ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6546 - pubb. 19/09/2011.

Risoluzione del concordato preventivo e normativa transitoria


Tribunale di Perugia, 18 Luglio 2011. Pres., est. Rana.

Concordato preventivo – Concordato preventivo con cessione di beni – Richiesta di risoluzione – Successione delle leggi nel tempo –  Ultrattività del diritto previgente – Esclusione.

Concordato preventivo – Concordato preventivo con cessione di beni – Somme ricavabili dalla vendita – Insufficienza – Richiesta di risoluzione – Accoglimento.


La lettera delle espressioni usate dalla norma transitoria di cui all'art. 22 d.lgs. 169/07 rappresenta il prioritario canone ricostruttivo della volontà del legislatore e la natura, eccezionale della norma impone una ricostruzione in chiave restrittiva di tale volontà. Ne deriva che non contenendo, suddetta norma, alcun esplicito riferimento all'ultrattività del diritto previgente per la disciplina delle procedure di risoluzione dei concordati preventivi chiusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 269/07, tali procedure sono regolate interamente dalla nuova e successiva norma sulla risoluzione del concordato preventivo. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Il concordato preventivo con cessione di beni deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 legge fall. con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri


Massimario, art. 186 l. fall.

Norme transitorie - Entrata in vigore


Il testo integrale



(1) Il provvedimento dirime un'interessante questione ermeneutica di diritto intertemporale. Si è trattato di stabilire se ad una domanda di risoluzione di un concordato preventivo, la cui procedura si era aperta (e conclusa) in epoca antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 169/07, dovesse applicarsi la norma di cui all'art. 186 l.fall. così come innovata dall'art. 17 del citato decreto o se, al contrario, si dovesse fare riferimento all'art. 186 l.fall. nella previgente formulazione.
La soluzione adottata dal Tribunale, nel senso dell'applicabilità dell'art. 186 l.fall. nella sua versione post decreto n. 269/07, non lascia spazio a censure. Infatti, fare applicazione dell'art. 186 l.fall., nella  precedente formulazione, avrebbe significato senza dubbio attribuire un'efficacia ultrattiva alle disposizioni “vecchio rito”, non espressamente prevista, però, dalla norma transitoria di cui all'art. 22 d.lgs. n. 169/07.
La lettera delle espressioni usate dalla norma transitoria ha rappresentato il prioritario canone riscostruttivo della volontà del legislatore e la natura eccezionale della stessa ha imposto una ricostruzione in chiave restrittiva di tale  volontà (v., Cass., 20.3.2008, n. 7471, in Fallimento, 2008).
L'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce, invero, il principio di irretroattività della legge e, detta irretroattività, rappresenta un valore che limita l'ultrattività di norme abrogate ai soli casi tipici e tassativi espressi nella disposizione transitoria (art. 22 cit.); e, quest'ultima, non contiene alcun riferimento esplicito alla sopravvivenza del diritto precedente per le procedure di risoluzione di concordati chiusi prima del 1° gennaio 2008.
Per cui, nel caso di specie, la domanda di risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall., introducendo un procedimento nuovo e distinto rispetto alla procedura di concordato preventivo ormai chiusa, né connesso in senso unitario a quest'ultima, non poteva che essere regolato interamente dall'art. 186 l.fall., così come modificato dal d.lgs. n. 169/07.
Per quanto concerne il merito, la decisione si allinea all'orientamento della Suprema Corte in base al quale il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 l.fall., con conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, come nel caso qui considerato, anche prima della liquidazione di tutti i beni emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati (v. Cass. Sez. I, 31.3.2010, n. 7942, in www.ilcaso.it).  (Raffaella Falini)