ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7243 - pubb. 30/05/2012.

Dichiarazione di fallimento e verifica dell'effettivo attivo patrimoniale degli ultimi tre anni


Tribunale di Udine, 13 Gennaio 2012. Est. Pellizzoni.

Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Attivo patrimoniale degli ultimi tre anni precedenti la richiesta di fallimento - Verifica dell'effettivo attivo patrimoniale.

Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Attivo patrimoniale - Appostazione di credito separatamente dal debito nei confronti del medesimo soggetto - Riduzione - Rilevanza.


Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, tra cui quello relativo all'ammontare dell'attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, appare conforme alla "ratio" della legge, che li ha introdotti in funzione di una valutazione della dimensione dell'impresa, operare una verifica che tenga conto dell'effettivo "attivo patrimoniale" quale espressione della reale dimensione dell'impresa stessa; tale accertamento pertanto, per rispecchiare la realtà di un'impresa, deve poter prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione di bilanci ogni qual volta la loro rigorosa applicazione possa comportare una divergenza tra il dato "formale" contabile, e la realtà economica dell'impresa. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata) 

In relazione al requisito dell'attivo patrimoniale, che deve essere di ammontare superiore ad euro 300.000,00, ed in particolare per la posta relativa ai "crediti", deve ritenersi rilevante la circostanza che un credito, appostato separatamente dal debito nei confronti del medesimo soggetto nel rispetto del principio di cui all'art. 2423 ter cc, ossia del divieto di operare compensazioni tra partite -che debbono essere rilevate distintamente in sezioni opposte per lo stato patrimoniale (voci dell'attivo e del passivo) e in poste distinte per il Conto economico - risulti poi inesistente e/o estinto per effetto di un accertamento giudiziale che in parte ne ha ridotto l'ammontare e in parte lo ha compensato con un debito di maggior importo verso il medesimo soggetto. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 1 l. fall.


Il testo integrale