Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6119 - pubb. 11/07/2011

Provvedimenti cautelari prefallimentari, natura e pronuncia inaudita altera parte

Tribunale Pavia, 06 Luglio 2011. Est. Balba.


Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Natura - Applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme.

Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Domanda cautelare proposta unitamente al ricorso per fallimento - Pronuncia inaudita altera parte - Ammissibilità.



I provvedimenti cautelari di cui all’art. 15, legge fallimentare, possono essere inquadrati tra le misure cautelari c.d extravaganti in quanto non disciplinate direttamente dal c.p.c. ma da legge speciale e sono sottoposti, in quanto compatibili, ex art. 669 quaterdecies c.p.c., alle norme sul procedimento cautelare uniforme. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Per il caso di domanda cautelare ex art. 15, legge fallimentare, proposta unitamente al ricorso per fallimento, il tribunale può emanare la cautela richiesta anche con decreto inaudita altera parte ogni qual volta l’instaurazione del contraddittorio possa effettivamente pregiudicare l’attuazione del provvedimento richiesto, al quale conseguirà la fissazione di una udienza nel termine non superiore di quindici giorni per la conferma modifica o revoca del provvedimento concesso. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 15 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale