Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7087 - pubb. 02/04/2012

Concordato preventivo, contenuto e funzione della relazione giurata del professionista

Tribunale Firenze, 29 Febbraio 2012. Est. Settembre.


Fallimento - Verifica del passivo - Omessa formulazione di osservazioni da parte del creditore - Acquiescenza alle conclusioni del curatore - Esclusione.

Concordato preventivo - Relazione giurata del professionista di cui all'articolo 160, comma 2, L.F. - Funzione - Illustrazione al debitore ed ai creditori della fattibilità del piano - Individuazione dei beni con cause di prelazione - Accertamento del valore - Comparazione con il trattamento riservato ai creditori preferenziali rispetto alla liquidazione - Necessità - Funzione di garanzia a tutela dei creditori con diritto di prelazione.



Il mancato deposito di osservazioni e al piano di riparto e la mancata partecipazione dell'insinuante alla udienza di verifica dei crediti non determinano alcuna acquiescenza alla tesi del curatore, dal momento che l'articolo 95, legge fallimentare parla di "osservazioni" al piano di riparto e non di contestazione formale dello stesso, mentre l'assenza della parte all'udienza di verifica non può comunque comportare l'accettazione delle conclusioni del curatore. Le osservazioni di cui parla l'articolo 95 citato sono dirette a consentire una migliore illustrazione della pretesa dell'insinuante in relazione alla posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo ma non valgono di certo a costituire un obbligo di contestazione a carico della parte interessata e non possono pertanto comportare preclusioni processuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scopo della relazione giurata del professionista di cui all'articolo 160, comma 2, legge fallimentare, la quale deve essere redatta con la necessaria diligenza professionale, valutabile con riguardo alla natura dell'attività prestata, è quello di illuminare lo stesso debitore che formula la proposta ed i creditori sulle modalità di risoluzione della crisi con particolare riferimento alla reale concreta situazione patrimoniale e finanziaria ed alla fattibilità del piano concordatario. L’attestatore deve, quindi, individuare i beni sui quali insistono eventuali cause di prelazione ed accertarne il valore di mercato per poi comparare detto valore con il trattamento riservato ai creditori preferenziali dalla proposta e verificare altresì che questi non vengano trattati in maniera deteriore rispetto a quanto potrebbero nel ricevere in caso di liquidazione. L'attestatore, con riferimento al piano concordatario, assolve pertanto ad una funzione di garanzia al fine di evitare che particolari categorie di creditori (quelle più tutelata dalla legge in ragione della causa del credito e delle garanzie acquisite) restino pregiudicate dalla soluzione concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 160 l. fall.


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