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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7168 - pubb. 14/05/2012.

Responsabilità precontrattuale e dovere di completezza informativa circa la intenzione di concludere il contratto


Cassazione civile, sez. II, 26 Aprile 2012, n. 6526. Est. Carrato.

Obbligazioni e contratti - Responsabilità precontrattuale - Dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto - Obbligo di lealtà reciproca - Violazione - Responsabilità - Sussistenza.


La responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c., oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, può derivare anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Marco De Cristofaro


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