Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6691 - pubb. 07/11/2011

Provvisoria esecuzione del decreto monitorio ex articolo 642 c.p.c., contemporaneo contraddittorio avvertimento sui tempi dell''esecuzione e nullità della clausola

Tribunale Lamezia Terme, 20 Settembre 2011. Est. Ianni.


Provvisoria esecutività concessa con il decreto ingiuntivo – Richiesta di sospensione – Art. 649 c.p.c. – Nullità della  clausola ex art. 642 c.p.c. per erroneo avvertimento all’ingiunto dei tempi dell’esecuzione – Sussiste.



E’ nulla la clausola della provvisoria esecutività, apposta ex art. 642 c.p.c. al decreto ingiuntivo, dove il provvedimento contenga l’avvertimento agli ingiunti della facoltà per il creditore di procedere ad esecuzione coattiva solo in caso di mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica: lo scopo dell’avvertimento al debitore prescritto dall’art. 641 c.p.c., infatti, è quello di consentire all’ingiunto - che riceve personalmente la notifica del provvedimento monitorio - di esercitare in maniera consapevole le proprie prerogative difensive, sicché l’ingenerazione, in quest’ultimo, di un errore sui tempi dell’esecuzione forzata e sulla subordinazione di quest’ultima alla mancata opposizione nel termine di legge deve considerarsi causa di nullità per mancato raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), anche in analogia con quanto stabilito dall’art. 164 c.p.c. per il caso di mancato avvertimento al destinatario dell’atto di citazione delle decadenze in cui può incorrere in caso di mancata tempestiva costituzione. La verosimile nullità della clausola ex art. 642 c.p.c. - almeno a livello di delibazione sommaria - permette di ritenere sussistenti i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutività concessa dal giudice del monitorio, in conformità a quell’orientamento giurisprudenziale che dà rilievo, ai fini della delibazione sulle istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. anche alle irregolarità procedurali rinvenibili nella fase monitoria (Cass., Sez. Lav., 8 febbraio 1992, n. 1410), che pure non precludono, nel giudizio a cognizione piena, l’esame della pretesa creditoria sottesa al ricorso per ingiunzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 642 c.p.c.



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