Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7253 - pubb. 06/06/2012

Giudicato implicito e limiti alla rilevabilità del difetto di giurisdizione da parte del giudice; foro erariale, litisconsorzio e convenuto fittizio

Tribunale Asti, 20 Settembre 2011. Est. Cristina Ravera.


Artt. 37, 38 c.p.c. – Giudicato implicito – Sussiste – Effetti – Limiti alla rilevabilità del difetto di giurisdizione da parte del giudice.

Foro cd. erariale – Artt. 25 c.p.c., 6 R.D. 1661/1933 – Cause in cui è parte una amministrazione dello Stato – Competenza territoriale nel giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura distrettuale – Operatività della regola anche in caso di litisconsorzio necessario o facoltativo – Deroga nel caso di cd. convenuto “fittizio” – Sussiste.

Agevolazioni in favore delle imprese danneggiate dalle calamità naturali – Art. 52 comma 28 Legge 448/2001 – Finanziamenti integrativi – Esclusione.



Il disposto di cui all’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo" va interpretato in armonia sia con i principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo sia con la progressiva assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza sia ancora con il progressivo affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa non tanto come espressione della sovranità statale, ma piuttosto come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli, con la conseguenza che vanno ridotti gli spazi applicativi della norma de qua e vanno imposti termini perentori per la verifica della potestas iudicandi (Cass. Civ. Sez. Un. 9.10.2008, n. 24883). In particolare, all'esito della nuova interpretazione dell’art. 37 c.p.c.:
il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;
il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito (Cass. Civ. Sez. Un. 9.10.2008, n. 24883; Cass. Civ. Sez. Un. 2.12.2008, n. 28545. Cass. Civ. Sez. Un. 24.7.2009, n. 17349; Cass. Civ. Sez. Un. 9.11.2010, n. 19256). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 R.D. 30.10.1933 n. 1611 e 25 c.p.c., per le cause in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato vale la regola di determinazione della competenza per territorio (c.d. regola del foro erariale), in forza della quale la competenza si radica innanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. La regola del foro erariale trova applicazione sia nelle ipotesi in cui l'Amministrazione statale sia litisconsorte necessario sia nei casi di sussistenza di un vincolo di inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al cd. simultaneus processus  Va, tuttavia, rilevato che la regola dello spostamento della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo va esclusa, in presenza del c.d. convenuto fittizio, vale a dire tutte le volte in cui ad una prima delibazione dell'oggetto della controversia risulti l'estraneità ad essa di uno dei soggetti del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La sola previsione di cui all'art. 1 D.M. 383/2003 (che si limita ad incidere esclusivamente sul disposto di cui all'art. 1 comma 14 D.M. 23.3.1995) non consente di affermare che l'art. 52 comma 28 L. 448/2001 abbia introdotto la possibilità per le imprese danneggiate di accedere a finanziamenti e contributi agevolativi integrativi o di completamento di quelli già ottenuti sulla base della L. 35/1995, ma impone di ritenere che essa abbia inteso esclusivamente consentire alle imprese danneggiate di evitare la revoca dei trattamenti agevolativi già ottenuti, producendo, all'uopo, in alternativa alla documentazione di cui all’art. 1 comma 14 D.M. 23.3.1995 (attestante le spese sostenute indicate nel piano di investimento preventivato e depositato con l'istanza originaria, da presentarsi entro il termine del periodo di ammortamento, vale a dire nel termine di due anni come previsto dall'art. 2 comma 3 D.L. 19.12.1994 convertito nella L. 35/1995), la documentazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per la ripresa dell'attività, anche se difformi da quelle indicate nel piano di investimento, ampliando in maniera significativa il termine entro il quale effettuare detta produzione documentale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 25 c.p.c.

Massimario, art. 37 c.p.c.

Massimario, art. 38 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale