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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7210 - pubb. 21/05/2012.

La mancata formulazione di osservazioni al progetto di stato passivo non comporta adesione alle conclusioni del curatore


Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 2012, n. 5659. Est. Magda.

Fallimento - Accertamento del passivo - Mancata formulazione di osservazioni al progetto di stato passivo - Implicita adesione alle conclusioni del curatore - Esclusione.

Processo civile - Principio di non contestazione - Rilevanza sul piano probatorio - Estensione alle questioni giuridiche dedotte dalla parte in via di mera difesa o di eccezione - Esclusione.


La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo potrebbe tutt'al più riverberare i suoi effetti nel futuro giudizio di opposizione, precludendo all'opponente di sollevare, in tale sede, eccezioni non rilevabili d'ufficio e di allegare nuovi fatti non dedotti entro l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, ma giammai potrebbe essere interpretata quale comportamento concludente, al quale attribuire il significato di integrale adesione alle conclusioni del curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il principio di non contestazione, contenuto nel novellato art. 115 c.p.c., opera soltanto sul piano probatorio, consentendo al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti allegati da una parte che non siano specificamente contrastati dalla controparte costituita. Il principio, però, certamente non può estendersi alle questioni giuridiche dedotte dalla parte in via di mera difesa o di eccezione, sulle quali il giudice è tenuto a pronunciare secondo diritto e che dunque, ove infondate, devono essere respinte indipendentemente dal fatto che la controparte le abbia o meno contestate o le abbia, persino, condivise. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonino Della Sciucca


Massimario, art. 95 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 115 c.p.c.


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