Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 542 - pubb. 01/07/2007

Fallimento, impresa individuale e prova della cessazione dell'attività

Tribunale Mantova, 26 Aprile 2007. Pres., est. Bernardi.


Imprenditore individuale - Mancata cancellazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio - Applicabilità dell’art. 10 II co. l.f. - Insussistenza.



L’imprenditore individuale che risulti ancora iscritto presso la Camera di Commercio non può dimostrare, agli effetti di cui all’art. 10 l.f., il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività, poiché la regola stabilita dal secondo comma dell’art. 10 l.f., introducendo una deroga rispetto a quella contenuta nel primo comma, concerne solamente gli imprenditori che siano stati cancellati dall’apposito albo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Seconda Civile

 

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Laura De Simone Giudice

dott. Luigi Bettini Giudice 

letti i ricorsi n. 2/07 e 10/07 per la dichiarazione di fallimento di B. A. titolare dell’impresa individuale A. C.;

rilevato che il debitore è tutt’ora iscritto presso la Camera di Commercio e, pertanto, non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa dello stesso, che sia decorso il termine previsto dall’art. 10 l.f. atteso che la dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività, con riguardo agli imprenditori individuali, può essere data solo con riguardo a coloro che siano stati cancellati poiché la regola stabilita dal secondo comma dell’art. 10 l.f. introduce una deroga rispetto a quella contenuta nel primo comma che, ammettendone la fallibilità, fa riferimento unicamente a coloro che si sono cancellati dall’apposito registro disciplinando la fattispecie conformemente ai principi di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei creditori ed in modo coerente con le disposizioni codicistiche che richiedono espressamente tale formalità al fine di rendere il fatto della cessazione opponibile ai terzi (cfr. artt. 2196 e 2193 c.c.);

considerato inoltre che tale interpretazione si pone in linea di continuità rispetto ai risultati cui era pervenuta la giurisprudenza di merito a seguito dei noti interventi della Corte Costituzionale (v. Trib. Trani 15-11-2005; App. Venezia 11-7-2003; Trib. Sulmona 3-4-2003; Trib. Monza 14-10-2002) cui peraltro il legislatore delegato ha inteso uniformarsi, come si desume dalla relazione illustrativa, e appare conforme a quella indicata come preferibile dalla stessa Corte nella vigenza del precedente testo normativo che si limitava a fare riferimento alla cessazione dell’impresa (v. ordinanze C. Cost. 22-4-2002 n. 131 e 7-11-2001 n. 361);

considerato peraltro che dall’istruttoria svolta non emerge né che i debiti scaduti e non pagati superino l’importo di € 25.000,00 né che siano stati superati i parametri dimensionali ora richiesti per la sottoposizione del debitore alla procedura di fallimento ex art. 1 l.f. e che la natura dell’attività esercitata e la mancanza di dipendenti costituiscono ulteriori indizi della piccola struttura dell’impresa;

P.T.M.

respinge il ricorso e compensa le spese stante l’incertezza della lite.

Si comunichi.

Mantova, li 26-4-2007