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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6481 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 1990, n. 2851. Est. Bibolini.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamento effettuato da una società di capitali dichiarata fallita - Estinzione della società a seguito della chiusura del fallimento - Revoca del pagamento conseguente all'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore - Effetti.


La chiusura del fallimento di una società di capitali, con la liquidazione di tutte le attività, determina l'Estinzione dell'ente, e, quindi, il venir meno dei poteri, anche rappresentativi, dei suoi organi, mentre non rileva al riguardo la circostanza che un pagamento eseguito dalla società medesima sia stato revocato, in esito ad Azione promossa dal curatore a norma dell'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, dato che tale revocatoria implica inefficacia del pagamento nei confronti della massa, non costituisce ragioni creditorie in favore della fallita. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
" Ernesto TILOCCA Consigliere
" Giuseppe CATURANI "
" Pietro PANNELLA "
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
S.p.A. LUIGI FALCO in persona del Leg. rapp. elett. dom. in Roma Via Crescenzio n. 91, presso l'avv. Lucio Lucisano, rapp. e difeso dall'avv. Tommaso Esposito come da mandato in atti
Ricorrenti
contro
WEISBROOD Mariano elett. dom. in Roma Via Marianna Dionigi n. 57 presso l'avv. Luciana Bonifazi che lo rapp. e difende con l'avv. Pasquale Antignano giusta delega in atti
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dep. in data 18.10-18.11.1985.
Udita la rel. svolta dal Cons. Dr. Gian Carlo Bibolini;
Udito il P.M. Dr. Francesco Nicita che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di precetto per L. 1.758.436 intimato senza esito, il sig. Giuliano Falco, assumendo di agire nella veste di amministratore della s.p.a. Luigi Falco, iniziava azione esecutiva nei confronti del sig. Mariano Weisbrood con pignoramento dei crediti vantati da quest'ultimo, a titolo di stipendi e competenze lavorative, verso la s.r.l. La Sicurezza.
Con ricorso notificato, unitamente al pedissequo provvedimento pretorile, in data 15-12-1983 il sig. Mariano Weisbrood proponeva opposizione all'esecuzione e chiedeva la revoca del pignoramento per inesistenza del titolo e del credito nei suoi confronti, assumendo che egli era stato debitore del fallimento della s.p.a. Luigi Falco, non della società stessa una volta chiusura la procedura fallimentare.
La società pignorante si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Pretore sospendeva l'esecuzione e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Napoli, competente per valore, fissando termine per la riassunzione della causa. Con atto notificato il 24-1-1984 il sig. Mariano Weisbrood riassumeva il processo, ripetendo le richieste contenute nel ricorso al Pretore.
Contestata la lite previa costituzione del pignorante, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7716-84 accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità del precetto e del conseguente pignoramento presso terzi.
Avverso detta sentenza il Dr. Giuliano Falco, nella addotta qualità di amministratore della s.p.a. Luigi Falco, proponeva appello con citazione notificata il 2-8-84 adducendo, tra l'altro, i seguenti motivi:
1) la chiusura del fallimento aveva provocato la cessazione degli effetti della procura concorsuale sulla società che, avendo così riacquistato la capacità di amministrare i propri beni, aveva acquisito anche quella di recuperare i crediti;
2) conseguentemente, ancorché la sentenza, costituente titolo esecutivo, fosse stata emessa a favore della curatela fallimentare, lo stesso titolo operava a favore della società dopo la chiusura della procedura concorsuale;
3) il pagamento del creditore sarebbe stato pienamente valido ne' vi sarebbe stato rischio di doppio pagamento, e ciò a causa della chiusura del fallimento.
