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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6820p - pubb. 01/07/2007.

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Appello di Genova, 23 Dicembre 2011. .

Concordato preventivo - Controllo del tribunale sulla fattibilità - Esclusione.


Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, deve escludersi che il sindacato del tribunale, in sede di omologa, debba estendersi anche alla fattibilità del piano attraverso la verifica dell'iter logico con il quale il professionista, nella relazione ex articolo 161, legge fallimentare, è giunto ad affermare tale fattibilità, al fine di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore con la sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano, essendo un siffatto controllo in contrasto con il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale e privatistica del concordato, la quale dà decisivo rilievo al consenso dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)