Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7130 - pubb. 26/04/2012

Locazione finanziaria, insinuazione al passivo dei canoni scaduti e necessaria allocazione a valore di mercato

Tribunale Busto Arsizio, 22 Luglio 2011. Est. Emanuela Fedele.


Contratto di locazione finanziaria – Fallimento dell’utilizzatore – Diritto del concedente ad insinuarsi al passivo per i canoni a scadere – Non sussiste – Diritto del concedente ad insinuarsi al passivo per canoni scaduti – Previa allocazione del bene a valori di mercato – Necessità.



In tema di contratto di leasing ancora in corso al momento del fallimento dell’utilizzatore e poi risolto, trova applicazione l’art. 72 quater, commi 2 e 3 L.F. pertanto, nel caso in cui il curatore decida di sciogliere il contratto, il concedente non ha alcun diritto di essere ammesso al passivo per l’importo dei canoni che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, in quanto con la cessazione della utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria viene meno la esigibilità di tale credito. Con lo scioglimento il contratto viene a mancare e ad esso subentra un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui, fermo il diritto di insinuarsi al passivo per i canoni già scaduti, residua al concedente il solo diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza in suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato in seguito alla nuova allocazione del bene (cfr. in tal senso anche Cass. 4862/2010). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Andrea Paganini


Massimario, art. 72quater l. fall.


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