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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5929 - pubb. 04/07/2011.

Prevenzione della domanda di concordato rispetto alla dichiarazione di fallimento, modificabilità della domanda e valutazione della convenienza della proposta


Tribunale di Udine, 10 Maggio 2011. Est. Pellizzoni.

Fallimento – Iniziativa del P.M. – Contestuale domanda di concordato preventivo – Criterio della prevenzione.

Fallimento – Iniziativa del P.M. – Contestuale domanda di concordato preventivo – Preclusioni.

Concordato preventivo – Domanda di concordato – Modificabilità della domanda – Limite ultimo.

Concordato preventivo – Fase preliminare di ammissibilità alla procedura – Giudizio del Tribunale – Natura – Giudizio di fattibilità dell’esperto – Contenuto.


Benché sia stato soppresso l’inciso del vecchio testo dell’art. 160 l.fall., la domanda di concordato preventivo deve essere trattata con precedenza rispetto ad una domanda di fallimento, attesa la funzione dell’istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento mediante il componimento del dissesto previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il principio della prevenzione della domanda di concordato su quella di fallimento non può essere sovvertito dalla circostanza secondo la quale la prima sia stata depositata in pendenza dell’iniziativa, ex art. 7, l.fall., del P.M. in esito ad un precedente rigetto di una prima proposta di concordato, atteso che gli artt. 160 e ss. l.fall. non prevedono alcuna preclusione in ordine alla presentazione della domanda, fintanto che il tribunale non abbia dichiarato il fallimento del debitore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’art. 175, secondo comma, l.fall. prevede esplicitamente che la proposta di concordato preventivo possa essere modificata, anche dopo l’ammissione alla procedura, fino all’inizio delle operazioni di voto nell’adunanza dei creditori, ponendo perciò come limite estremo di modificabilità della domanda la decisione dei creditori di approvazione o meno della proposta, in linea con la natura eminentemente contrattuale che connota il nuovo concordato preventivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In sede di giudizio di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo, il Tribunale non ha alcun potere di addivenire ad una valutazione nel merito dell’adeguatezza e della convenienza dello stesso per i creditori, laddove il giudizio di fattibilità del piano effettuato dall’esperto appaia idoneo – sotto il profilo della logicità, coerenza, completezza e congruenza - ad assicurare una corretta informazione dei creditori e non riproduca in maniera generica e acritica le previsioni del piano di ristrutturazione, ma operi un vaglio sotto il profilo tanto fattuale che logico. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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