Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6657 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 1978, n. 3615. Est. Scanzano.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Accertamento giudiziario - Effetti - Liquidazione di impresa bancaria - Disposizioni penali - Estensione ai componenti degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi istituzionali dell'impresa - Organi di controllo della PA - Esclusione.



In tema di liquidazione coatta amministrativa di impresa bancaria, della quale sia stato accertato e dichiarato giudizialmente lo stato d'insolvenza, l'art 203 primo comma della legge fallimentare, ove estende le Disposizioni penali, dettate dagli artt 216 - 219 e 223 - 225 della legge medesima, ai "componenti degli organi di vigilanza", va inteso con riferimento agli organi istituzionali dell'impresa, che hanno esercitato la funzione di vigilanza durante e nell'ambito della gestione dell'impresa stessa, e non anche, pertanto, agli organi della pubblica amministrazione, cui e affidato in via generale il potere di controllo delle aziende di credito. (massima ufficiale)


Massimario, art. 219 l. fall.