Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7212 - pubb. 23/05/2012

Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di promuovere la mediazione grava sull'opposto

Tribunale Varese, 18 Maggio 2012. Est. Buffone.


Controversia in materia di contratti bancari – Procedimento per decreto ingiuntivo – Pronuncia sulla provvisoria esecuzione – Onere di attivazione del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità – Art. 5 comma IV d.lgs. 28/2010 – Domanda che viene colpita dalla improcedibilità in caso di omessa mediazione – Formale atto di opposizione – Esclusione – Domanda del creditore, introdotta con il ricorso monitorio – Sussiste.



L’onere del tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5 comma I, d.lgs. 28/2010, è posto a carico di “chi intende esercitare in giudizio un’azione” (v. art. 5 comma I). Nei procedimenti monitori, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, con la conseguenza che il processo non verte attorno alla legittimità o liceità della ingiunzione. Ne consegue che “attore sostanziale” (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione. A carico dello stesso, un onere è configurabile solo in caso di domande in riconvenzione o verso terzi, ma non certo per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l’opposizione. Pertanto, successivamente alla pronuncia del giudice, ex art. 648 c.p.c. o ex art. 649 c.p.c., il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità, è la parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 648 c.p.c.

Massimario, art. 649 c.p.c.


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