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Tribunale di Roma, 21 Novembre 2011. .
Società - Responsabilità verso i creditori per attività di direzione e coordinamento - Ravvisabilità in capo a persona fisica – Ammissibilità - Fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli di controllo azionario e contrattuale - Sussistenza.
Non vi sono ragioni per escludere che la responsabilità di cui all'articolo 2497 c.c., in tema di responsabilità dell'ente controllante verso i creditori delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento, possa essere ravvisata in capo ad una persona fisica, posto che il concetto di direzione unitaria consente di identificare fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli identificabili in base ai criteri di controllo azionario e contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)