Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6636 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 23 Marzo 2007, n. 7161. Est. Zanichelli.


Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Notificazioni - In genere - Avviso di liquidazione nei confronti di impresa in liquidazione coatta amministrativa - Pluralità di commissari liquidatori - Notificazione ad uno solo di essi - Validità - Sussistenza.



In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui venga emesso un avviso di liquidazione nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa con la nomina di più commissari liquidatori, è valida la notifica dell'atto effettuata nei confronti di uno solo di essi: la rappresentanza congiunta, prevista dall'art. 198, secondo comma, della legge fall. in collegamento con il potere di deliberare a maggioranza, è infatti posta a presidio della natura collegiale dell'organo ed in relazione alle attività da compiersi, e non trova quindi applicazione al lato passivo della rappresentanza, dal momento che l'essere destinatario di atti non comporta alcuna attività volitiva. (massima ufficiale)


Massimario, art. 198 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
COOPERATIVA ASSEGNATARI MONTE AMIATA s.c.a r.l. in liquidazione coatta amministrativa;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 28/30/01 depositata il 2 aprile 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15 febbraio 2007 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Fabrizio Urbani Neri per l'Amministrazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ufficio del registro di Siena emetteva avvisi di liquidazione per pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad alcuni atti posti in essere dalla Cooperativa Assegnatari Monte Amiata s.c.a r.l.; essendo la stessa liquidazione coatta amministrativa gli atti venivano notificati presso domicilio di uno dei tre commissari liquidatori con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. Con separati ricorsi la società impugnava gli avvisi eccependo la nullità della notifica, la decadenza dell'ufficio nonché proponendo difese nel merito.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi ritenendo irregolari le notifiche.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione. Ricorre per cassazione l'Amministrazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 145 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, art. 200, nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. L'intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto la nullità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. ad uno dei liquidatori della liquidazione coatta amministrativa cui era sottoposta la contribuente sotto diversi aspetti, tutti espressamente censurati dalla ricorrente. Deve preliminarmente escludersi che, come sostiene l'Amministrazione, nella specie fossero irrilevanti eventuali nullità della notificazione in quanto la stessa aveva comunque raggiunto il suo scopo per essere stati ritualmente impugnati gli atti impositivi. Se è vero che la Corte ha ritenuto che "in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'avvenuto ritiro dell'atto (nella specie, un avviso di liquidazione dell'i.n.v.i.m.), da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell'atto che dal ritiro evidentemente deriva" (Cassazione civile, sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 590) è stato anche precisato che "è necessario, peraltro, che la sanatoria - costituita dalla proposizione del ricorso alla Commissione di primo grado - intervenga prima della scadenza del termine per l'esercizio, da parte dell'amministrazione del potere di accertamento. La notificazione, infatti, costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione e dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida "ex tunc" di un atto imperfetto, di per sè inidoneo ad evitare la decadenza" (Cassazione civile, sez. un., 05 ottobre 2004, n. 19854) mentre, come risulta dalla parte espositiva della sentenza impugnata, il termine per la notifica era da fissarsi al 16.1.97 e quindi prima del ritiro dell'atto depositato alla casa comunale.
Quanto ai rilievi della Commissione, è stata innanzitutto censurata l'affermazione secondo cui la notifica sarebbe invalida in quanto effettuata ad uno solo dei tre commissari mentre la rappresentanza era esercitata congiuntamente almeno da due di essi. La censura è fondata in quanto la limitazione posta dalla L. Fall., art. 198 attiene unicamente al lato attivo, essendo evidentemente posta a presidio della natura collegiale dell'organo e in relazione alle attività da compiersi, come si desume dal collegamento, posto dalla stessa norma, con la previsione che le delibere debbano essere prese a maggioranza. Tale limitazione non avrebbe invece alcuna giustificazione per quanto attiene al lato passivo della rappresentanza, posto che l'essere destinatario di atti non comporta alcuna attività volitiva (Cass. civ. n. 3014/1969).
La seconda censura attiene all'enunciato del giudice a quo secondo cui la notificazione sarebbe nulla in quanto non sarebbe stata tentata presso la sede della società. La doglianza è fondata. Premesso che dal disposto della L. Fall., artt. 198 e 200 si evince che con la sottoposizione della società alla liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo e vengono attribuite al commissario liquidatore (o ai commissari liquidatori) sia la rappresentanza legale che la legittimazione processuale, è tuttavia dato acquisito quello secondo cui l'ammissione di un'impresa alla procedura non determina la nascita di un soggetto nuovo e diverso dall'impresa stessa (Cassazione civile, sez. III, 03 ottobre 2005, n. 19293) per cui le notifiche debbono essere fatte "alla società in liquidazione coatta amministrativa e per essa al legale rappresentante commissario liquidatore" con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Si pone allora il problema se la notifica alla società debba essere fatta presso la sede legale o presso il domicilio del legale rappresentante. Ritiene la Corte che la soluzione debba essere la seconda in considerazione della peculiare situazione in cui si trova di fatto la società allorquando viene sottoposta a procedure concorsuali liquidazione;
a differenza di quanto avviene nelle procedure che tendono al recupero della funzionalità dell'impresa (concordato preventivo e amministrazione straordinaria nelle sua diverse articolazioni) nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa cessa immediatamente l'attività di impresa con la presa in consegna dei beni da parte dell'organo pubblico delegato alla gestione ed in tale situazione viene meno, con la chiusura degli uffici e l'allontanamento del personale amministrativo, il presidio degli amministratori e del personale presso la sede dell'impresa, mentre il centro motore dell'attività (commissario liquidatore o curatore) opera, in base all'id quod plerumque accidit, presso il suo domicilio. In tale situazione di fatto, da intendersi come assolutamente normale, pretendere che la notifica, pur indirizzata alla società e per essa al suo legale rappresentante (si ripete:
commissario liquidatore o curatore) debba essere sempre e comunque tentata presso la sede legale ormai puramente formale pare essere vuota formalità priva di un qualunque significato sostanziale, dal momento che si tratta del luogo dove è meno probabile che la notifica possa andare a buon fine. Deve dunque ritenersi che in caso di procedure concorsuali a carattere liquidatorio la notifica debba si essere effettuata nei confronti della società ma presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza della stessa.
L'ultima censura attiene all'affermazione contenuta nell'impugnata decisione secondo cui "ulteriore motivo di nullità... è costituito dal fatto che nell'atto della retata notifica non risulta specificato alcunché su come sono state effettuate le ricerche anagrafiche" ed è manifestamente fondata, posto che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al domicilio di uno dei liquidatori (che ha in seguito regolarmente ritirato l'atto in esito al prescritto avviso) e tale modalità comporta unicamente che sia accertata dell'impossibilità di reperire in loco il destinatario o una delle persone abilitate a ricevere l'atto (attività che non si assumono omesse), mentre non è prevista alcuna ricerca anagrafica, che oltretutto non avrebbe alcuna ragione di essere in quanto il presupposto della possibilità di una tale modalità di notifica è proprio l'esattezza dell'indicazione della residenza o del domicilio. L'impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della stessa, Commissione Tributaria Regionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007