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Tribunale di Perugia, 15 Luglio 2011. .
Concordato preventivo – Comportamenti distrattivi o depauperativi finalizzati all'ammissione alla procedura – Prova – Insussistenza – Abuso del diritto – Inconfigurabilità.
Costituisce abuso dello strumento concordatario, di cui non sussiste prova nel caso di specie, il comportamento distrattivo o depauperativo posto in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)