ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6603 - pubb. 17/10/2011.

Adempimento di preliminare trascritto ex art. 2932 c.c. prima del fallimento e facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto


Tribunale di Torino, 07 Settembre 2011. Est. Paola Demaria.

Fallimento - Contratti pendenti - Facoltà del curatore di subentrare ovvero di sciogliersi dal contratto - Contratto preliminare – Domanda ex art.2932 trasferita prima del fallimento - Opponibilità al fallimento - Esclusione - Preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. - Eccezione.


La regola generale dettata dall'articolo 72, comma 1, legge fallimentare - secondo la quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa sino a quando il curatore dichiari di volere subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo - deve ritenersi operante ed applicabile anche all'ipotesi di contratto preliminare di vendita per il quale sia stata proposta domanda ex articolo 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento. A detta regola fa eccezione l’ipotesi, espressamente prevista dalla legge (articolo 72 bis, legge fallimentare) di contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale