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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4817p - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Padova, 16 Maggio 2011. .

Concordato preventivo – Crediti per finanziamento soci – Postergazione – Finalità – Tutela dei creditori terzi – Finanziamenti erogati in forma indiretta da parti correlate ai soci – Riconducibilità ai soci e applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. – Mancata previsione di una classe ad hoc – Inammissibilità del concordato.


In presenza di crediti rivenienti da finanziamento soci e postergati ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., è inammissibile la proposta di concordato preventivo che non preveda la formazione di una classe ad hoc per i titolari dei crediti anzidetti. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)