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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6749 - pubb. 05/12/2011.

Amministrazione straordinaria, ripartizione attivo e reclamo


Cassazione civile, sez. VI, 13 Ottobre 2011, n. 21189. Est. Ragonesi.

Fallimento - Accertamento del passivo - Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo - Amministrazione finanziaria - Scusabilità del ritardo - Rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli delle cartelle - Irrilevanza - Onere della prova della scusabilità del ritardo a carico del creditore.


Nel caso dei crediti tributari che vengono insinuati tardivamente al passivo non può condividersi l'assunto secondo cui non può ritenersi colpevole il comportamento dell'amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle. Deve infatti ritenersi che l'Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui all’art. 101, legge fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione, senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del termine in esame. Va poi precisato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale; l'Ufficio finanziario può, pertanto, presentare istanza di ammissione al passivo - sia pure con documentazione incompleta con riserva di produzione dei documenti. E', quindi, in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo -il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in caso presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Carlo Paone


Massimario, art. 101 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. RORDORF Renato - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ordinanza


sul ricorso proposto da:
EQUITALIA PRAGMA SPA (OMISSIS) - Agente della Riscossione per la Gruppo Equitalia SpA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l'avv. RICCI SANTE rappresentata e difesa dagli avvocati RICCI SANTE e CIMETTI MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO T.G. (OMISSIS) in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. PAONE CARLO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1718/09 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositato il 26/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Filippo Di Peio (per delega avv. Maurizio Cimetti) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato Carlo Paone che si riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9620/10 proposto da Equitalia Pragma spa nei confronti del Fallimento T.G. il relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, considerato:
che Equitalia Pragma spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Lanciano dep. il 26.3.10 con cui veniva rigettata l'opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l'esclusione del proprio credito insinuato L. Fall., ex art. 101 in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata, che ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.
Osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all'opponente essendo comunque a questi riferibili i ritardi nella formazione del titolo ed agli eventuali subentri del soggetto richiedente ad altro concessionario.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la tardività nella presentazione dell'istanza L. Fall., ex art. 101 nel caso di credito esattoriale deve essere valutata in relazione non solo al comportamento del concessionario , ma anche a quello dell'Agenzia delle Entrate effettiva titolare del credito. Stante, infatti la legittimazione processuale della Concessionaria a proporre la domanda di ammissione al passivo, giusta il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 gli eventuali colpevoli ritardi nella presentazione della stessa nell'ambito della attività di propria competenza costituiscono motivo di esclusione della domanda in questione se presentata oltre l'anno.
A tal fine tuttavia deve costituire oggetto di valutazione anche il comportamento dell'Agenzia delle entrate nel caso in cui sia ad essa imputabile un ritardo nella formazione del ruolo.
Ciò premesso, la Corte d'appello ha ritenuto che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza L. Fall., ex art. 101 deve valutarsi pressochè esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della esistenza della procedura fallimentare.
Tale assunto è erroneo.
Il ritardo incolpevole va infatti valutato in relazione ad una condotta non dolosa nè colposa dell'istante che deve essere oggetto di accertamento in concreto e che non può essere limitato alla sola ipotesi di mancata conoscenza della esistenza della procedura.
Tra le ipotesi di ritardo incolpevole può certamente rientrare anche quella dovuta al rispetto dei tempi necessari previsti dalla legge per la formazione in via amministrativa del titolo.
In tal senso nel caso di ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo oltre l'anno non può ritenersi colpevole il comportamento dell'amministrazione finanziaria che si attenga ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle nè il comportamento del concessionario che prontamente provveda alla insinuazione al passivo del credito una volta acquisito dall'Agenzia delle entrate il titolo necessario.
Il decreto impugnato, che ha,tra l'altro, del tutto omesso di effettuare tale accertamento, appare quindi manifestamente oggetto di cassazione.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma, il 19 ottobre 1910.

Il Cons relatore:
Vista la memoria della ricorrente;
rilevato che contrariamente a quanto riportato in ricorso il fallimento intimato ha resistito con controricorso:
Osserva quanto segue:
Le conclusioni della relazione non possono essere condivise alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte recentemente emersi.
Va anzitutto premesso che il ritardo nella presentazione dell'istanza di insinuazione tardiva da prendersi in considerazione non è solo quello che discende dalla attività della Concessionaria ma anche quello derivato dalla formazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria che è l'effettiva creditrice.
Ciò posto, va chiarito che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza L. Fall., ex art. 101 non può valutarsi - come ritenuto dal tribunale - pressochè esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della procedura fallimentare.
Possono, infatti, verificarsi situazioni in cui il creditore istante, pur a conoscenza della avvenuta dichiarazione di fallimento, si trovi nella impossibilità per causa di forza maggiore o per altre circostanze a lui non imputabili di presentare tempestiva insinuazione al passivo o, comunque, di rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101 per la presentazione della istanza di insinuazione tardiva.
Siffatte situazioni vanno, peraltro, valutate caso per caso con un accertamento in fatto.
Nel caso dei crediti tributari che vengono insinuati tardivamente al passivo non può condividersi l'assunto della relazione secondo cui non può ritenersi colpevole il comportamento dell'amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle.
Deve infatti ritenersi che l'Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101 per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L. Fall., art. 101.
In altri termini, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze.
Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass. 12019/11); parimenti l'Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi della L. Fall., art. 96 con riserva di produzione dei documenti.
E' in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo -il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in caso presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo. (Cass 24445/10).
Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l'Ufficio finanziario, che può iniziare la fase d'accertamento solo l'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti , si trovi nella impossibilità di rispettare il termine di cui alla L. Fall., art. 101.
In tal caso la Concessionaria deve fornire -come detto - esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo. Nel caso di specie, la valutazione del decreto risulta sostanzialmente conforme ai principi dianzi enunciati.
Il tribunale, infatti, con valutazione di merito, adeguatamente, sia pure sinteticamente, motivata, ha ritenuto che la domanda di insinuazione era abbondantemente tardiva e tale ritardo non appariva giustificato, tenuto conto anche del fatto che la Concessionaria poteva presentare istanza di ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art 96.
Invero tale motivazione appare corretta e non scalfita dalle censure della ricorrente ove si consideri sulla base delle parifiche circostanze esposte nel ricorso e nel controricorso: che la dichiarazione Iva è stata presentata dal curatore il 16.2.07; che il termine per proporre l'insinuazione ex art. 101 scadeva il 14.3.08;
che l'insinuazione è stata proposta l'1.12.08.
In altri termini, il tribunale ha implicitamente ritenuto, che il periodo di oltre un anno per potere proporre l'insinuazione fosse sufficiente per l'incombente. L'Esattoria, del resto, non ha addotto nè nell'atto di opposizione, riportato integralmente nel ricorso, e neppure in quest'ultimo specifici e circostanziati elementi atti a dimostrare la scusabilità del ritardo, essendosi in sostanza limitata ad addurre il poco tempo a disposizione per il completamento delle procedure.
Il ricorso va pertanto respinto. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio.