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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6748 - pubb. 07/12/2011.

Accertamento dei crediti nel concordato preventivo e sospensione della liquidazione


Tribunale di Siracusa, 11 Novembre 2011. Est. Leuzzi.

Concordato preventivo - Accertamento dei crediti da parte del giudice delegato - Esclusione - Instaurazione di un giudizio ordinario in contraddittorio tra creditore e debitore - Necessità.

Concordato preventivo - Attività di liquidazione indicata nella sentenza di omologa passata in giudicato - Pendenza di giudizio di accertamento dei crediti - Sospensione dell'attività di liquidazione - Esclusione.


Nel procedimento di concordato preventivo non è prevista alcuna procedura di accertamento dei crediti, i quali, ai sensi dell'articolo 166, legge fallimentare vengono esaminati dal giudice delegato esclusivamente ai fini del voto. Ne deriva che qualsiasi controversia avente per oggetto l'accertamento dell'esistenza o del rango dei crediti, così come la eventuale loro prescrizione, deve aver luogo nell'ambito di un giudizio ordinario, in contraddittorio tra creditore e debitore ed altresì, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, del liquidatore giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di una sentenza di omologa del concordato preventivo che prevede e impegna all'attuazione di un programma liquidatorio, non è accoglibile la richiesta del debitore di sospensione della liquidazione in attesa della conclusione dei giudizi di accertamento dei crediti che il debitore stesso intende proporre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Marco Spadaro


Massimario, art. 166 l. fall.

Massimario, art. 171 l. fall.

Massimario, art. 186 l. fall.


Il testo integrale