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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5923 - pubb. 04/07/2011.

Procedimento per dichiarazione di fallimento e nomina di custode giudiziario per la prosecuzione del trattamento CIG


Tribunale di Novara, 29 Aprile 2011. Est. Guendalina Pascale.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Caratteristiche del procedimento e presupposti - Sequestro giudiziario dell'azienda - Nomina di custode giudiziario - Conferimento di poteri per il compimento di atti di gestione - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Periculum in mora - Fattispecie - Tutela dei diritti dei lavoratori - Prosecuzione del trattamento CIG.


Nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, il tribunale può disporre il sequestro giudiziario dell'azienda, nominare il custode giudiziario e conferire altresì a quest'ultimo il potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo; il provvedimento di nomina del custode con la descrizione dei poteri a lui conferiti dovrà essere iscritto nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il periculum in mora che giustifica l'adozione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, legge fallimentare può essere individuato nella necessità di tutelare i diritti dei lavoratori per consentire la prosecuzione del trattamento della Cassa integrazione guadagni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Presidente Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 15 l. fall.

Registro delle imprese


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