Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6635 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 03 Ottobre 2005, n. 19293. Est. Frasca.


Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Legittimazione disgiuntiva di più soggetti all'azione di rimozione di situazione giuridica - Colegittimato non partecipante al relativo giudizio - Soggezione al giudicato del medesimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - Poteri - In genere - Giudizio iniziato dalla gestione liquidatoria relativamente a rapporto fra la società posta in liquidazione ed un terzo - Pendenza di altro giudizio di accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione iniziato dall'ex amministratore in rappresentanza della società "in bonis" - Nel contraddittorio dell'autorità amministrativa e con l'intervento della gestione liquidatoria - Intervento nel primo giudizio dell'ex amministratore nella detta qualità - Lite sulla spettanza della legittimazione in tale giudizio - Nesso di pregiudizialità per incompatibilità fra i due giudizi sulla relativa questione - Sospensione di quest'ultimo giudizio in attesa della definizione dell'altro - Esclusione - Fondamento - Atteggiamento di indifferenza del terzo - Irrilevanza in difetto di estromissione del medesimo.

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria - Giudizio iniziato dalla gestione liquidatoria relativamente a rapporto fra la società posta in liquidazione ed un terzo - Pendenza di altro giudizio di accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione iniziato dall'ex amministratore in rappresentanza della società "in bonis" - Nel contraddittorio dell'autorità amministrativa e con l'intervento della gestione liquidatoria - Intervento nel primo giudizio dell'ex amministratore nella detta qualità - Lite sulla spettanza della legittimazione in tale giudizio - Nesso di pregiudizialità per incompatibilità fra i due giudizi sulla relativa questione - Sospensione di quest'ultimo giudizio in attesa della definizione dell'altro - Esclusione - Fondamento - Atteggiamento di indifferenza del terzo - Irrilevanza in difetto di estromissione del medesimo.



Nei casi in cui si riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica, in assenza di norme che prevedano la soggezione al giudicato di chi non abbia agito, sia l'art. 2909 cod. civ., sia l'ovvia esigenza di coerenza con la previsione dell'esercitabilità in via disgiuntiva del diritto di azione e del conseguente atteggiarsi del correlato diritto di difesa, sia l'altrettanto ovvia esigenza di interpretazione conforme a Costituzione (art. 24 Cost.), impongono di escludere che il colegittimato non partecipante al giudizio possa soggiacere al giudicato formatosi, sulla validità della situazione rispetto alla quale aveva il diritto di impugnativa, in un giudizio cui non abbia partecipato. Ciò, nell'ipotesi in cui l'azione di impugnativa esercitata dall'altro colegittimato venga rigettata, si giustifica perché altrimenti si postulerebbe la verificazione, al di fuori di qualsiasi ragione di diritto sostanziale giustificativa, di un effetto sfavorevole a carico del colegittimato assente, in chiara violazione dell'art. 24 della Costituzione, mentre, per l'ipotesi di accoglimento dell'azione di impugnativa, si giustifica perché in tal caso l'eliminazione della situazione, che il colegittimato non partecipante avrebbe a sua volta potuto impugnare, determina il venir meno dell'interesse ad agire da parte sua, in quanto lo scopo cui tendeva la legittimazione concorrente risulta soddisfatto ed è tale ragione che impedisce una sua successiva azione di impugnativa (o comunque un'azione tendente ad ottenere l'accertamento di un diverso modo di essere del rapporto: ad esempio, l'accertamento dell'esistenza della situazione giuridica, che era solo legittimato ad impugnare), piuttosto che il vincolo del giudicato (Sulla base di tali principi la S.C. ha annullato il provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., che era stato adottato in un giudizio iniziato dalla gestione liquidatoria di una società posta in liquidazione coatta amministrativa contro un terzo, relativamente a rapporto corrente con la società, e nel quale era intervenuto l'ex amministratore della società "in bonis" sostenendo la pregiudizialità di altro giudizio da lui instaurato nel contraddittorio della gestione ma non del terzo ed avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa: la S.C. ha escluso la legittimità della disposta sospensione rilevando che il terzo, legittimato esso stesso all'azione relativa a detta declaratoria, non poteva ritenersi soggetto al giudicato nascente da detto giudizio, così venendo meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.). (massima ufficiale)

Qualora la gestione liquidatoria di una società messa in liquidazione coatta amministrativa abbia agito a tutela di un rapporto giuridico corrente fra la società ed un terzo (nella specie con un'azione di sfratto per morosità) e nel relativo giudizio si sia verificato l'intervento dell'ex amministratore della società "in bonis", quale rappresentante di tale società, e costui abbia contestato la titolarità dell'azione oggetto del giudizio principale in capo alla gestione liquidatoria ed assunto la spettanza della stessa alla società "in bonis", adducendo l'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta e postulando che essa è oggetto di altro giudizio, iniziato dall'ex amministratore nella dedotta qualità, avanti ad altro giudice, nel contraddittorio, oltre che dell'autorità amministrativa (nella specie il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato), della stessa gestione liquidatoria colà intervenuta, deve escludersi che il nesso di pregiudizialità per incompatibilità, che, in ordine alla titolarità dell'azione esercitata dalla gestione liquidatoria, si determina fra i due giudizi, sia idoneo a giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio iniziato da detta gestione, in quanto, essendo il presupposto per la sospensione del giudizio ai sensi di tale norma costituito dalla vincolatività dell'accertamento scaturente dal giudizio pregiudicante nel giudizio pregiudicato, nella specie tale presupposto difetta, giacché il terzo nei confronti del quale ha agito la gestione liquidatoria non è parte del processo pregiudicante concernente l'accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione e la vincolatività del giudicato nascente dal processo pregiudicante, per giustificare la sospensione, deve concernere tutte le parti del giudizio pregiudicato. Né a diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'eventuale atteggiamento di indifferenza che il terzo abbia assunto rispetto alla questione di legittimazione, insorta per effetto dell'intervento fra la gestione liquidatoria e l'ex amministratore in rappresentanza della società "in bonis", e, quindi, anche rispetto all'esito del giudizio pregiudicante, poiché, in assenza di un provvedimento di estromissione del terzo (la cui adozione potrebbe limitare l'oggetto della lite solo ai pretendenti), la decisione sulla spettanza della legittimazione dev'essere adottata anche nei confronti del terzo (sulla base di tali rilievi la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione del giudizio principale che vedeva parte il terzo). (massima ufficiale)


Massimario, art. 197 l. fall.

Massimario, art. 205 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona dell'ex amministratore Dott. Adriano Piacentini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 24, presso lo studio dell'avvocato PEZZANO GIANCARLO, che la difende, giusta delega in atti;
- resistente -
e contro
ZEPPIERI AUGUSTA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 01/03/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/06/05 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha chiesto il rigetto del ricorso con i conseguenti provvedimenti di legge.
LA CORTE
Premesso in fatto quanto segue:
p. 1. L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Francesco Dosi (di seguito denominata "gestione liquidatoria"), con istanza di regolamento di competenza notificata alle controparti rispettivamente il 9 ed il 13 aprile 2004, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma, pronunciata fuori udienza il 1 marzo 2004, con la quale è stata disposta la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. di un processo pendente in primo grado fra l'istante, Augusta Zeppieri e L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in persona del suo ex amministratore Adriano Piacentini).
La vicenda oggetto di detto processo si è così articolata:
a) la suddetta gestione liquidatoria ha introdotto un giudizio per lo sfratto per morosità della Zeppieri relativamente all'unità immobiliare sita in Roma, alla via Castro Pretorio n. 82, scala undici, piano 4^, int. 12, ed in esso ha spiegato intervento L'Edera - Compagnia italiana di Assicurazioni s.p.a. in persona del suo ex amministratore Adriano Piacentini (di seguito denominata "Edera"), adducendo la propria legittimazione a ricevere il pagamento dei canoni insoluti in forza dell'asserita inesistenza e/o nullità del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa;
b) l'intimata Zeppieri, al fine di evitare la convalida dello sfratto, ha versato banco iudicis con assegno circolare la somma oggetto della dedotta morosità e, quindi, l'ha integrata con interessi e spese;
c) ne è seguito il passaggio della controversia alla trattazione con il rito speciale previsto per la cognizione piena e nell'ambito di essa l'Edera s.p.a. ha prima formulato istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione di un giudizio di merito pendente avanti allo stesso Tribunale di Roma (nell'ambito del quale era intervenuta la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 4 del 1999) e, quindi, reiterato l'istanza a seguito della pronuncia della sentenza n. 632 del 2002 da parte del medesimo Tribunale e della conseguente sua impugnazione, nonché formulato altra istanza di sospensione in attesa delle definizione di altro giudizio nel quale lo stesso Tribunale di Roma aveva pronunciato la sentenza n. 16671, che aveva accertato l'inesistenza del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa e che era stata appellata avanti alla Corte di Appello di Roma, la quale ne aveva sospeso l'efficacia;
d) il Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato in questa sede ha disposto la sospensione per l'asserita pregiudizialità del giudizio pendente in appello avverso la sentenza n. 16671. p. 2. L'ordinanza impugnata è basata sulla seguente motivazione: era controversa nel giudizio la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante a proporre la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, "stante la giuridica inesistenza del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 20177 del 29 luglio 1997"; la sentenza n. 16671, su cui pendeva l'appello, si era pronunciata sulla validità del suddetto decreto e, pertanto, la definizione del relativo giudizio aveva carattere pregiudiziale ai fini della decisione su quello di cui era investito il Tribunale, donde la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 295 cod. proc. civ.; la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità era stata, del resto riconosciuta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6844 del 2003, pronunciata in sede di ricorso per regolamento di competenza proposto dall'istante avverso un provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Roma in una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio, nel presupposto che tanto nel giudizio in cui il provvedimento era stato adottato, quanto in quello deciso con la sentenza n. 16671, erano parti sia la gestione liquidatoria (che quella qualità aveva acquisito intervenendovi ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ.) sia l'Edera s.p.a..
p. 3. L'istanza di regolamento è argomentata come segue: non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto tale norma suppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità giuridica e non solo logica fra il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato, che deve ravvisarsi soltanto allorché l'accertamento del punto pregiudicante nel giudizio pregiudicato viene sollecitato con efficacia di giudicato, essendo la sospensione finalizzata ad evitare il conflitto fra giudicati: nella specie si verterebbe in ipotesi di pregiudizialità logica e comunque tale conflitto non potrebbe verificarsi, giacché parti del preteso giudizio pregiudicante sono l'istante e l'intervenuta, nonché il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e Piero Antonio cinti (funzionario di quel Ministero), onde fra i due giudizi vi è solo parziale coincidenza soggettiva.
Inoltre, la pendenza del giudizio di appello sulla sentenza n. 16671 non potrebbe paralizzare tutti i giudizi in cui l'intervenuta intervenga per ostacolare le iniziative del Commissario Liquidatore, la cui legittimazione, del resto, sarebbe stata riconosciuta da numerosi provvedimenti giudiziari e precisamente da un'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del Tribunale di Roma confermata in sede di reclamo, dalla sentenza n. 115 della Sezione Fallimentare di quel Tribunale, con cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza della s.p.a. L'Edera, dalla sentenza n. 632 del 2002, da una sentenza emessa da un T.A.R. passata in giudicato a seguito di estinzione del giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato (come da decisione n. 1979 del 2003) ed infine dalla sentenza n. 8855 del 2004, emessa sempre dalla citata Sezione Fallimentare, con cui era stata rigettata l'opposizione contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Di nessun rilievo sulla fondatezza dell'istanza di sospensione sarebbe l'ordinanza n. 6844 del 2003 di questa Corte, atteso che la motivazione di quella decisione avrebbe ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione adottato in analoga vicenda pur avendo escluso che la decisione della pretesa controversia pregiudicante costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della decisione della causa sospesa.
L'istanza di regolamento, quindi: aa) richiama - per la verità in modo poco comprensibile, ma forse volendo sottintendere che nella sostanza il provvedimento impugnato ha disposto una sospensione facoltativa - un passo della motivazione della sentenza n. 1676 del 2001, concernente la impugnabilità con il regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. del provvedimento di sospensione che sia adottato senza invocazione dell'art. 295 cod. proc. civ.; bb) richiama l'ord. n. 16132 del 2003, con cui, in ordine ad un ricorso per regolamento di competenza (rubricato al R.G.N. 1754 del 2002) analogo al presente, la Terza Sezione di questa Corte aveva rimesso la questione oggetto anche del presente regolamento alle SS.UU.; cc) rileva che la Procura Generale presso la Corte aveva concluso per l'accoglimento di quel ricorso; dd) rileva che con altra ordinanza pronunciata in data 8 gennaio 2004 in una vicenda similare la Terza Sezione avrebbe deciso analogo ricorso del quale la Procura avrebbe chiesto l'accoglimento.
Sulla base di tali deduzioni l'istante ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata.
p. 4. Nel presente giudizio per regolamento ha resistito soltanto l'Edera s.p.a. (in persona di Adriano Piacentini nella cennata qualità) con la memoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. ed ha chiesto che l'istanza di regolamento sia dichiarata inammissibile o rigettata.
Nell'imminenza della Camera di consiglio l'intervenuta ha anche depositato memoria.
p. 5. - Il Pubblico Ministero ha concluso per iscritto ed ha chiesto che l'istanza sia rigettata.
RITENUTO IN DIRITTO
p. 1. È preliminare anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto aveva sostenuto l'Edera s.p.a. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., il provvedimento impugnato è stato espressamente adottato in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., come fa manifesto sia la motivazione, sia la premessa del dispositivo. Peraltro, tale prospettazione non risulta riproposta nella memoria illustrativa. Questa Corte, pertanto, deve scrutinare la legittimità del provvedimento impugnato alla stregua dell'art. 295 cod. proc. civ., poiché il giudice che l'ha pronunciato ha chiaramente esercitato il potere previsto da detta norma.
p. 2. Ciò premesso, dalla motivazione del provvedimento, integrata con le allegazioni delle parti, risultano sufficientemente individuati gli oggetti dei due processi riguardo ai quali quel giudice ha ritenuto configurabile il nesso di pregiudizialità di cui all'art. 295, giustificativo dell'adottato provvedimento di sospensione necessaria.
Il processo nel quale il provvedimento è stato emanato inerisce ad un'azione di sfratto per morosità esercitata dalla gestione liquidatoria nei confronti della conduttrice iura locationis Augusta Zeppieri e poi proseguita con le forme della cognizione piena. In tale giudizio è intervenuta l'Edera s.p.a. in persona del suo ex amministratore, assumendo di essere la vera titolare della posizione attiva già dedotta dall'Edera in l.c.a. e, quindi, il vero soggetto legittimato in senso sostanziale. A sostegno di tale prospettazione ha dapprima dedotto che tale qualità discendeva dalla circostanza che il decreto dispositivo della messa in liquidazione coatta amministrativa era stato ritenuto inesistente dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 4 del 1999 (emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione relativo ad altro giudizio) e, quindi, ha sostenuto che detta qualità discendeva dall'accertamento dalla inesistenza del decreto effettuato (in un giudizio diverso da quello in cui era intervenuto il detto regolamento) da una sentenza del Tribunale di Roma, la n. 16671 del 2001, emessa in primo grado, relativamente ad un giudizio introdotto da essa deducente (sempre in persona del suo ex amministratore) nei confronti del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e del dottor Piero Antonio Cinti (che dalla documentazione in atti risulta essere un funzionario di quel Ministero), avente ad oggetto la richiesta di declaratoria della inesistenza de qua.
La sentenza ha dichiarato inesistente il decreto di messa in liquidazione ed ha ordinato la reimmissione nel possesso dell'azienda sociale dell'ex amministratore.
La sentenza è stata impugnata dal Ministero avanti alla Corte d'Appello di Roma, che ne ha sospeso l'esecutività, e nel giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ. l'Edera in l.c.a. (deducendo, fra l'altro, la sua pretermissione dal giudizio in primo grado, nel quale la sua presenza - a suo dire - sarebbe stata necessaria ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.).
Questo giudizio è stato ritenuto pregiudicante ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. dal Tribunale di Roma con l'ordinanza qui impugnata.
p. 3. - La Corte ha già avuto occasione - decidendo altri regolamenti di competenza proposti avverso provvedimenti di sospensione - di esaminare la questione del rapporto tra il processo appena indicato e processi sorti tra la gestione liquidatoria dell'Edera e terzi conduttori di immobili in base a contratti di locazione, conclusi dalla società l'Edera s.p.a. prima d'essere messa in liquidazione, nei quali era parimenti intervenuto il Piacentini nella detta qualità.
I diversi episodi con cui si è articolato tale esame sono stati di recente ricordati dall'ultima decisione di questa Corte, l'ord. n. 6158 del 2005 (che, del resto, è stata considerata dalla resistente nella memoria) nei termini che qui testualmente si riportano: "Con l'ordinanza 14 marzo 2003 n. 6844 (la Corte) ha ritenuto che dovesse essere sospeso, in base all'art. 295 cod. proc. civ., come era stato fatto, un giudizio di sfratto per morosità iniziato dall'Edera contro conduttore, che s'era dichiarato pronto al pagamento del canone, ma aveva sottolineata la situazione d'incertezza in cui s'era venuta a trovare quanto al soggetto cui versarli. Questa decisione è stata poi seguita dalle ordinanze 7 luglio 2004 nn. 15478 e 15479 rese in identiche situazioni processuali. In precedenza, con le ordinanze 29 marzo 2004 n. 6263 e 23 aprile 2004 n. 7844, la Corte ha invece cassato l'ordinanza con cui il tribunale, escluso che ricorresse una situazione di sospensione necessaria, aveva ritenuto tuttavia di poter fare esercizio del potere di sospensione facoltativa".
Alle decisioni in questione va aggiunta l'ord. n. 3571 del 2005, che si è conformata alle ordd. nn. 15478 e 15479.
Mentre in tutte le decisioni citate il processo sospeso in pendenza di quello sull'accertamento dell'inesistenza del decreto di messa in liquidazione aveva ad oggetto controversie di sfratto per morosità iniziate dalla gestione liquidatoria dell'Edera, nelle quali era intervenuta l'Edera s.p.a. in persona del Piacentini, nel giudizio oggetto del regolamento deciso dall'ord. n. 6158 del 2005 l'iniziativa era stata assunta da una conduttrice di un immobile della società, che, vistasi richiedere i pagamenti del canone sia dalla gestione liquidatoria che dal Piacentini nella detta qualità, li aveva eseguiti per timore di un'azione di sfratto ed aveva poi convenuto in giudizio entrambi detti soggetti, chiedendo l'accertamento della legittimazione a ricevere il pagamento soltanto della gestione liquidatoria e la conseguente condanna alla restituzione della somma pagata da parte del Piacentini (sempre nella qualità).
p. 4. Nella motivazione l'ord. n. 6158 così si esprime in ordine alla relazione fra tale processo e quello pregiudicante secondo il provvedimento allora impugnato, adottato ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.: "È convinzione della Corte che tra i due processi non vi fosse ne' la relazione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., postulata nel provvedimento impugnato, ne' la relazione prevista dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., cui si è richiamata la difesa del resistente. Il diverso processo è un giudizio, nel quale la questione che va decisa in via principale consiste nello stabilire se il D.M. 29.7.1997 n. 20177, con cui il Ministro dell'Industria ebbe a disporre la messa in liquidazione coatta amministrativa della società L'Edera, sia un provvedimento giuridicamente esistente. Tale accertamento viene chiesto in funzione dello stabilire - in grado d'appello anche in contraddittorio dell'organo preposto alla liquidazione della società - la condizione giuridica in cui la società versa, chi ha titolo ad esprimerne la rappresentanza e quindi a chi spetta la gestione dell'azienda sociale (...) L'Agenzia Palestro, ovverosia la parte che ha iniziato il processo sospeso, è estranea al diverso processo appena descritto ed è parte di un rapporto di locazione, che è sorto con la società prima della messa in liquidazione e tuttora prosegue. Questa parte, in presenza del contrasto di posizioni sfociato nell'altro processo, di fronte al comportamento tenuto in suo confronto dai titolari dei due organi in conflitto, comportamento che si è concretato nel pretendere l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni e minacciare altrimenti la risoluzione del contratto per morosità, non si è limitata ad assumere una posizione di indifferenza rispetto alla sua soluzione - come invece questa Corte ha avuto modo di considerare nelle precedenti ordinanze 10 agosto 2004 nn. 15478 e 15479 (...). Le considerazioni da fare su questa situazione processuale sono le seguenti. La parte che ha agito in giudizio ha certo l'interesse, a che sia dichiarato, nel contraddittorio tra quanti pretendono di amministrare la società, che essa può legittimamente considerare investito del potere di rappresentanza il commissario liquidatore e perciò ha diritto di ottenere da chi ne era stato amministratore delegato la restituzione del canone, che a seguito della sua richiesta gli aveva pagato. Una volta che il diverso processo, cui la parte è estranea, si concluda con l'accertamento che il provvedimento di messa in liquidazione è giuridicamente esistente o non lo è, la parte potrà certo basarsi su tale accertamento per adempiere poi in modo per lei liberatorio, facendolo in confronto del soggetto che sia stato riconosciuto avere il potere di amministrare la società. Il problema è se sarebbe vincolata da tale giudicato o se potrebbe non riconoscerne gli effetti, per non essere stata parte del processo in cui si è formato. (...) Questo problema non ha però ragione d'essere affrontato. L'interesse che ha condotto la parte a dare inizio al presente processo si appunta sulla situazione determinata dal fatto che il provvedimento di messa in liquidazione è stato adottato e perciò dal fatto che al momento l'amministrazione dell'azienda sociale è su tale base esercitata dal commissario liquidatore, mentre un diverso soggetto ha preteso di esercitare in suo confronto i diritti nascenti dal contratto di locazione. (...) Ciò mostra che non solo le parti di questo processo sono diverse da quelle dell'altro processo, ma anche che la soluzione della controversia che costituisce l'oggetto del secondo processo non dipende da quella che costituisce oggetto dell'altro. Mentre in quel processo si discute del se il provvedimento di messa in liquidazione esiste o no come atto produttivo di effetti giuridici, in questo si discute del fatto se, per essere stato nominato alla società un commissario liquidatore, il terzo Agenzia Palestre sino a quando il commissario liquidatore esercita come tale i poteri che gli sono stati attribuiti per la gestione dell'azienda sociale, ha diritto di adempiere in suo confronto ed in modo per lei liberatorio verso la società gli obblighi che nascono del contratto. Questa prospettiva di indagine è stata segnalata dalla Corte nella sentenza 29 aprile 2004 n. 8204. (...). Ne deriva che, neppure se si ritiene che l'Agenzia possa essere in futuro vincolata dagli effetti del giudicato che si formerà nel diverso processo, una volta che questo si sia formato, si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la controversia oggetto del diverso processo e la controversia oggetto del presente processo. Tra i due giudicati non si potrebbe infatti profilare contrasto. Quello destinato a formarsi nel presente processo riguarda invero il diritto dell'Agenzia Palestro di adempiere in modo per lei liberatorio le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione per il tempo in cui l'amministrazione dell'azienda sociale dell'Edera rimarrà al commissario liquidatore. (...) Le considerazioni appena svolte consentono anche di escludere che la situazione processuale in cui la sospensione è stata dichiarata la potesse giustificare sulla base dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Converrà comunque notare che, quando il provvedimento veniva adottato, il 5 febbraio 2002, già era intervenuta, il 6.8.2001, l'ordinanza della corte d'appello che sospendeva l'esecutività della sentenza di primo grado e quindi l'esecutività dell'ordine, in essa contenuto, di reimmettere nella titolarità dei poteri di gestione dell'azienda sociale il precedente amministratore dell'Edera".
