ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6598 - pubb. 17/10/2011.

Immediata esecutività della sentenza di revoca del fallimento e domanda di concordato in pendenza di ricorso per cassazione


Appello di L'Aquila, 16 Dicembre 2010. Pres., est. Pace.

Revoca della dichiarazione di fallimento - Immediata esecutività della sentenza - Pendenza di ricorso per cassazione - Facoltà per l'imprenditore di presentare domanda di concordato preventivo - Sussistenza.


La abrogazione del secondo comma dell'articolo 19, legge fallimentare (il quale, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca del fallimento, consentiva di richiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo) induce a ritenere che la sentenza di revoca del fallimento pronunciata dalla corte d'appello sia immediatamente esecutiva. (Nel caso di specie, la Corte ha, quindi, ritenuto che l'imprenditore potesse presentare domanda di concordato preventivo, pur in pendenza del ricorso per cassazione avverso la decisione di revoca del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Franco Vidi


Massimario, art. 18 l. fall.

Massimario, art. 19 l. fall.


Il testo integrale