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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6918 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 1994. Est. Baldassarre.

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Conto profitti e perdite - Disciplina anteriore al D.Lgs. n. 127 del 1991 - Indicazioni nel conto - Accantonamenti per oneri fiscali ed altri oneri specifici - Presupposto - Iscrizione nei ruoli o avvisi di liquidazione di imposte e tasse, accertamento e liquidazione di tributi da pagare nei successivi esercizi - Rilevanza.


In tema di bilancio di una società per azioni, secondo la normativa anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, la regola contenuta nel n. 14 dell'art. 2425-bis cod. civ., per cui il conto profitti e perdite deve indicare nelle perdite "gli accantonamenti per oneri fiscali ed altri oneri specifici", non impone l'accantonamento di importi presuntivamente occorrenti per far fronte ad oneri fiscali non ancora certi, che potrebbero derivare da accertamenti in corso, atteso che soltanto l'iscrizione nei ruoli o gli avvisi di liquidazione di imposte e tasse, variamente qualificabili, determinano l'insorgere - in tempi diversi, connessi alle eventuali contestazioni ed impugnazioni - del definitivo obbligo contributivo e, quindi, l'obbligo per gli amministratori di inserire i tributi in bilancio, a norma del precedente n. 5, e che gli accantonamenti per oneri fiscali previsti dalla voce n. 14 riguardano quei tributi già accertati e liquidati, il cui pagamento deve avvenire, in tutto o in parte, nel corso di successivi esercizi. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente
" Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere
" Antonino RUGGIERO "
" Antonio CATALANO "
" Ernesto LUPO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ANGELO TEATINI E RITA TEATINI, elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis n. 187, presso l'Avv. Michele Tamponi che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso. Ricorrenti
contro
VILLA MARGHERITA S.p.A., Casa di Cura privata (già Policlinico Villa Margherita S.p.A,), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso l'Avv. Pietro Guerra che la rappresenta e difende per delega in calce al controricorso.
Controricorrente
e contro
CALCAGNI ERNESTO.
Intimato
Avverso la sentenza n. 1832-92 della Corte di Appello di Roma dep. il 16.6.92.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.93 dal Cons. Rel. Dott. Baldassarre.
Udito per il ricorrente l'Avv. Tamponi che ha chiesto l'accoglimento. Udito per il resistente l'Avv. Guerra che ha chiesto il rigetto. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Morozzo Della Rocca che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1 motivo. Rigetto del 2 . Inammissibilità del 3 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 15 settembre 1984, previa riunione di cinque autonomi giudizi, respingeva le domande - proposte con gli atti introduttivi dei giudizi medesimi ovvero in via di intervento volontario - con le quali Angelo Teatini, Rita Teatini ed Ernesto Calcagni, soci della S.p.a. Policlinico Villa Margherita, prospettano reiterate violazioni delle norme in materia, avevano chiesto dichiararsi la nullità e l'inefficacia ovvero l'annullamento delle delibere di approvazione dei bilanci della società convenuta relativi agli anni dal 1975 al 1981, ritenendo che con essi fossero stati violati i criteri di veridicità, chiarezza e precisione.
Impugnavano la sentenza Angelo Teatini e con distinto atto Ernesto Calcagni e Rita Teatini.
Nella resistenza della società appellata la Corte d'appello di Roma, - riunite le due impugnazioni e disposta la rinnovazione della consulenza, previa esibizione di tutte le scritture contabili relative ai bilanci impugnati - con sentenza 27 marzo - 16 giugno 1992, ha così provveduto:
"1) dichiara inammissibile l'appello del Calcagni e di Teatini Rita quanto all'impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci 1978, 1980 e 1981 (non risultano proposte le relative domande in primo grado); 2) per la restante parte rigetta l'appello: 3) condanna gli appellanti in solido a rifondere alla società appellata le spese processuali...".
La Corte territoriale - per quanto interessa ai fini della decisione del ricorso - dopo aver riassunto e raggruppato in dieci punti le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado, ha enunciato, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte Suprema, i principi che debbono essere tenuti presenti nella formazione del bilancio della società per azioni e la cui violazione determina la nullità della delibera di approvazione del medesimo. Ha considerato quindi sui punti controversi:
a) Posto che la legge prevede soltanto la classificazione dei costi in funzione della loro natura, il consulente tecnico di ufficio ha esattamente rilevato che la specificazione delle risultanze contabili nei singoli settori è inutile in relazione all'attività economica svolta dal Policlinico, dal momento che questo presta servizi la cui economicità va valutata globalmente. b) Non sussiste carenza di precisione nell'omessa rappresentazione dei proventi derivanti dall'utilizzazione da parte dei terzi di studi ed ambulatori e dalla ristorazione ai non degenti, essendo accertato che i compensi forfettari sono, per scelta aziendale, sicuramente di favore, mirando ad attirare, attraverso la fama dei professionisti utenti di beni e servizi aziendali, qualificata clientela e, rispettivamente, a rendere a determinate persone non degenti un qualificante servizio; con i conseguenti incrementi di clientela e guadagni.
Non v'è nemmeno questione di falsità dei bilanci, in quanto essi rispecchiano detta scelta.
c) Il fondo rischi, contenente l'indicazione degli accertamenti fiscali, non è previsto dalla legge, ne' dallo statuto, e la società avrebbe potuto predisporlo non a fini di chiarezza e precisione del bilancio, ma per opportunità dettata dalla prudenza, al fine di coprire anche eventuali riprese fiscali.
d) Quanto alle dedotte compensazioni di partite (crediti non recuperati, riportati a sconti negli esercizi successivi, storni in conto ricavi), secondo il consulente la contabilità denunzia la scelta aziendale (che non comporta irregolare rappresentazione economica-patrimoniale) di praticare abbuoni su crediti, anche ingenti, non recuperati, al fine di ottenere un pagamento possibile. e) Il raggruppamento in unica voce di sconti attivi e passivi comporta una certa irregolarità per inammissibile compensazione di partite di dare ed avere.
Ma gli appellanti non hanno specificamente impugnato la delibera di approvazione del bilancio (1979) con riguardo a tale irregolarità, riscontrara dal consulente, non avendo essi dedotto alcunché in merito agli sconti attivi e passivi di cui sopra, là dove il motivo della nullità deve essere ritualmente acquisito al processo. Si tratta, comunque, di irregolarità di scarsa importanza per il trascurabile valore economico delle poste attive e passive rispetto all'entità del bilancio.
f) Non sussiste, secondo gli accertamenti peritali, l'irregolare contabilizzazione del movimento dei medicinali, in quanto gli importi iscritti in ciascuno dei bilanci esaminati trovano esatto e puntuale riscontro nella contabilità; e, in aggiunta, i movimenti contabili sono stati riscontrati con scheda a nastro. Nè v'era ragione per riportare a parte lo sconto ottenuto nella fornitura dei prodotti acquistati, una volta accertata la contabilizzazione del prezzo realmente pagato.
g) Quanto ai maggiori utili correlati ad acquisti senza fattura, per accertamento fattone dalla Guardia di Finanza, risulta che nel 1975 vi è stata una omessa dichiarazione IVA, con inflizione di una penalità di lire 1.297.317. Ma si rileva infondata - alla stregua della documentazione esistente presso la società - l'illazione degli appellanti, secondo cui vi sarebbe stato un maggior utile, non contabilizzato perché tratto da prestazioni non fatturate. h) Gli sconti praticati a clienti costituiscono rettifiche negative di ricavi e nulla vieta che siano rilevati in diminuzione dai corrispondenti ricavi di esercizio, esponendo questi ultimi al netto nel conto profitti e perdite.
i) Fanno carico agli appellanti le spese processuali, "comprese quelle anticipate al consulente tecnico, la cui liquidazione è in atti".
Ricorrono per cassazione Angelo e Rita Teatini (che hanno notificato il ricorso anche ad Ernesto Calcagni) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste la società intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1) - Con il primo mezzo i ricorrenti denunciando violazione degli artt. 2424, 2425, 2425 bis cod. civ., nonché difetto di motivazione, addebitano alla Corte, di avere fatto confusione - nell'affermare che l'art. 2424 cod. civ. "detta uno schema analitico minimo al quale attenersi nella formazione del bilancio, in esplicazione del principio di chiarezza" - tra situazione patrimoniale e bilancio d'esercizio, posto che la prima (il cui contenuto minimale è previsto dall'art. 2424 cit.) rappresenta solo una parte rispetto al "tutto", costituito dal bilancio d'esercizio, e di avere ignorato l'art. 2525-bis, che con pari dignità dell'art. 2424, impone il contenuto del conto profitti e perdite. La determinante confusione emergerebbe, in particolare: a) dall'avere escluso che dovessero essere indicati in un fondo rischi gli accertamenti fiscali, in contrasto con la previsione dell'art. 2525-bis, primo comma, n. 14; b) dall'avere ritenuto che gli sconti ai clienti "possano essere rilevati in diminuzione da corrispondenti ricavi di esercizio esponendo questi al netto del conto profitti e perdite", in spregio alla previsione del n. 10 (perdite) dello stesso articolo.
Il motivo non è fondato.
- 2) - Va premesso che nel ricorso per cassazione le erronee affermazioni di principio contenute nella sentenza impugnata non possono costituire oggetto di utile censura in base alla loro astratta formulazione, ma unicamente in relazione all'applicazione che ne sia stata fatta in concreto dal giudice del merito, non sussistendo, in mancanza di tale correlazione, l'interesse a ricorrere.
Nella specie l'asserita confusione concettuale tra bilancio d'esercizio e conto dei profitti e delle perdite è comunque esclusa, ricavandosi dalla lettura dell'intera motivazione che l'enunciazione limitata all'art. 2424 cod. civ. si inserisce nella più ampia linea argomentatrice, che è ispirata a principi generali non controversi ed è sostenuta da puntuali richiami giurisprudenziali in tema di bilancio sociale (sent. nn. 906-79, 1699-85, 1836-86) e di rappresentazione della situazione economica-patrimoniale della società (sent. nn. 3373-77, 297-78, 6942-82).
Da siffatta lettura si desumono inoltre specifici riferimenti normativi, che denotano l'applicazione fatta dal Giudice dell'appello di norme e principi dettati dall'art. 2425 bis: in relazione al rilievo sub b) la Corte territoriale richiama, appunto, il n. 10 delle "perdite" di tale articolo.
Prima di procedere all'esame delle due concrete censure, va anche rilevato che alla controversia in esame si applica il citato art. 2425 bis, nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e ancora vigente all'epoca dell'approvazione di tutti i bilanci in questione, epoca anteriore all'entrata in vigore del D. L.vo 9 aprile 1991 n. 127 di attuazione delle direttive CEE in materia societaria.
- 3) - Secondo la norma del n. 14 di detto art. 2425 bis, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre nelle perdite, quali conti imputati all'esercizio, "gli accantonamenti per oneri fiscali ed altri oneri specifici".
Nella specie si controverte sul se la prima voce indicata nel citato n. 14 imponga l'accantonamento di importi presuntivamente occorrenti per far fronte ad oneri fiscali, non ancora certi, che potrebbero derivare da accertamenti fiscali in corso. La soluzione negativa data al problema dalla sentenza impugnata merita adesione.
Ha rilevato la Corte d'appello che un fondo rischi,
rappresentativo di reali oneri gravanti sulla società per accertamenti fiscali, non è previsto ne' dalla legge, ne' dallo statuto.
L'accertamento di fatto relativo ai patti statutari non trova censura nel ricorso.
Quanto alla disciplina normativa (anteriore alla novella del 1991), non apporta un contributo interpretativo utile alla tesi sostenuta dai ricorrenti il raffronto tra il n. 5 (perdite) dell'art. 2425 bis, che prevede l'indicazione tra le perdite delle imposte e tasse, ed il cit. n. 14, voce riguardante sempre le perdite, nella quale, ad avviso dei ricorrenti, dovrebbero essere iscritti "gli oneri non ancora certi nell'ammontare, quantunque di competenza dell'esercizio" (v. memoria).
Va, in primo luogo, rilevato che non risulta in concreto (e non è nemmeno dedotto) che gli accertamenti fiscali siano riferibili agli esercizi, i cui bilanci sono oggetto delle singole impugnative. Al contrario, per loro intrinseca natura e funzione, gli accertamenti riguardano fatti tributari pregressi, avveratisi, di norma, in anni precedenti l'anno nel corso del quale vengono notificati ai contribuenti; per cui nemmeno tale anno coincide con quello dell'esercizio oggetto del bilancio sociale. D'altra parte, potendo essere, in tesi, totalmente infondati o altrimenti viziati, gli accertamenti fiscali non possono considerarsi certi - oltre che per quanto riguarda l'ammontare dei tributi - neppure in ordine all'effettiva sussistenza di obbligazioni tributario.
Soltanto l'iscrizione nei ruoli o gli avvisi di liquidazione di imposte o tasse, variamente qualificabili, determinano l'insorgere - in tempi diversi, connessi alle eventuali contestazioni ed impugnazioni - del definitivo obbligo contributivo e, quindi, l'obbligo per gli amministratori di inserire i tributi nel bilancio, a norma del citato n. 5 (perdite).
Nono resta, tuttavia, priva di significati la successiva voce n. 14 "accantonamenti per oneri fiscali" (che non a caso è accomunata a quella di altri non indicati oneri caratterizzati dalla specificità), atteso che gli accantonamenti in parola afferiscono a quei tributi già accertati e liquidati, il cui pagamento deve avvenire, in tutto o in parte (a questa, limitando, nella seconda ipotesi, l'accantonamento), nel corso dei successivi esercizi. Motivi di opportunità potrebbero suggerire agli amministratori l'istituzione di un fondo rischi per accertamenti fiscali in corso (accorgimento che, a quanto affermato in sentenza, nella specie, è stato per alcuni anni attuato); ma ciò non attiene alla legittimità, chiarezza e precisione del bilancio, su cui qui si controverte.
- 4) - La doglianza sub b) pone la questione sul se col
riferimento agli "sconti" la norma del n. 10 (perdite) dell'art. 2425 bis cit. imponga la separata esposizione, oltre che degli oneri derivanti alla società da contratti di sconto bancario, di cui agli artt. 1858 e segg. cod, civ., anche delle riduzioni dei corrispettivi monetari dovuti dai clienti, che nel linguaggio corrente sono indicati con lo stesso termine, o se sia corretta, invece, la esposizione diretta dei ricavi d'esercizio al netto degli abbuoni. La risposta suggerita dal rigoroso tecnicismo giuridico proprio della legislazione codificata si ricava anche dalla formulazione della norma, che unifica "gli sconti e gli altri oneri finanziari" e attribuisce, quindi, anche ai primi la specifica qualificazione di MOTIVI DELLA DECISIONE
oneri.
Risulta comunque decisiva la sostanziale differenza delle situazioni che possono essere indicata con l'espressione sconto. Lo sconto bancario, infatti, è espressione dell'impegno finanziario che la società ha dovuto sopportare per procurarsi liquidità immediate attraverso la negoziazione di propri crediti verso terzi, mentre l'abbuono prescinde da siffatte esigenze e trova la sua origine in ragioni di opportunità, vagliate caso per caso ovvero attuanti generali indirizzi di politica aziendale. Si può ammettere (ma si tratta dell'ipotesi opposta a quella in esame) che, come ha ritenuto una sentenza di merito citata da parte ricorrente, sotto la voce in esame siano riportati, in uno agli sconti propri o bancari, "quelli praticati ai clienti per pagamenti anticipati", ma ciò solo in considerazione del fatto che questi "sono espressione dello stesso concetto economico", posto che l'anticipazione del pagamento dovuto dal cliente si traduce, al pari del contratto di sconto, in un finanziamento oneroso. Non può negarsi, però, la legittimità della iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite dei ricavi al netto degli abbuoni, che trova ragione, vigente la normativa qui applicata, su chiari principi di contabilità aziendale ed è ora codificata dall'art. 8 del D. L.vo 9 aprile 1991, n. 127, là dove modificando l'art. 2425 bis cod. civ., ha previsto che sia i ricavi che i proventi, che i costi e gli oneri, devono essere indicati nel conto economico al netto dei resi, degli sconti, abbuoni, premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Il primo motivo va, per tanto, integralmente respinto. - 5) - Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 e segg. cod. civ., 277 e 359 cod, proc. civ., in uno con difetto di motivazione, per avere fatto la Corte d'appello erronea applicazione delle esatte premesse in diritto circa i canoni di chiarezza e precisione del bilancio, o valutando "fatti di inaudita gravità" come marginali ed insignificanti, ovvero rinunciando persino a menzionarli.
"Esempio del primo tipo" sarebbe offerto dalla presa d'atto che il compenso per l'utilizzazione di studi ed ambulatori della clinica era sicuramente di favore, senza rilevare che la gran parte degli utilizzatori delle strutture aziendali era costituita dagli stessi amministratori della società e, persino, dall'amministratore delegato e direttore sanitario, e che gran parte degli onorari di detti professionisti erano riscossi, come accertato dalla Guardia di Finanza nel 1984, attraverso le strutture della clinica, sfuggendo a qualsiasi contabilizzazione, mentre avrebbero dovuto essere inclusi nei conti d'ordine di cui all'art. 2424, I comma (ultimo punto). Si legge nel ricorso che sono "ancor più gravi e clamorosi gli esempi del secondo tipo: basti dire che nell'atto di appello 23 novembre 1984 (p. 6 e 7) gli odierni ricorrenti denunciavano in particolare che nei bilanci al 31 dicembre 1976 e 31 dicembre 1975:
manca la rilevazione contabile dei ricavi della farmacia". - 6) - Va, in primo luogo disattesa la doglianza di ordine procedurale, formulata con il richiamo del combinato disposto degli artt. 277 2 259 cod. proc. civ., sulla base del semplice raffronto tra le asserite omissioni e i punti della sentenza, che, nella narrativa che precede, sono riassunti in separati paragrafi:
rilevazione contabile dei ricavi della farmacia: paragrafo f);
conto di ambulatori e studi medici: b);
penalità IVA relativa all'esercizio 1975 per lire 1.297.317: g);
accantonamento oneri fiscali: c).
Va aggiunto per completezza che al complesso delle censure svolte in appello la Corte territoriale ha dato una risposta di carattere generale con i rilievi e soprattutto con il richiamo degli accertamenti e conclusioni del consulente tecnico di ufficio, di cui al paragrafo a).
- 7) - Anche con riguardo al merito delle censure svolte in concreto con il secondo mezzo, sono da condividersi le ragioni fornite dal Giudice di secondo grado e innanzi riassunte. Quanto ai profili di diritto, si è già detto che i ricorrenti condividono le enunciazioni di principio confortate, in motivazione, dai menzionati richiami giurisprudenziali.
Qui va soltanto ribadito che, nella disciplina della formazione del bilancio delle società per azioni di cui all'art. 2423 e seguenti cod. civ. (nei testi vigenti all'epoca), i criteri di chiarezza e precisione vanno posti in correlazione con il principio di verità, in quanto strumentali all'esigenza che il bilancio medesimo assolva alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica e patrimoniale dellà società, a tutela dei soci e dei terzi, e vanno altresì coordinati con il principio secondo il quale l'obbligo di analiticità dell'esposizione delle poste attive e passive non esclude la discrezionalità di valutazione spettante agli amministratori, sia pure nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dei parametri generali della prudenza e ragionevolezza.
Tali parametri sono presenti negli apprezzamenti di merito contenuti nella motivazione, che risulta, in ogni sua parte, coerente ed esaustiva.
Va solo chiarito che, come rilevato in sentenza, non costituisce violazione dei suddetti principi la scelta degli amministratori di fornire prestazioni o di consentire l'utilizzazione di strutture aziendali a prezzi non remunerativi, in quanto diretti a conseguire incrementi di clientela ed utilità di ritorno, trattandosi di una scelta, desumibile dall'ammontare (veritiero) dei proventi indicati nel conto, che non attiene al modo di informare ed è rispettosa dei suddetti criteri e parametri.
- 8) - Con specifico riguardo alla censura riguardante la mancata inclusione in conti d'ordine, ai sensi del primo comma, ultimo punto, dell'art. 2424 cod. civ., degli onorari maturati dai professionisti che "sfuggirono a qualsiasi contabilizzazione" e si assumono emersi da verifiche compiute dalla Guardi di finanza nel 1984, parte resistente ha eccepito con il controricorso che "non v'è censura al riguardo ne' con la citazione, ne' con l'appello: sulla nuova domanda non è stato accettato il contraddittorio".
I ricorrenti hanno replicato con la memoria che uno dei motivi dell'appello era il seguente: "4) non erano stati indicati i costi degli ambulatori e studi medici compresi "Villa Margherita" e concessi in uso a singoli professionisti".
Ma con una deduzione così formulata (in secondo grado) non può ritenersi introdotto il tema di indagine e di decisione relativo all'annotazione dei compensi dei professionisti, di cui al motivo;
mentre in ordine al criterio di gestione degli studi medici, al quale la deduzione stessa risulta unicamente riferibile, la sentenza d'appello ha dato, come si è visto, esauriente risposta. Va anche notato che tutte le citazioni introduttive sono anteriori al 1984 (la stessa sentenza di primo grado è stata depositata il 15 settembre 1984) e non potevano denunciare addebiti derivanti da accertamenti che la Guardia di finanza avrebbe compiuto nel corso di detto anno. Nè è dato stabilire se siffatti accertamenti abbiano messo in luce fatti riferibili a esercizi e bilanci per cui è causa. La censura è, per tanto, inammissibile.
Consegue il rigetto del secondo motivo in ogni sua parte. - 9) - Con il terzo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 8 luglio 1980 n. 319 e dell'art. 4 del D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, per avere la sentenza impugnata posto a carico degli odierni ricorrenti l'onorario attribuito al consulente tecnico di ufficio, senza considerare che i criteri adottati con il provvedimento di liquidazione erano stati precedentemente dichiarati illegittimi da questa Suprema Corte con sentenza 30 ottobre 1991 n. 11656.
Rileva il collegio che la sentenza impugnata non menziona la suddetta pronuncia di cassazione con rinvio, resa su ricorso degli attuali ricorrenti e contro il consulente tecnico dott. Lizza, e non ne tiene, comunque, conto, limitandosi a porre a carico degli appellanti le spese anticipate da controparte al consulente "la cui liquidazione è in atti", senza ulteriormente motivare. La situazione va tuttavia tenute ferma.
Dispone l'art. 11, comma quinto, della citata legge 8 luglio 1980, n. 319, che nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
Il decreto del giudice o consigliere istruttore che, in via provvisoria, designa la parte tenuta a corrispondere tale compenso a titolo di anticipazione, conserva la sua efficacia sino a che l'ordine provvisorio non venga sostituito dalla statuizione della sentenza, che, decidendo definitivamente la causa nel grado e provvedendo anche sulle spese della consulenza, le addossa alla parte soccombente, così vanificando l'ordine provvisorio (v. sent. n. 1753-84).
Di qui l'obbligo di tale parte, che, secondo la statuizione definitiva ha dato causa alle spese in parola, di tenere indenne controparte di tutto quanto anticipato (senza sua colpa, data l'esecutorietà del decreto) e non dovuto, salvo, ovviamente, il diritto di rivalsa nei confronti del consulente, ove venga accertata l'erroneità, per eccesso, della liquidazione.
Nella specie, è pacifico che l'appellata società era stata onerata dei pagamenti per compenso al consulente tecnico d'ufficio e non risulta che nel procedimento regolato combinato disposto degli artt. 11 cit., comma settimo, e 29 legge 13 giugno 194, n. 794, l'esecuzione provvisoria sia stata sospesa. La stessa società, non potendo sottrarsi alla forza esecutiva del decreto di liquidazione, ha, quindi, legittimamente corrisposto quanto previsto dal provvedimento provvisorio.
Cessatane l'efficacia per effetto della decisione della causa, la Corte territoriale non poteva non disporre, in favore della parte anticipante, la immediata ed integrale rivalsa ad opera della soccombente, effettiva obbligata, senza con ciò condizionare le statuizioni, eventualmente diverse quanto all'ammontare del compenso, nella sede competente.
Consegue il rigetto del terzo mezzo e con esso dell'intero ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, alle spese in lire 162.800 oltre onorario in lire cinque milioni. Così deciso il 21 dicembre 1993.