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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6724 - pubb. 28/11/2011.

Esdebitazione: non è necessario il pagamento sia pur parziale di tutti i creditori


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Novembre 2011. Est. Piccininni.

Fallimento - Esdebitazione - Soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori - Esclusione - Prudente apprezzamento del giudice nell'accertamento delle condizioni.
Fallimento - Esdebitazione - Elementi ostativi alla concessione del beneficio - Ritardo della procedura - Abito valutativo del giudice.
Fallimento - Reclamo contro i decreti del giudice delegato del tribunale - Decorrenza del termine per gli altri interessati - Definizione di "altri interessati" - Terzi non creditori che subiscono effetti pregiudizievoli alla propria posizione di diritto soggettivo.


L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

L'effetto indicato dal legislatore come ostativo alla concessione del beneficio della esdebitazione di cui all'articolo 142, legge fallimentare, consistente nella determinazione del ritardo o nella contribuzione al suo verificarsi, è riconducibile ad una condotta non delineata nella sua specificità, sicché questa può essere correttamente riscontrata dal giudice del merito quando sia stata accertata la conseguenza pregiudizievole dell’allungamento dei tempi di definizione della procedura. La genericità della formulazione normativa consente dunque al giudice un accertamento molto ampio, essendo il suo esame focalizzato sull'esistenza o meno di un ritardo nella definizione della procedura rispetto a quanto possibile e sull'eventuale nesso tra la condotta del fallito e detto ritardo. Nulla esclude dunque che l'esame possa essere condotto anche con riferimento a comportamenti posti in essere prima dell'apertura del fallimento, avendo certamente incidenza sui tempi di definizione della procedura anche le modalità operative adottate dall'imprenditore nell'esercizio dei suoi poteri gestori nel periodo precedente l'apertura della procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'espressione "altri interessati" contenuta nel terzo comma dell'articolo 26, legge fallimentare sta ad indicare la posizione di soggetti terzi che assumono di subire i effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da provvedimenti di natura decisoria destinati ad incidere sulla situazione soggettiva di diritto di cui sono titolari e quindi in un ambito del tutto diverso dalla posizione dei creditori che subiscono, quale effetto diretto del provvedimento, gli esiti del decreto di esdebitazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 142 l. fall.


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