Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6738p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Vicenza, 21 Giugno 2011. .


Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Perdita di efficacia – Sospensione dell’esecuzione – Intervento in riassunzione di altro creditore munito di titolo esecutivo – Pignoramento successivo – Opponibilità ai terzi del vincolo costituito dal primo pignoramento – Continuità del vincolo – Sussistenza.



Al creditore intervenuto (eventualmente con nuovo pignoramento) non è opponibile l’eventuale alienazione dell’immobile sottoposto ad esecuzione in forza di un valido pignoramento, trascritto anteriormente alla stessa, benché quest’ultima sia stata trascritta prima del pignoramento successivo, posto che l’effetto di indisponibilità (ed opponibilità) a vantaggio di tutti  i creditori dell’esecuzione promana dal solo primo pignoramento, finché esso rimanga valido, mentre il pignoramento successivo serve a saldare la continuità procedurale ove venga a mancare il primo pignoramento, consentendo di portare a termine l’esecuzione già intrapresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)