p. 5. Nella memoria illustrativa l'Edera s.p.a. si fa carico degli argomenti svolti nell'ordinanza di cui si è ora richiamata la motivazione e, per il caso che non siano condivise le critiche ad essa rivolte, chiede che la questione oggetto di regolamento sia rimessa alle Sezioni unite. Il Collegio, essendosi il contrasto sulla risoluzione della questione manifestato (salva l'ord. n. 3571 del 2005) all'interno della Terza Sezione ed inerendo a poche decisioni, cioè sostanzialmente alle ord. nn. 6844 del 2003, 15478 e 15479 del 2004, nonché alla conforme n. 3571 del 2005, da un lato, ed all'ord. n. 6158 del 2005 dall'altro (essendosi invece le ordd. 6263 e 7844 del 2004 occupate di decisioni che avevano giustificato la sospensione come non necessaria ma semplicemente facoltativa), ritiene che non ricorrano le ragioni per rimettere al Primo Presidente la controversia perché valuti l'assegnazione alle SS.UU., tenuto conto che già in una precedente occasione (quella della citata ord. n. 16132) la richiesta non era stata ritenuta meritevole di accoglimento e considerato che la questione stessa appare suscettibile di ulteriori approfondimenti, in funzione della risoluzione all'interno della Terza Sezione, non configurandosi - sostanzialmente - un contrasto fra diverse sezioni della Corte. p. 6. Ciò chiarito, rileva il Collegio che la soluzione accolta dall'ord. n. 6158 del 2005 debba essere condivisa anche in riferimento alla fattispecie all'esame, sia pure con il previo approfondimento di alcune questioni.
Al riguardo, va preliminarmente individuata la relazione di connessione che sussiste fra i due giudizi, in relazione ai quali nel provvedimento impugnato si è ravvisata la pregiudizialità necessaria.
Nel giudizio in cui si è adottato il provvedimento di sospensione l'oggetto originario, quello cioè introdotto dalla domanda con cui al processo si era dato inizio, ineriva ad una domanda di risoluzione per inadempimento, esercitata nelle forme speciali dell'azione per convalida di sfratto per morosità, dalla gestione liquidatoria dell'Edera nei confronti di un soggetto conduttore di un immobile in forza di contratto locativo già corrente con la società in bonis. In questo giudizio l'oggetto del processo ha subito un ampliamento per effetto di un intervento del Piacentini in qualità di ex amministratore dell'Edera s.p.a. Tale intervento, almeno sotto il profilo della prospettazione dell'interveniente, ha natura principale, in quanto la domanda dal medesimo introdotta appare collegata da nesso di pregiudizialità per incompatibilità con la domanda introdotta in via principale dalla gestione liquidatoria. Infatti, la domanda dell'interveniente assume che la titolarità dello stesso rapporto locativo (rectius la capacità di agire in giudizio per esercitare la titolarità del rapporto riferibile all'impresa sociale Edera: si veda quanto si rileverà in prosieguo:
si veda il p. 8.), dedotto fra i fatti integratori della causa petendi della domanda dalla gestione liquidatoria, compete all'Edera nella veste anteriore alla messa in liquidazione. Gli elementi identificatori delle due domande, quoad titolo e petitum sono gli stessi, trattandosi sempre, rispettivamente, dei fatti costitutivi del diritto potestativo ad ottenere la risoluzione dello stesso rapporto locativo in ragione del medesimo inadempimento e della correlata richiesta di dichiarare risolto il contratto. Ciò che nelle due domande muta sarebbe l'ulteriore elemento di identificazione costituito dal soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio, che nella domanda della gestione liquidatoria è appunto tale gestione, cioè l'Edera s.p.a. in l.c.a., mentre in quella dell'interveniente è l'Edera s.p.a. in bonis, la quale assume tale titolarità nel presupposto che il decreto di messa in liquidazione sia giuridicamente inesistente e che in conseguenza, la gestione liquidatoria sia priva del suo presupposto e lo sia, quindi, la capacità che ha preteso di esercitare iniziando il giudizio principale.
In forza dell'intervento nel suddetto giudizio, per come la domanda dell'interveniente è stata prospettata sembrerebbe essersi creata una situazione riconducibile alla c.d. lite fra pretendenti, che il nostro ordinamento disciplina nell'art. 109 cod. proc. civ., ed il giudice investito di quel giudizio, per decidere a chi competa il diritto esercitato con l'azione risolutoria deve risolvere la questione della prevalenza fra le due posizioni giuridiche fatte valere dall'attrice principale e dall'intervenuta. Nella specie la prevalenza discenderebbe dalla soluzione di una questione che è stata dedotta dall'intervenuta come premessa giustificativa della invocata titolarità del rapporto dedotto in giudizio dall'attrice in via principale, cioè quella della inesistenza del decreto di messa in liquidazione.
Tale questione è in via diretta sub iudice in altro giudizio, quello che il provvedimento impugnato ha ritenuto pregiudicante rispetto a quello sospeso. In tale giudizio si discute (fra l'altro) della domanda del Piacentini (nell'asserita qualità) di declaratoria della giuridica inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Edera s.p.a. Ove in questo giudizio fosse accertata e dichiarata l'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione, il relativo accertamento comporterebbe che la titolarità dell'azione di risoluzione per inadempimento del contratto locativo competerebbe al Piacentini e non alla gestione liquidatoria. Questa è sostanzialmente la ragione per cui il provvedimento impugnato ha adottato il provvedimento di sospensione sulla falsariga della soluzione adottata da Cass. n. 6844 del 2003. p. 7. La soluzione adottata dal provvedimento impugnato non è condivisibile.
Essa è basata su un presupposto inespresso, ma certamente assunto in modo implicito a suo fondamento.
Tale presupposto è che il giudicato che scaturirà dal (preteso) giudizio pregiudicante, una volta che si sarà formato, vincolerà, relativamente all'accertamento della inesistenza del provvedimento dispositivo della liquidazione coatta amministrativa, anche la posizione del terzo estraneo a detto giudizio e che invece è parte del (preteso) giudizio pregiudicato, cioè nella fattispecie Augusta Zeppieri. Nel senso cioè che costei non potrebbe metterlo in alcun modo in discussione.
