Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6658 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2002, n. 9491. Est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Amministratore di società di capitali - Legittimazione "iure proprio" all'opposizione - Sussistenza - Fondamento.



L'amministratore di società di capitali è legittimato "iure proprio" a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, considerata l'ampia formula dell'art. 18 legge fall., che estende la legittimazione a "qualunque interessato", essendo l'opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi - individuabili nelle responsabilità in sede penale e civile e nelle particolari restrizioni ex art. 49, in relazione all'art. 146, legge fall. - che possono derivare a danno di lui dal fallimento. (massima ufficiale)


Massimario, art. 224 l. fall.

Massimario, art. 225 l. fall.

Massimario, art. 226 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BOMBINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso l'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MARROCCO FABIO E CENTRALMOBILI SRL in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEZIO 43, presso l'avvocato MARIA VIRGINIA PERAZZOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERLUIGI ROCCHI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1188/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 ed il 31 Maggio 1999 la Centralmobili s.r.l. ed il suo legale rappresentante in proprio Fabio Marrocco, all'epoca amministratore unico della società, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma la curatela del Fallimento della Centralmobili s.r.l. e Francesco Bombini, quale creditore istante, proponendo opposizione alla dichiarazione di fallimento di detta società pronunciata con sentenza del 13.5.1999, notificata il 25.5.1999.
Deducevano gli opponenti che erroneamente era stato dichiarato il fallimento della Centralmobili s.r.l. in quanto debitrice dei crediti vantati dal Bombini era la Centralmobili Roma s.r.l., distinta dalla prima la quale peraltro non versava in stato d'insolvenza.
Si costituiva il Bombini che eccepiva la nullità della procura alle liti e la carenza di legittimazione attiva del Marrocco; nel merito sosteneva la correttezza della declaratoria di fallimento. Con sentenza del 16.12.1999 il Tribunale, nella contumacia del Fallimento, rigettate le eccezioni di rito, accoglieva l'opposizione sul rilievo che i crediti azionati dal Bombini, risultanti da decreti ingiuntivi, gravavano non già sulla società fallita ma sulla diversa società a r.l. Centralmobili Roma.
Proponeva impugnazione il Bombini ed all'esito del giudizio, nel quale si costituivano la Centralmobili s.r.l. e Fabio Marrocco mentre il Fallimento rimaneva contumace, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23.2-2.4.2001 rigettava il gravame.
Sosteneva in primo luogo la Corte d'Appello che, attribuendo l'art. 18 della L.F. la legittimazione a proporre opposizione a "qualunque interessato", in tale posizione rientrava certamente il Marrocco, stante la sua qualità di amministratore unico della società dichiarata fallita, potendo egli incorrere, a seguito del fallimento della società, in responsabilità penali e civili nonché in restrizioni particolari (art. 49 in relazione all'art. 146 L.F.). Osservava poi - in relazione all'inesistenza della procura a margine dell'atto di opposizione, dedotta sul rilievo che era stata firmata dal Marrocco senza spendita della sua qualità e della denominazione della società, nonostante gli attori risultassero il Marrocco in proprio e la Centralmobili s.r.l. - che l'intestazione dell'atto di opposizione, a margine del quale era stata apposta la procura, rendeva palese che egli avesse sottoscritto l'atto nella doppia veste, anche se non formalmente specificata. Riteneva inoltre che in ogni caso la rappresentanza processuale della società risultava sanata dalla procura generale alle liti rilasciata ad altro difensore il 17.6.1999 e seguita dall'intervento di quest'ultimo in giudizio con atto del 18.6.1999, anteriore alla costituzione in cancelleria del convenuto e da considerarsi legittimo in quanto avvenuta per integrazione necessaria del contraddittorio. Nel merito ribadiva l'illegittimità della dichiarazione di fallimento, evidenziando che:
- i decreti ingiuntivi fatti valere dal Bombini nella relativa richiesta erano stati emessi nei confronti di altra società, la Centralmobili Roma s.r.l., aventi diversa sede e diverso amministratore;
- nessun credito era stato vantato nei confronti della Centralmobili s.r.l., che peraltro non versava in stato d'insolvenza;
- la stessa istanza di fallimento risultava proposta dal Bombini nei confronti della Centralmobili Roma s.r.l..
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Francesco Bombini, deducendo due motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorso la Centralmobili s.r.l. e Fabio Marrocco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Francesco Bombini denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 100 e 163 C.P.C., 18 L.F. e 324 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostiene che Fabio Marrocco deve ritenersi privo della legittimazione attiva, non avendo fatto parte del procedimento fallimentare e non potendosi estendere a lui l'opposizione proposta dalla Centralmobili s.r.l.. Deduce, altresì, l'inesistenza della procura in quanto firmata dal Marrocco senza alcuna ulteriore specificazione, nonostante i soggetti che avevano proposto opposizione fossero due, precisando che nessun effetto sanante poteva essere attribuito alla procura rilasciata successivamente al nuovo procuratore in quanto conferita oltre il termine utile per l'iscrizione a ruolo (7.6.1999) e che l'intervento, in ogni caso tardivo, non poteva ritenersi ad integrazione necessaria del contraddittorio in quanto la società non poteva considerarsi litisconsorte necessaria.
Il presente motivo di ricorso, articolato in due distinte censure di carattere processuale, è infondato.
Quanto alla prima, con cui si sostiene la carenza di
legittimazione attiva dello amministratore unico a proporre opposizione in proprio avverso la dichiarazione di fallimento della società di capitali, la censura deve ritenersi, prima ancora che infondata, inammissibile, essendosi il ricorrente limitato a riproporre la tesi sostenuta in sede di merito, senza alcun riferimento alle affermazioni in diritto contenute nella gravata sentenza e di cui non avrebbe potuto non tener conto in questa sede. Ad ogni modo non v'è dubbio che l'ampiezza della formula adottata dall'art. 18 L.F., che fa riferimento a "qualunque interessato", non consente un'interpretazione che escluda l'amministratore dall'esercizio "iure proprio" di una tale azione, volta a rimuovere gli effetti riflessi che possono discendere a suo danno dal fallimento della società e che la Corte d'Appello ha correttamente individuato, facendo esplicito richiamo alle responsabilità penali (artt. 223-226 L.F.) ed a quelle civili nonché a restrizioni particolari (art. 49 in relazione all'art. 146 L.F.).
Anche per quanto riguarda la seconda censura, con cui si deduce l'inesistenza della procura, la ricorrente non ha tenuto conto delle ragioni espresse dall'impugnata sentenza la quale, nell'affermarne invece la piena validità, ha individuato nell'intestazione dell'atto di opposizione, a margine del quale la procura era stata apposta, la sua chiave di lettura in quanto rende palese che la sottoscrizione è avvenuta da parte del Marrocco nella doppia veste e cioè in proprio e per conto della società.
In definitiva, la riferita mancanza di collegamento con le motivazioni della sentenza impugnata rende anche qui inammissibile la censura, che, in ogni caso deve ritenersi infondata, attesa la conformità della decisione sul punto ai principi in materia, in base ai quali la procura deve essere interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede (Cass. 53,49/98; Cass. 5774/85). Ora, nell'ipotesi in esame, è pur vero che la procura
sottoscritta dal Marrocco, la cui lettura è certamente consentita in questa sede in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non contiene alcun riferimento alla società, ma è anche vero che l'atto di opposizione, a margine del quale è stata apposta, risulta, dall'intestazione, rilasciata dal Marrocco sia in proprio che nella sua qualità di legale rappresentante della società "in virtù di mandato a margine".
