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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7175 - pubb. 14/05/2012.

Amministrazione straordinaria e facoltà del commissario di sciogliersi dai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica


Tribunale di Novara, 26 Gennaio 2011. Est. Francesca Proietti.

Contratto di somministrazione - Fornitura del gas - Recesso da parte del fornitore - Conseguenze.

Amministrazione straordinaria - Contratti pendenti - Facoltà del commissario straordinario di sciogliersi - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Contratti di fornitura di energia - Intimazione al commissario da parte del contraente in bonis - Scioglimento di diritto.


Un contratto di fornitura del gas tra il trasportatore e l’utente consumatore non viene meno per effetto dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Fornitore (Enel). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 50 del D.lgs n. 270 del 1999 consente solo al commissario straordinario la facoltà di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica (come i contratti di fornitura di energia); all’esito dell’autorizzazione del programma ministeriale di cui ai successivi artt. 54 e seguenti, il contraente in bonis può intimare al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni in merito alle sorti del contratto, in mancanza delle quali, decorso il termine (legale) di giorni trenta, il contratto si intende sciolto (di diritto). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 74 l. fall.


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