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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5737 - pubb. 27/06/2011.

182quater l.f.: privilegio del credito del professionista attestatore e di quello del professionista che assiste il debitore


Tribunale di Terni, 13 Giugno 2011. Est. Paola Vella.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Prededucibilità – Crediti sorti in occasione – Crediti sorti in funzione – Prededuzione in tema di nuova prededucibilità.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Ampliamento dell’area della prededucibilità – Professionisti non nominati dal Tribunale.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Prededucibilità in tema di procedure concorsuali minori.

Fallimento – Prededucibilità in tema di procedure concorsuali minori – Significato del controllo giudiziale dell’art. 182 quater – Autorizzazione scritta del G.D..

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Credito del Professionista – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. – difetto di indicazione del titolo – Ammissione.

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. – Estensione.


L’art. 182 quater, l. fall.,  che pone una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione e che rievoca i sintagmi “in occasione” e “in funzione” dell’art. 111, 2 comma, l.fall., prevede che la disciplina della prededucibilità segua de plano ai crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali minori e richieda, al contrario, un preventivo vaglio giudiziale per quelli sorti in funzione delle stesse. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’ampliamento dell’area delle prededuzione prodotto dall’art. 182 quater l. fall. consente di ricomprendere i crediti derivanti dall’attività di soggetti non nominati dal tribunale, ma che al tribunale forniscono un supporto particolarmente qualificato, come nel caso del professionista attestatore di cui all’art. 161, comma 3, l.fall., la cui posizione appare assimilabile in un certo senso a quella del C.t.u., così come la posizione del professionista che cura la presentazione della domanda appare assimilabile piuttosto a quella della parte, ciò che giustifica anche un trattamento differenziato, viste le diverse responsabilità (di carattere sia civile che, in ipotesi, penale) sottese alle prestazioni fornite. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Una ragionevole interpretazione del disposto di cui agli artt. 182 quater e 111, 2 comma, l. fall., impone di concedere la prededuzione sia al credito del professionista attestatore,  pur se non espressamente disposta nel provvedimento di ammissione al concordato preventivo, che al credito del professionista il quale abbia predisposto la domanda di concordato, o comunque assistito il debitore nel corso della procedura di ammissione, a prescindere da ogni previsione giudiziale e nonostante quest’ultimo non abbia il ruolo codificato e procedimentalizzato del primo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il preventivo vaglio giudiziale richiesto dall’art. 182 quater, comma 4 (così come il comma 2), va considerato come l’avamposto della ratio della disposizione di cui all’art. 167, comma 2, che subordina l’efficacia di una serie di atti, e in generale di tutti quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione, all’autorizzazione scritta del giudice delegato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Va accolta la domanda di ammissione di un credito allo stato passivo con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., anche nel caso di difetto di indicazione del titolo di privilegio, quando questa eccezione appaia superabile dal contesto della domanda, in cui si dia espressamente atto che il credito viene insinuato a titolo di compenso per l’attività professionale prestata ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, posto che una degradazione a chirografo ex art. 93 co. 4 L.F., per la mancata indicazione del titolo della prelazione, ai sensi del precedente co. 3 n. 4), presuppone che il corrispondente requisito sia non solo omesso, ma anche assolutamente incerto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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