Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6733 - pubb. 30/11/2011

Atti di frode comunicati dal debitore ma preordinati alla procedura di concordato

Tribunale Udine, 30 Settembre 2011. Est. Mimma Grisafi.


Concordato preventivo - Atti di frode - Comportamento atto ad ingannare i creditori sulla reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione - Pregiudizio della possibilità di compiere valutazioni di competenza sulla effettiva consistenza dell'attivo del passivo - Omissione di informazioni rilevanti.

Concordato preventivo - Atti di frode - Atti accertati dal commissario - Individuazione - Pregiudizio alla formazione del consenso dei creditori.

Concordato preventivo - Atti di frode - Atti resi noti dal debitore della proposta di concordato - Concordato quale risultato utile delle manovre effettuate in danno dei creditori - Rilevanza - Sussistenza.



La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 l.f., possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal commissario giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Per fatti "accertati" dal commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili - peraltro non depositate -non sono state rappresentate nella domanda dal proponente, così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un "obbligo di informazione" che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Anche ove il debitore abbia reso note ai creditori alcune delle manovre effettuate in loro danno prima della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo si può riscontrare un "abuso del diritto" ( che conduce anch'esso alla revoca dell'ammissione al concordato), qualora da una valutazione complessiva della condotta tenuta dall'imprenditore emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, il quale così costituirebbe "il risultato utile della preordinata attività contraria al richiamato principio immanente nell'ordinamento". (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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Massimario, art. 173 l. fall.


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