Si costituiva il sig. Mariano Weisbrood contestando la posizione processuale dell'appellante.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1474-85 dichiarava improponibile l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Riteneva, infatti, la Corte di Merito che l'appello era stato proposto da soggetto giuridico inesistente. Rilevava, in particolare, risultare da certificazione della Cancelleria Commerciale in data 20-12-84 che la s.p.a. Luigi Falco era stata dichiarata fallita con sentenza 7-8 gennaio 1976; che da altro certificato della Cancelleria dei fallimenti in data 19-12-1983 emergeva la chiusura del fallimento in data 7 febbraio 1980 per riparto finale. Dalla situazione emergente dai richiamati certificati la Corte di Merito deduceva, in applicazione dell'art. 2448, ultimo comma, c.c., che la società di capitali si era sciolta con la dichiarazione di fallimento, aggiungendo "e non ha certamente riacquistato personalità giuridica e, quindi, qualsiasi capacità ad essa inerente, a differenza di quanto la legge prevede per il fallimento delle persone fisiche (art. 118 e segg. L.F.). Nè sono applicabili, ovviamente, le norme previste dagli artt. 2449 e segg. c.c. relativi alla liquidazione, perché, in caso di fallimento della s.p.a., si osservano le leggi speciali (art. 2448, 2 comma, c.c.) e quindi, nella specie, le disposizioni di cui alla L.F.".
Da ciò la Corte di Appello di Napoli traeva l'ulteriore conclusione dell'inesistenza attuale di una s.p.a. Luigi Falco e, ovviamente, di un organo rappresentativo della stessa. Poiché, quindi, l'appello non poteva essere proposto da un soggetto inesistente, l'impugnazione doveva essere dichiarata improponibile. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, integrato da successiva memoria, il sig. Giuliano Falco, sempre nella dedotta veste di amministratore della società per azioni Luigi Falco; si costituita con controricorso, integrato da memoria, il sig. Mariano Weisbrood.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2448 c.c., dell'art. 120 del R.D. 16-3-42 n. 267, nonché degli artt. 2448 e seguenti del Cod. Civ. e delle altre norme della Legge Fallimentare relative alla chiusura del fallimento, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
In particolare il ricorrente lamenta che la Corte di Appello di Napoli avrebbe ricollegato erroneamente alla dichiarazione di fallimento l'effetto estintivo della società sostenendo, per contro e secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, che la dichiarazione di fallimento provoca solo lo scioglimento della stessa. L'estinzione potrebbe essere provocata dalla chiusura del fallimento, solo quando questa coincidesse con la definizione di tutti i rapporti in corso.
Nella specie la chiusura del fallimento non sarebbe coincisa con la chiusura dei rapporti, come emerge dal rapporto di credito dedotto in controversia. Conseguentemente l'organo amministrativo della società, una volta chiusa la procedura concorsuale, avrebbe riacquistato la capacità di esercitare i poteri amministrativi che con il fallimento erano stati sospesi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la motivazione è carente e viziata per illogicità su un punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che apodittica sarebbe stata l'affermazione, nella sentenza, secondo cui la dichiarazione di fallimento comporterebbe l'estinzione della società e l'ulteriore affermazione che gli effetti della chiusura del fallimento si applicherebbero alle persone fisiche ma non alle persone giuridiche.
Mancando la motivazione sui detti punti, non sarebbe individuabile una linea logica e la motivazione si risolverebbe in una petizione di principio.
Il controricorrente, per parte sua, rileva che la Corte di Merito non aveva per nulla affermato che la dichiarazione di fallimento avesse comportato la cessazione della società, ribadendo che la chiusura della procedura concorsuale aveva determinato l'estinzione sociale, sia perché avvenuta per riparto finale senza residuo attivo (come emerge dal certificato della Cancelleria fallimentare richiamato dalla stessa sentenza nonché dalla comunicazione del Curatore dalla quale emergeva che un credito dello stesso sig. Weisbrood era rimasto incapiente), sia perché non poteva considerarsi residuo attivo il credito azionato in executivis (che ha dato origine alla presente controversia) in quanto il titolo era costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma a seguito di esperita azione revocatoria fallimentare. Tale essendo il tema della decisione, quale emerge dal dibattito tra le parti, appare opportuno trattare unitariamente i due motivi di ricorso, in quanto entrambi fondati su un unico presupposto (la tesi secondo cui la sentenza della Corte di merito avrebbe affermato l'effetto estintivo della società conseguente alla dichiarazione di fallimento), proposto sotto il duplice profilo della violazione di diritto e della carente e contraddittoria motivazione. Indubbiamente la motivazione della sentenza della Corte di Merito è estremamente scarna nel punto nodale attinente alla avvenuta estinzione, o no, della società fallita ; essa è pur tuttavia sufficiente ad individuare l'iter logico seguito, svolto attraverso i seguenti passaggi:
a) la s.p.a. Luigi Falco si è sciolta, a norma dell'art. 2448, ult. comma c.c., a seguito della dichiarazione di fallimento, avvenuta il 7-8 gennaio 1976 (pag. 6 della sentenza);
b) il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto 7 febbraio 1980, per avvenuto riparto (pag. 6 ancora);
c) dopo la chiusura del fallimento la società non ha riacquistato la personalità giuridica ne' le capacità ad essa inerenti (pag. 7);
d) non esiste attualmente una società per azioni Luigi Falco, ne' ovviamente un organo rappresentativo in persona del Dott. Giuliano Falco (pag. 7 sentenza).
Della linea logica ora sinteticamente esposta non emerge alcuna ragione per ritenere (contrariamente alle deduzioni del ricorrente) che nella sentenza della Corte di Merito il momento estintivo della s.p.a. Luigi Falco, da cui deriva la constatazione della attuale sua inesistenza come soggetto giuridico capace di agire in giudizio, debba essere ricollegata direttamente alla fase sopra esposta sub a) (lo scioglimento a seguito della dichiarazione di fallimento), anziché a quella sub b) (chiusura del fallimento), soprattutto considerando che, secondo quanto provato dal certificato richiamato dalla Cancelleria dei fallimento e puntualizzato nella sentenza, la chiusura avvenne a norma dell'art. 118 n. 3 L.F. (avvenuta ripartizione finale dell'attivo), forma di chiusura che esclude di per sè la sussistenza di un residuo patrimoniale attivo per la società, una volta cessata la liquidazione fallimentare. Se infatti fossero residuati rapporti patrimoniali attivi a favore della società, una volta esaurita la liquidazione, ciò avrebbe significato necessariamente l'avvenuta integrale soddisfazione della massa creditoria, e la formula di chiusura avrebbe dovuto essere quella prevista dal n. 2 dell'art. 118 L.F., ovvero l'insussistenza di una massa attiva da soddisfare, come riflesso nella diversa formula di chiusura del n. 1 del citato articolo 118 L.F.. Anche il richiamo alle disposizioni della Legge Fallimentare conseguenti alla chiusura della procedura concorsuale (in particolare l'art. 120 L.F.), fatto dalla Corte di Merito per contrapporre la situazione della società regolare a quella dell'imprenditore individuale fallito, non assume il significato di una generica enunciazione di principio in relazione alla generale impossibilità per la società di capitali di persistere dopo la chiusura del fallimento, come supposto dalla ricorrente, ma ha il carattere di un accertamento in concreto riferito alla situazione contingente della s.p.a. Luigi Falco la quale, proprio a seguito della chiusura del fallimento senza residui rapporti attivit, come riflesso nella formula sopra indicata, non aveva conservato la personalità giuridica (e quindi si era estinta), ne' poteva avere riacquistato le capacità patrimoniali, a differenza di quanto avviene per i falliti persone fisiche per i quali, non verificandosi alcun effetto estintivo della personalità giuridica a seguito della chiusura del fallimento, la semplice chiusura determina il possibile esercizio di dette capacità, salvo quelle subordinate alla riabilitazione. Ciò che gioca essenzialmente nella motivazione della sentenza oggetto del ricorso, è l'incidenza della formula di chiusura del fallimento, nel provvedimento espressamente richiamata, per cui le considerazioni attinenti al mancato riacquisto della personalità e delle capacità inerenti, debbono logicamente riferirsi ad una perdita, non avvenuta per effetto della dichiarazione di fallimento, ma per effetto del tipo di chiusura della procedura dalla quale non residuava per la società, già sottoposta a procedura concorsuale, alcun residuo rapporto patrimoniale attivo.
Sotto tale profilo la sentenza è ben coordinabile con gli insegnamenti derivanti dalle precedenti sentenze di questa Corte (v. Cass. Sent. 9-7-69 n. 2522; Sent. 22-4-1975 n. 1555; sulla stessa linea anche Sent. 28-4-1978 n. 2010) secondo cui la chiusura del fallimento di una società di capitali ne comporta l'estinzione, nei casi in cui la liquidazione patrimoniale abbia segnato la fine di ogni rapporto della società con i terzi.
D'altronde la soluzione proposta a seguito della liquidazione fallimentare, è espressione nella materia di un principio di carattere generale in materia di società, secondo cui la cancellazione della società dal registro della relativa Cancelleria (art. 1456 c.c.), determina solo una presunzione di estinzione (Cass. Sent. n. 665-72), mentre la estinzione oggettivamente consegue alla effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti (v. Cass. Sent. N. 1880-79). Così, anche dopo la cancellazione i creditori sociali hanno azione diretta contro la società allo scopo di fare valere i crediti insoddisfatti e di fare dichiarare nulla ex art. 1418 (1 comma) la ripartizione tra i soci operata in violazione dell'art. 2280, 1 comma c.c., richiamato dall'art. 2452. Identicamente, ed in applicazione dello stesso principio di carattere generale, nel caso di chiusura di fallimento la società si estingue in caso di mancanza di rapporti giuridici residui, mentre permane qualora persistano di fatto rapporti giuridici pendenti. Peraltro il ricorrente assume che nella specie, al di là della formula di chiusura del fallimento, residuò il rapporto patrimoniale attivo per cui egli avevano iniziato azione esecutiva presso terzi, ed in virtù di detto rapporto, cui la società era succeduta al fallimento una volta chiusura la procedura concorsuale, l'ente sociale non poteva considerarsi estinto.
Il Controricorrente, per parte sua, ribadendo una tesi svolta fin dall'inizio del procedimento per opposizione all'esecuzione, assume che egli era creditore della procedura fallimentare, non della società, in quanto il titolo azionato dal sig. Giuliano Falco, nella veste più volte enunciata, era costituito da una sentenza di revoca di un pagamento fatto dalla società fallita ad esso Weisbrood nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La tesi del controricorrente è meritevole di accoglimento. È innanzi tutto incontroverso in fatto che il sig. Giuliano Falco, qualificandosi amministratore della s.p.a. Luigi Falco, aveva agito esecutivamente contro il sig. Mariano Weisbrood sulla base di una sentenza (costituente il titolo esecutivo) ottenuta dalla curatela fallimentare nei confronti dell'attuale controricorrente e con la quale, previa revoca ex art. 67 L.F. di un pagamento effettuato dalla società fallita nell'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale, il sig. Mariano Weisbrood era stato condannato a pagare la somma di L. 500.000, oltre ad accessori "a favore del curatore del fallimento della s.p.a. Luigi Falco". MOTIVI DELLA DECISIONE
La situazione, enunciata chiaramente dal sig. Mariano Weisbrood fin dal ricorso per opposizione all'esecuzione, e ribadita nella presente fase processuale, non è stata contraddetta in fatto dal sig. Giuliano Falco.
