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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7165 - pubb. 14/05/2012.

Testimonianza de relato e de relato partium, distinzione


Cassazione civile, sez. II, 26 Aprile 2012. Est. Carrato.

Testimonianza de relato – Testimoni de relato partium – Testimoni de reato in genere – Differenze e rilevanza della prova.


In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato partium" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 257 c.p.c.


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