Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7176 - pubb. 14/05/2012

Mediazione atipica e facoltà delle parti di ricondurre il diritto del mediatore alla provvigione anche ad ipotesi diversa da quella indicata dall'art. 1755 c.c

Tribunale Roma, 02 Maggio 2012. Est. Maria Rosaria Covelli.


Mediazione – Contratto di – Mediazione atipica – Determinazione del concetto di conclusione dell’affare – Semplice accettazione della proposta – Validità.

Contratto – Accettazione della proposta di acquisto – Sottoscrizione illeggibile riferita al legale rappresentante di una società – Risultanze registro imprese conformi – Validità.



E' derogabile la disposizione contenuta nell'art. 1755 c.c., secondo la quale il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, nel senso che le parti, in base al principio di autonomia contrattuale stabilito dall'art. 1322 c.c., possono regolare il rapporto in modo diverso, riconducendo il diritto del mediatore alla provvigione anche ad ipotesi diversa da quella delineata dalla norma (c.d. mediazione atipica), come nel caso di sola accettazione da parte del futuro venditore di una proposta di acquisto raccolta dal mediatore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata) 

L'illeggibilità della firma apposta per accettazione di una proposta di acquisto dal legale rappresentante di una società è irrilevante sia quando il nome del sottoscrittore emerge dal corpo del documento, sia quando è desumibile dall'indicazione di una specifica carica, peraltro confermata dalle risultanze del registro delle imprese. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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