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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6751p - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Bergamo, 01 Dicembre 2011. .

Concordato preventivo - Attività di vendita dei beni effettuate prima dell'omologazione - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Applicazione della disciplina liquidatoria del fallimento - Esclusione.


È inammissibile l'istanza di sospensione delle operazioni di vendita proposta ai sensi dell'articolo 108, legge fallimentare, avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, nella fase antecedente all'omologa del concordato preventivo, ha autorizzato la cessione dell'azienda del debitore. La disciplina dell'articolo 108, infatti, così come quella relativa a tutti gli atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione del fallimento, non è applicabile alle attività che vengono compiute nella fase precedente l'omologazione del concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)