È da rilevare che, contrariamente a quanto opina l'Edera s.p.a., resistente al regolamento, di nessun rilievo è che nella specie - a differenza del caso deciso dall'ord. n. 6158 del 2005 ed in analogia invece a quanto accadeva nei giudizi decisi con le ordinanze nn. 15478 e 15479 del 2004 - la terza Zeppieri abbia assunto un atteggiamento di indifferenza rispetto alla questione di legittimazione all'esercizio dei diritti dell'impresa sociale Edera. Invero, non vi è stato alcun provvedimento di estromissione della medesima dal processo, ai sensi dell'art. 109 (ammesso che esso potesse adottarsi, in relazione al carattere costitutivo dell'azione) e, pertanto, non è avvenuta alcuna definizione della sua posizione in punto di spettanza del diritto azionato in giudizio, salva l'individuazione della titolarità della legittimazione ad esercitarlo. Onde la decisione (contrariamente a quando avviene nei casi di estromissione, là dove, secondo la dottrina che appare preferibile la situazione del terzo trova completa definizione nel provvedimento estromissivo e, quindi, la sentenza emessa successivamente fra i pretendenti concerne solo la lite fra essi, non potendo il terzo, in forza del provvedimento estromissivo, implicante riconoscimento della sua posizione, salva l'incertezza soggettiva, mettere in discussione l'individuazione della spettanza della pretesa discendente dalla sentenza emessa solo fra i pretendenti), deve essere adottata anche nel contraddittorio della terza Zeppieri (peraltro, va rimarcato che non è condivisibile l'idea, per la verità espressa in modo implicito, della due citate ordinanze nn. 15478 e 15479 che la questione di legittimazione fra la gestione liquidatoria e l'Edera s.p.a. sia ristretta solo a tali due litiganti).
p. 7.1. Premesso quanto sopra, si rileva che nel (preteso) giudizio pregiudicante la Zeppieri non è parte e, pertanto, per sostenere che al relativo giudicato sarà soggetta occorre domandarsi se rientri nell'ambito di quei terzi che sono soggetti al giudicato formatosi in un giudizio del quale non sono stati parti. Naturalmente, l'interrogativo ha senso se non si aderisca a quell'opinione dottrinale che, valorizzando la lettera dell'art. 2909 cod. civ., nega decisamente che l'efficacia del giudicato possa dispiegarsi nei confronti di terzi diversi dagli aventi causa delle parti (divenuti tali successivamente alla sentenza e che, inoltre, non abbiano autonomizzato il diritto acquistato: il riferimento d'obbligo è alla disciplina della trascrizione e dell'acquisto in buona fede del possesso di cose mobili).
Senza dover prendere posizione sulla validità delle tesi opposte, che con varie e distinte prospettazioni giustificative, ragionano della configurabilità nel nostro ordinamento, anche al di là di ipotesi in cui la legge espressamente lo preveda, di effetti riflessi del giudicato rispetto a terzi estranei al giudizio in cui si è formato in ragione dell'esistenza di nessi di natura sostanziale fra le situazioni di tali terzi e quella coinvolta nel giudizio, osserva il Collegio - non senza ricordare che anche alla giurisprudenza della Corte la teorica in questione non è ignota - che nella specie deve senz'altro escludersi che la Zeppieri possa ritenersi vincolata dal giudicato che nascerà dalla decisione nel (preteso) giudizio pregiudicante.
La ragione è che si tratta di un terzo che avrebbe potuto e potrebbe ancora (vertendosi in fattispecie di asserita inesistenza) proporre essa stessa la domanda oggetto del preteso giudizio pregiudicante, cioè chiedere l'accertamento della giuridica inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione.
Infatti, quale soggetto titolare di un rapporto giuridico a prestazioni corrispettive corrente con l'Edera s.p.a. anteriormente alla sua messa in liquidazione la Zeppieri dev'essere considerata titolare di posizioni giuridiche attive di natura creditoria nei confronti della società ora in liquidazione coatta amministrativa e come tale titolare di un ipotetico interesse ad impugnare il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto destinato ad incidere anche sulla sua sfera giuridica, giusta il rinvio operato dal primo comma dell'art. 201 della L.F. L'impugnativa del suddetto provvedimento, ove avvenga avanti al giudice amministrativo, è certamente governata dall'ordinario criterio dell'interesse ad impugnare applicabile al giudizio di annullamento dell'atto avanti a quel giudice, che consente di configurare in astratto - e salvo verifica in concreto - questo interesse anche in capo al creditore del soggetto posto in liquidazione coatta amministrativa, come non manca di rilevare la dottrina che ha indagato ex professo la disciplina delle procedure concorsuali minori.
Ove l'impugnativa avvenga avanti al giudice ordinario con postulazione, come accaduto nella specie, della giuridica inesistenza del provvedimento (nel presupposto, ritenuto dalle SS.UU. della Corte nella sentenza n. 4 del 1999, della carenza di potere giustificativa della giurisdizione ordinaria nel presupposto della persistenza di una posizione di diritto soggettivo dell'impresa assoggettata alla liquidazione), la conseguenza della legittimazione alla stessa del creditore è desumibile sulla base della mera applicazione dei principi in tema di legittimazione all'esperimento dell'azione di nullità degli atti, espressi nell'art. 1421 cod. civ. Se si vuole, ipotizzando che la legittimazione all'impugnativa competa in via diretta ai soggetti titolari degli organi dell'impresa, incisi direttamente dalla messa in liquidazione amministrativa ai sensi dell'art. 200, primo comma, L.F., si può parlare di una legittimazione straordinaria dei creditori, ma non sembra dubbio che quest'ultima sussista.
Fermo, dunque, che la Zeppieri deve ritenersi co-legittimata rispetto alla stessa azione esercitata nel (preteso) giudizio pregiudicante, cioè legittimata essa stessa in via disgiuntiva all'impugnativa del provvedimento di messa in liquidazione coatta, nella specie essa assume la veste di un terzo che, rispetto a quel giudizio, non si trova in una posizione tale da soggiacere - sempre ove la si ammetta al di là di ipotesi espressamente previste - all'efficacia del giudicato inter alios per fenomeno di c.d. riflessione. Infatti, nei casi in cui si riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica, in assenza di norme che prevedano la soggezione al giudicato di chi non abbia agito, sia l'art. 2909 cod. civ., sia l'ovvia esigenza di coerenza con la previsione dell'esercitabilità in via disgiuntiva del diritto di azione e del conseguente atteggiarsi del correlato diritto di difesa, sia l'altrettanto ovvia esigenza di interpretazione conforme a Costituzione (art. 24 Cost.), impongono, secondo la migliore dottrina, che il Collegio condivide, di escludere che il colegittimato non partecipante al giudizio possa soggiacere al giudicato formatosi, sulla validità della situazione rispetto alla quale aveva il diritto di impugnativa, in un giudizio cui non abbia partecipato. L'esclusione della soggezione al giudicato è ben comprensibile per l'ipotesi che l'azione di impugnativa esercitata dall'altro colegittimato venga rigettata, atteso che altrimenti si postulerebbe la verificazione, al di fuori di qualsiasi ragione di diritto sostanziale giustificativa, di un effetto sfavorevole a carico del colegittimato assente, in chiara violazione dell'art. 24 della Costituzione. Ma non è meno evidente per il caso di accoglimento dell'azione di impugnativa, atteso che in tal caso l'eliminazione della situazione che il colegittimato non partecipante avrebbe potuto impugnare determina il venir meno dell'interesse ad agire da parte sua, in quanto lo scopo cui tendeva la legittimazione concorrente riconosciutagli risulta soddisfatto. Onde è tale ragione che impedisce una sua successiva azione di impugnativa (o comunque un'azione tendente ad ottenere l'accertamento di un diverso modo di essere del rapporto: ad esempio, tendente ad ottenere l'accertamento dell'esistenza della situazione giuridica, che era solo legittimato ad impugnare), piuttosto che il vincolo del giudicato. Se, dunque, nella specie una delle parti del giudizio di cui è processo, cioè la Zeppieri, non soggiace al giudicato che si formerà nel (preteso) giudizio pregiudicante, è di tutta evidenza che il provvedimento di sospensione impugnato è stato adottato al di fuori dei presupposti di cui all'art. 295 cod. proc. civ., poiché non può dirsi che la decisione del giudizio di cui è processo dipenda da quella del (preteso) giudizio pregiudicante. Presupposto per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. è, infatti, che l'accertamento che scaturirà dal giudizio pregiudicante sia vincolante in quello pregiudicato e tale vincolatività non può che riguardare tutte le parti in quest'ultimo coinvolte, almeno allorquando il nesso di dipendenza concerna un punto del giudizio pregiudicato plurisoggettivo che debba essere oggetto di accertamento unitario per tutte le parti coinvolte, com'è nella specie per il nesso di prevalenza nel giudizio in cui è stato emesso il provvedimento qui impugnato.
p. 7.2. Nè - una volta rilevato che è indubitabile che il preteso giudizio pregiudicante è certamente giudizio in cui ha luogo l'accertamento di uno status, quello dell'Edera s.p.a. (trattandosi di acclarare se sia valida la sua gestione liquidatoria oppure no e, quindi, debba essa operare nella forma ordinaria) - la raggiunta conclusione potrebbe essere messa in crisi dall'applicazione della nota affermazione che il giudicato sugli status, concernendo una situazione giuridica soggettiva, la quale, per la sua assolutezza ed unitarietà, direttamente correlate alla funzionalizzazione ad esprimere una certa capacità di un soggetto dell'ordinamento di essere punto di riferimento di situazioni giuridiche e/o di poterle esercitare in una certa veste, non può che esistere o non esistere nei confronti di tutti i soggetti che vengano in rapporti con detto soggetto, avrebbe effetti erga omnes e, quindi, per tale ragione sostenendo che, in particolare, il giudicato che si formerà nel caso dell'accertamento della illegittimità-inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa svolgerà effetti nei confronti della Zeppieri, ancorché costei al relativo giudizio non partecipi.
Anche restringendo l'affermazione della validità delle decisioni sugli status erga omnes (per quello che la collocazione dell'art. 2909 cod. civ. nel prisma della garanzia costituzionale dell'art. 24 Cost. suggerisce, nonostante la particolarità delle situazioni di stato) all'ipotesi in cui si tratti di decisione che interviene eliminando uno status che - secondo la disciplina sostanziale e l'attuazione che in concreto secondo essa ha avuto, nella specie l'emanazione del provvedimento di messa in liquidazione attributivo all'impresa sociale Edera di una certa veste - competerebbe ad un certo soggetto (e non ritenendola congrua per il caso di rivendicazione di uno status ex novo, cioè esclusivamente sulla base di una disciplina sostanziale che ancora non abbia trovato attuazione alcuna), l'efficacia erga omnes andrebbe, infatti, intesa nel senso che il soggetto estraneo che voglia affermare la spettanza dello status sulla base dell'attuazione del diritto sostanziale che la decisione emessa senza la sua partecipazione ha riconosciuto illegittima (in senso lato) non può ignorare il giudicato formatosi su di essa una volta che si è formato e deve, pertanto, nel promuovere il nuovo giudizio postulare la rimozione della decisione stessa (o con il mezzo dell'art. 404, primo comma, se il presupposto di legittimazione al suo esperimento si ritenga anche soltanto giuridico, o con azione di accertamento negativo nel contraddittorio di coloro che parteciparono al giudizio chiusosi con detta decisione:
per un'applicazione di similari principi ad un caso di contestazione da parte di un terzo della qualità di liquidatore di società, si veda Cass. n. 13571 del 2002; si veda, pure, per altra fattispecie Cass. n. 1561 del 2004) . Detta efficacia, in sostanza, diverrebbe operativa soltanto una volta formatosi il giudicato, nel senso ora detto vincolando anche il soggetto rimasto estraneo, ma non giustificherebbe la sospensione del processo in cui il terzo contraddica con le parti fra cui si svolge in altra sede il giudizio sullo status, in quanto quel terzo, secondo la disciplina sostanziale regolatrice dello status, da lui non messa in discussione, fintanto che non si formi il giudicato in senso contrario e, quindi, una nuova disciplina sostanziale, ha diritto di considerare regolato lo status da quella precedente (è questo che risultava sostanzialmente adombrato nell'ord. n. 6158 del 2005).
Siffatto modo di intendere la tradizionale e per il vero di valore del tutto relativo affermazione dell'efficacia erga omnes del giudicato sugli status, si giustifica per elementari ragioni pratiche: essendo lo status connaturato al soggetto ed alla sua capacità giuridica e di agire, nelle liti che insorgano fra il terzo ed il soggetto titolare, attribuire alla lite che penda direttamente sullo status fra questo soggetto ed altro soggetto diverso dal terzo efficacia pregiudicante e, quindi idoneità a giustificarne la sospensione, sul giudizio che insorga fra il terzo ed il soggetto titolare senza che il terzo metta in discussione lo status per come regolato a livello di disciplina sostanziale e di sua applicazione, comporterebbe la paralisi dell'attività del suddetto soggetto (con questi rilievi si dissente da una non recente decisione - Cass. n. 5782 del 1980 - che ebbe a statuire che la definizione della controversia, che verta sulla spettanza o non ad una determinata persona fisica della qualità di organo rappresentativo di un'associazione legalmente riconosciuta, assume un carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sull'ammissibilità o meno del procedimento da detta persona instaurato in nome e per conto dell'associazione medesima, si da implicare l'obbligo di sospensione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., proprio argomentando dall'efficacia erga omnes dei giudicati di stato. Viceversa, si condivide l'impostazione della recente sentenza n. 8204 del 2004, che, peraltro, è giuocata sul rilievo della disciplina sostanziale e non affronta la problematica sotto la cartina di tornasole della cosa giudicata rispetto ai terzi).
Dunque, in forza di quanto osservato, soltanto allorquando il giudizio sull'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione si chiuderà con una decisione passata in giudicato che neghi lo status di rappresentante dell'Edera alla gestione liquidatoria (per le relative operazioni) la terza Zeppieri potrà ritenersi vincolata ad esso e se lo vorrà porre in discussione dovrà impugnarlo nei modi indicati, mentre, fintanto che il giudicato non sia formato, bene ha diritto di considerarlo esistente e, quindi, allo svolgimento del giudizio che la vede parte sulla base di esso. Conseguentemente, il giudizio in cui è stato emesso il provvedimento impugnato può proseguire ed in esso solo se, prima della sua definizione, sopravvenga il giudicato nel giudizio di accertamento della inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione si potrà porre il problema della rilevanza di tale giudicato (peraltro, in questa eventualità andranno tenute presenti le considerazioni che si verranno svolgendo nei punti successivi).
p. 8. Per completezza, osserva a questo punto il Collegio che, qualora non si condividesse l'idea della colegittimazione della Zeppieri all'esercizio della stessa azione oggetto del (preteso) giudizio pregiudicante e le conseguenze che se ne sono inferite, il provvedimento impugnato non cesserebbe di configurarsi illegittimo sulla base di un ulteriore percorso argomentativo, che sarebbe imposto dall'applicazione dei principi della dottrina dei limiti soggettivi del giudicato civile alla fattispecie.
Tale percorso muove sempre dalla considerazione del collegamento fra le domande oggetto del giudizio (asseritamene) pregiudicato e quella oggetto del (preteso) giudizio pregiudicante.
Come si è detto, la domanda proposta dalla gestione liquidatoria e quella proposta dal legale rappresentante della s.p.a. sono legate fra loro da un nesso di incompatibilità. Questo nesso di incompatibilità, per il vero, non afferisce alla titolarità del diritto sotto il profilo soggettivo, quasi che la gestione liquidatoria e l'organo rappresentativo della società siano due diversi soggetti. In realtà, il soggetto che viene In considerazione è sempre e soltanto l'impresa Edera s.p.a. ciò che cambia è il soggetto che pretende di esercitarne la capacità d'agire e segnatamente la legittimazione processuale, che nella prima domanda è il commissario liquidatore e nella seconda è il titolare dell'organo rappresentativo della società, che si assume legittimato all'esercizio del potere rappresentativo giudiziale adducendo l'inesistenza del provvedimento di liquidazione, del quale si postula l'accertamento nel (preteso) giudizio pregiudicante. Ora, com'è noto, la messa in liquidazione coatta amministrativa di una impresa non determina la nascita di un soggetto nuovo e diverso dall'impresa stessa, bensì solo un fenomeno di attribuzione agli organi della gestione liquidatoria e segnatamente al commissario liquidatore (o al collegio dei commissari) del potere di compiere gli atti di amministrazione e disposizione del patrimonio, nonché della legittimazione processuale a rappresentare l'impresa nei correlati giudizi pendenti ed in quelli nuovi iniziati secondo le regole della gestione liquidatoria (art. 200 della L.F.). Entro tali limiti si può parlare di una sostituzione degli organi della gestione liquidatoria a quelli della gestione normale. In questo senso va intesa la cessazione delle funzioni di questi ultimi, espressamente disposta nel caso di impresa sociale, dall'art. 200 primo comma. Questi organi, peraltro, non cessano di esistere, ma vengono posti, relativamente alle funzioni assegnate agli organi della gestione liquidatoria in una posizione di sospensione della possibilità di esercizio. Ciò, è tanto vero che si ritiene che, nonostante, l'art. 200 della L.F. non richiami l'art. 43 e ne riproduca parzialmente il contenuto nel suo secondo comma, sussista la possibilità che gli organi della gestione ordinaria, in persona dei loro titolari, possano intervenire nei giudizi instaurati dal commissario per tutelare la posizione degli stessi in vista di eventuali responsabilità penali (non diversamente da quanto nel fallimento prevede il secondo comma dell'art. 43 della L.F.).
Ora, nel caso di specie l'organo titolare del potere di rappresentanza della società assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, cioè il Piacentini, intervenendo nel giudizio introdotto dalla gestione liquidatoria ha esercitato la stessa azione da essa introdotta. Sotto tale profilo ha fatto valere una legittimazione a rappresentare in giudizio la società che l'art. 200, secondo comma, L.F. gli nega. Ne discende che, in applicazione di questa norma, il giudizio introdotto con l'intervento nel processo di merito sarebbe immediatamente definibile con una pronuncia che dovrebbe dichiarare il difetto di legittimazione processuale. Ne conseguirebbe che, non dovendo la relativa domanda essere decisa nel merito, non avrebbe senso alcuno sostenere che il relativo giudizio sia pregiudicato dall'esito della decisione sul preteso giudizio pregiudicante. In altri termini, anche se in quel giudizio si accertasse che effettivamente il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è inesistente, il relativo accertamento, quand'anche si ritenesse opponibile, una volta formatosi, anche alla Zeppieri e per essa vincolante, non potrebbe spiegare effetti sulla questione della prevalenza introdotta dal Piacentini, perché essa non dovrebbe essere affrontata, dovendosi l'intervento del Piacentini definire in rito.
Nè tale conclusione potrebbe essere ribattuta assumendosi che l'accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione avrebbe effetti retroattivi e dunque, opererebbe fin dal momento dell'adozione del provvedimento stesso e, pertanto, impedirebbe di applicare l'art. 200, secondo comma, L.F. e, dunque, di considerare il Piacentini carente di legittimazione a rappresentare la società o comunque ed in ogni caso evidenzierebbe, in relazione al giudizio principale inerente la domanda di risoluzione proposta dalla gestione liquidatoria una carenza di capacità originaria della stessa, con le conseguenze normali in rito connesse all'accertamento del difetto di capacità di agire (ed a monte anche circa il rilascio della procura).
Un simile assunto - a parte quanto si rileverà nel paragrafo successivo - non è condivisibile, in quanto comporterebbe una palese violazione dei limiti dei poteri del giudice ordinario nei confronti della P.A. per come destinati ad operare anche nel casi di sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O. di fronte a provvedimenti amministrativi emessi in situazioni c.d. di carenza di potere e, quindi, di configurabilità di una posizione di diritto soggettivo nei confronti della P.A., come tale giustificativa della giurisdizione dell'A.G.O. Invero, nella specie l'accertamento condotto nel (preteso) giudizio pregiudicante ha luogo, com'è noto, sulla base della statuizione in punto di giurisdizione effettuata dalla sentenza n. 4 del 1999 della Suprema Corte (decisione che, pur non resa con diretta efficacia, in quel giudizio, come emerge dalla sentenza n. 1642 è stata assunta come giustificativa della giurisdizione dell'A.G.O.). Detta decisione, se comporta che l'esame delle domande di merito proposte in quel giudizio e segnatamente di quella di accertamento della inesistenza del provvedimento di liquidazione possa essere svolto dal giudice ordinario (il quale, dunque, potrà dichiarare inesistente il provvedimento, se ricorrano le ragioni di fondatezza del merito della relativa pretesa) e se implica che la relativa declaratoria comporterà che l'Amministrazione che dispose la liquidazione si debba conformare a quanto imposto da tale declaratoria, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, All. E, abolitiva del contenzioso amministrativo (se del caso per il tramite del giudizio di ottemperanza), non potrà invece determinare l'automatico venir meno degli effetti prodotti dal provvedimento di messa in liquidazione e quindi degli atti di gestione compiuti dagli organi della procedura e, pertanto, anche dell'esercizio della legittimazione processuale nel giudizio di cui è processo da parte del commissario liquidatore e, per converso, la retroattiva attribuzione di tale legittimazione al Piacentini, Se non si accedesse a tale conclusione, infatti, si attribuirebbe alla sentenza adottata dall'A.G.O., l'effetto di rimuovere il provvedimento di liquidazione quanto agli effetti che ha prodotto, fra cui quello di consentire al commissario liquidatore di agire in giudizio contro la Zeppieri e di negare la legittimazione all'organo sociale costituito dal legale rappresentante Piacentini. Violerebbe, dunque, l'art. 4, comma secondo, della legge abolitiva il ritenere che per effetto della sentenza che accertasse l'inesistenza del provvedimento di liquidazione la legittimazione processuale possa retroattivamente, senza che il provvedimento sia stato eliminato dall'amministrazione o a seguito di giudizio di ottemperanza, competere al Piacentini, sì da non giustificare l'applicazione, nei confronti della domanda proposta con l'intervento, dell'art. 200 citato e comportare la carenza di capacità originaria della gestione liquidatoria.
Una volta accertata con sentenza definitiva l'inesistenza occorrerà, invece, che la P.A. compia gli atti necessari ad ottemperare ad essa (e fra essi la rimozione del commissario liquidatore e l'esecuzione di tutte le attività necessarie per ripristinare gli organi della s.p.a. L'Edera nelle loro funzioni) e se non lo farà si potrà ricorrere al giudizio di ottemperanza. Ma fintanto che il giudicato non si sia formato e l'ottemperanza spontanea o coattiva tramite tale giudizio non sia avvenuta, il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa continuerà ad espletare i suoi effetti ed a legittimare il commissario liquidatore alla rappresentanza giudiziale dell'Edera.
Non va sottaciuto che le SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 4 del 1999 ben rimarcarono - sia pure ai fini del riparto di giurisdizione - la differenza fra il petitum sostanziale inerente la domanda di declaratoria della inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione e una domanda di annullamento dello stesso di pertinenza del giudice amministrativo.
p. 9. Ma anche esaminando la questione oggetto del decidere a prescindere dalle svolte considerazioni e, quindi, negando la validità dei rilievi desunti dalla colegittimazione della Zeppieri, dai limiti di validità dell'affermazione della efficacia erga omnes del giudicato sullo status e di quelli fondati sull'art. 200 (considerati anche al lume dell'art. 4 della legge abolitiva), le conclusioni circa l'illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato non potrebbero cambiare.
Rimanendo all'interno della specialità della materia della liquidazione coatta amministrativa e della sua collocazione nell'ambito della disciplina generale della materia concorsuale, l'illegittimità del provvedimento sospensivo non cesserebbe di evidenziarsi, giacché il presente giudizio non sarebbe in alcun modo pregiudicato dall'esito di quello pendente sulla validità del provvedimento di messa in liquidazione.
A questa conclusione si dovrebbe, infatti, pervenire in forza dell'applicazione dei principi degli effetti della revoca della sentenza di fallimento, di cui all'art. 21 della L.F., alla fattispecie della declaratoria della inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione. Secondo la norma dell'art. 21 della L.F., com'è noto, "se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento". Ora, nell'ambito della formula di questa norma l'avverbio "legalmente" comprende certamente il profilo afferente alla stessa legittimazione degli organi del fallimento al compimento degli atti inerenti le funzioni ad essi assegnate. Un atto compiuto da tali organi entro i limiti di queste funzioni, pertanto, non potrà dirsi viziato sotto il profilo della legittimazione ove la sentenza di fallimento venga "revocata" e, quindi, non potrà venire rimosso.
La norma dell'art. 21 non è richiamata da alcuna delle norme disciplinatrici della liquidazione coatta amministrativa, ma ciò non significa che il principio da essa espresso non sia estensibile alle vicende inerenti l'illegittimità della procedura concorsuale minore, che com'è noto può articolarsi attraverso la sequenza fra il provvedimento amministrativo di liquidazione coatta e la successiva eventuale decisione di accertamento dell'insolvenza oppure attraverso la scansione inversa. Si tratta, infatti, di principio che sembra applicabile analogicamente per la palese ricorrenza della eadem ratio, che è quella innanzitutto di conservazione dell'operare degli organi fallimentari in quanto produttivo di effetti di gestione dell'impresa assoggettata a fallimento tanto nella sfera interna, quando gli atti ivi esauriscano i loro effetti, quanto a tutela dell'affidamento dei terzi, quando gli atti coinvolgano i terzi. Tra le vicende inerenti l'illegittimità delle procedure concorsuali minori, cui l'art. 21 sembra estensibile, non sembra revocabile in dubbio, proprio per l'identità di ratio, e come non manca di ipotizzare la dottrina, che debba comprendersi anche il caso in cui il provvedimento dispositivo della liquidazione coatta amministrativa venga impugnato avanti al giudice amministrativo e annullato. Ora, nella specie il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (oltre che di impugnazione avanti al giudice amministrativo) è oggetto di un giudizio avanti all'A.G.O. avente ad oggetto l'accertamento della sua giuridica inesistenza, ma non sembra dubitabile che l'art. 21 debba trovare altrettale applicazione anche in questo caso, atteso che si tratta di un'ipotesi omologa di quella direttamente disciplinata da detta norma. A tacer d'altro, l'accertamento della inesistenza delle condizioni di insolvenza in base alle quali venga dichiarato il fallimento (che è la tipica ragione della revoca della sentenza di fallimento) è senza dubbio apparentabile all'ipotesi in cui, come si sostiene nel giudizio de quo, si assuma l'inesistenza del potere della P.A. di dar corso alla liquidazione coatta per la mancanza (in concreto) del relativo potere: ciò tenuto conto degli effetti ricollegatisi al provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa per come indicati dall'art. 200 citato.
Ebbene, se dunque nella specie trova applicazione l'art. 21, primo comma, L.F. è evidente che il giudizio pendente sull'accertamento della inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa non si presenta in alcun modo pregiudicante rispetto al giudizio di risoluzione per inadempimento del contratto locativo, atteso che, anche qualora venga accertata l'inesistenza del provvedimento, l'attività posta in essere dalla gestione liquidatoria con l'iniziativa dell'azione di risoluzione per inadempimento è destinata a restare salva, onde rimane irrilevante accertare se a tale gestione o all'organo rappresentativo dell'Edera competesse di rappresentare l'impresa.
In sostanza, gli effetti dell'accertamento della inesistenza del provvedimento di liquidazione amministrativa, fermo che la sentenza che tale inesistenza abbia a dichiarare non potrà che produrli al momento del passaggio in cosa giudicata (analogamente a quanto si ritiene per la sentenza di revoca del fallimento: si veda già Cass. n. 2661 del 1962 e 1171 del 1973; e, quindi, Cass. n. 4187 del 1991 e n. 10383 del 1997. Da ultimo: Cass. n. 10792 del 2003 e n. 16505 del 2003) non sono configurabili, in base all'art. 21, come retroattivi, nel senso che non eliminano gli effetti dello svolgimento dell'attività da parte degli organi della gestione liquidatoria. Onde non è sostenibile, perché sarebbe contraddittorio, che la previsione del loro verificarsi possa giustificare la sospensione del giudizio nel quale la gestione liquidatoria abbia fatto valere verso un terzo un diritto dell'impresa assoggettata alla liquidazione. Tale giudizio può senz'altro proseguire e l'eventuale sopraggiungere del giudicato accertante l'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione prima della sua definizione, in base ai rilievi svolti nei paragrafi precedenti, potrà si spiegare i suoi effetti in esso, ma solo nel senso di considerare la legittimazione a rappresentare l'Edera, a far tempo dal momento in cui si sarà formato e verrà invocato, attribuita all'organo rappresentativo ordinario (e, nel caso in cui quel giudizio fosse rimasto limitato alla controversia iniziale introdotta dalla gestione liquidatoria, la sentenza di declaratoria della inesistenza del provvedimento di liquidazione potrebbe spiegare effetti solo attraverso il meccanismo dell'art. 300 cod. proc. civ., cioè previa declaratoria dell'evento da essa scaturito da parte del difensore della gestione liquidatoria, nel senso che in tal caso il giudizio resterebbe interrotto e potrebbe proseguirsi da parte dell'organo ordinario de quo). p. 10. Per tutte le gradate ragioni esposte l'ordinanza impugnata dev'essere annullata.
Il giudizio di merito sospeso sarà riassunto nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Il contrasto insorto in senso alla Sezione sulla questione affrontata ai fini della decisione e l'intrinseca difficoltà della stessa, giustificano ampiamente la compensazione della spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata; concede per la riassunzione termine di giorni centottanta e compensa le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005