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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7086 - pubb. 02/04/2012.

Revoca del concordato preventivo, diritto di difesa e nozione di atti di frode


Appello di Venezia, 24 Novembre 2011. Est. Daniela Bruni.

Concordato preventivo - Revoca ex articolo 173 L.F. - Unicità del procedimento - Garanzia di difesa in ordine ad eventuali richieste di fallimento - Necessità.

Concordato preventivo - Revoca ex articolo 173 L.F. - Nozione di atti di frode - Atto scoperto dal commissario giudiziale che pregiudica la valutazione dei creditori.


Nonostante il procedimento per la revoca del concordato preventivo ex articolo 173, legge fallimentare sia unico e non frazionabile e la dichiarazione di fallimento assunta all'esito di detto procedimento non richieda l'instaurazione di procedimenti distinti, deve comunque essere garantita al debitore la possibilità di difendersi sia in ordine alla richiesta di revoca del concordato sia in ordine alla dichiarazione di fallimento mediante adeguata conoscenza delle relative iniziative (nel caso di specie, la Corte d'appello ha revocato il fallimento dichiarato all'esito di un procedimento ex articolo 173 L.F. perché al debitore non è stata data la possibilità di difendersi in ordine ad una richiesta di fallimento del Pubblico ministero). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'atto di frode che assume rilievo ai fini della revoca dell'ammissione al concordato preventivo nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 173, legge fallimentare è quello che sia stato scoperto dal commissario di giudiziale e che, come tale, pregiudichi la possibilità riconosciuta ai creditori di compiere le loro valutazioni in ordine alla convenienza della proposta avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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