Consegue l'assorbimento dell'ulteriore considerazione basata sulla successiva procura cui ha fatto riferimento la Corte d'Appello. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2733, 2735, 1272 e 1273 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostiene che la Centralmobili s.r.l. è l'unica legittimata passiva della procedura concorsuale, essendo stati tutti gli atti notificati presso la sede di detta società senza alcuna opposizione da parte di quest'ultima, avendo il suo legale rappresentante, peraltro nominato custode dei beni pignorati, fatto acquiescenza ai titoli esecutivi azionati dal creditore ed avendo la stessa Centralmobili s.r.l. inoltrato l'istanza di differimento delle vendite. Sostiene ancora che le dichiarazioni rese dal Marocco al giudice dell'esecuzione per mezzo dell'Istituto Vendite Giudiziarie (dichiarazioni con cui si era impegnato a provvedere al pagamento) integrano gli estremi della confessione stragiudiziale resa a terzi ai sensi degli artt. 2733/2735 C.C. e, come tale, irrevocabili da parte del confidente. Deduce i infine che in ogni caso la sentenza di fallimento deve ritenersi passata in giudicato per non aver provveduto gli opponenti a rinnovare l'atto di opposizione con una nuova e valida procura nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (1.9.1999). Risulta dall'impugnata sentenza che sia l'istanza di fallimento che i titoli (decreti ingiuntivi) in base ai quali tale istanza è stata proposta riguardano la Centralmobili Roma s.r.l. e non già la Centralmobili s.r.l. dichiarata fallita, la quale ha peraltro un diverso amministratore unico ed una diversa sede rispetto alla prima. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello ha confermato l'illegittimità del dichiarato fallimento sul rilievo dell'estraneità della Centralmobili s.r.l. ai rapporti obbligatori costituiti dalla Centralmobili Roma s.r.l..
Ad ogni modo, sendendo all'esame dell'esposta censura, si osserva innanzitutto che le circostanze dedotte dal ricorrente, secondo cui tutti gli atti sono stati notificati presso la sede della Centralmobili s.r.l. senza alcuna opposizione da parte di quest'ultima, non corrispondono alle risultanze accertate dalla sentenza impugnata, da cui emerge invece unicamente che sia i decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti della Centralmobili Roma s.r.l. che gli atti esecutivi (pignoramenti) sono stati notificati alla Centralmobili s.r.l. nella sede, però, della Centralmobili Roma s.r.l..
Inoltre da tali risultanze, come pure dal comportamento tenuto dal Marrocco in occasione della nomina a custode dei beni pignorati, in cui ha dichiarato che avrebbe provveduto ai pagamenti, la Corte d'Appello ha fornito una spiegazione con una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità, avendo fatto riferimento, da una parte, ad errori in cui molti erano incorsi nelle varie procedure e, dall'altra, all'interesse che il Marrocco pur aveva per l'altra società (la Centralmobili Roma s.r.l.) di cui era socio. Peraltro, tali valutazioni di merito, se correlate all'ulteriore deduzione del ricorrente cha basa la legittimazione della Centralmobili anche sulla pretesa natura confessoria delle dichiarazioni del Marrocco, ben possono essere considerate espressione del libero apprezzamento consentito al giudice ai sensi dell'art. 2735 comma 1 C.C., trattandosi di dichiarazioni fatte a terzi.
Oltre tutto, nell'ipotesi in esame, il problema non è solo quello di valutare se, in base alle dichiarazioni rese dal Marrocco in quell'occasione, l'obbligazione a carico della Centralmobili Roma s.r.l. possa ritenersi estesa al medesimo, che di tale società non ha alcuna rappresentanza, e quindi alla Centralmobili s.r.l. di cui è amministratore unico, quanto piuttosto se, per ciò solo, la società fallita possa anche considerarsi in stato d'insolvenza. Solo in tale prospettiva, infatti, la questione avrebbe potuto, semmai, assumere rilevanza in un giudizio, come quello in esame, di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, al di là ovviamente di ogni valutazione giuridica al riguardo e delle decisive considerazioni sopra esposte.
Assorbita dalle conclusioni cui si è pervenuti in relazione al primo motivo sulla validità della procura deve ritenersi infine l'ulteriore deduzione con cui si è sostenuto l'intervenuto giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento sulla base dell'asserita invalidità della procura medesima.
Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 2000, oltre alle spese liquidate in euro 77,47.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002