Ove si consideri che l'azione revocatoria fallimentare non è volta alla dichiarazione di nullità dell'atto, ma alla semplice dichiarazione di inefficacia relativa alla massa creditoria a cui favore soltanto, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (v. Cass. Sent. n. 2154-84; 2936-78), essa è operativa, ben si comprende come il diritto di credito conseguente alla revoca di un pagamento eseguito dal fallito nei termini del secondo comma dell'art. 67 L.F., ed il titolo che lo contempli, competono ai creditori come massa fallimentare, non al debitore in quanto tale, nè in via diretta, ne' quale subentrante, a fallimento chiuso, nelle situazioni giuridiche già azionabili dal curatore nel corso del procedimento concorsuale.
Sia che si fondi l'azione revocatoria fallimentare sul danno ai creditori conseguente ad atti di disposizione in presenza di insolvenza, sia che si trovi la finalità della revocatoria fallimentare in una funzione redistributiva del pregiudizio tra i creditori, quale diretta espressione del principio della par condicio, certo è che l'inefficacia relativa, attinendo esclusivamente alla posizione dei creditori del cui pregiudizio diretto o generalizzato è espressione, lascia persistere la validità tra le parti dell'atto revocato. Così, nel caso di specie, il pagamento di L. 500.000 fatto dalla s.p.a. Luigi Falco al sig. Mariano Weisbrood, pur essendo inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento della predetta società, rimane perfettamente valido nei rapporti reciproci tra la società debitrice ed il suo creditore. Era un pagamento dovuto dalla s.p.a. Luigi Falco (e della cui legittimità non si discute), la quale ha con esso estinto una propria situazione debitoria reale. Nessun titolo ha, quindi, la società fallita, una volta chiusura la procedura concorsuale, ne' diretto ne' indiretto, per subentrare alla sua massa creditoria facendo valere l'inefficacia di un atto che nei suoi confronti è, invece, valido ed efficace.
La revocatoria fallimentare, quale espressione della pluriqualificazione giuridica di un'unica realtà di fatto (il pagamento) e di relativismo giuridico quanto agli effetti, non consente di confondere la posizione del debitore adempiente con quella dei suoi creditori (come massa) insoddisfatti, neppure sotto il profilo della successione o del subentro nei rapporti di diritto sostanziale pendenti.
Riportando questa conclusione al postulato di premessa, si hanno le seguenti deduzioni, articolabili come segue:
a) se la chiusura del fallimento comporta l'estinzione della società di capitali fallita, qualora non permanga la pendenza di rapporti patrimoniali attivi nei confronti della società;
b) se la formula di chiusura del fallimento (art. 118 n. 3 L.F.) fa presumere l'insussistenza residua di rapporti giuridici patrimoniali attivi ;
c) se l'unico rapporto cui il ricorrente fa richiamo per sostenere la persistenza della personalità giuridica sociale, deriva da una revocatoria fallimentare per cui non intercorre tra s.p.a. Luigi Falco e sig. Mariano Weisbrood, ma tra quest'ultimo e la massa dei creditori insoddisfatti del fallimento della predetta società;
se tutto quanto premesso è vero, è altresì vero che alla chiusura del fallimento non residuò alcun rapporto giuridico attivo facente capo alla società, per cui non sussiste la persistenza della società di cui, esattamente la Corte di Appello di Napoli ha accertato la insussistenza in periodo successivo alla chiusura del fallimento. Se la società era estinta, infine, con la chiusura del fallimento, neppure persistono le capacità che alla persona giuridica competono ne' gli organi che le esercitino. Il sig. Giuliano Falco, quindi, ha agito spendendo una qualifica (quella di amministratore della s.p.a. Luigi Falco) che non gli competeva. Da ciò la fondatezza della dichiarazione di inammissibilità dell'appello ed il necessario rigetto del presente ricorso.
In considerazione del carattere estremamente scarno della motivazione della sentenza, oggetto di ricorso nel punto nodale, ritiene la Corte che sussista un motivo per giustificare la compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma 29-3-1989.