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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4806 - pubb. 30/05/2011.

Assistenza professionale all'amministratore di società in concordato preventivo e collocazione del relativo credito nel successivo fallimento


Tribunale di Vicenza, 11 Ottobre 2010. Est. Limitone.

Concordato preventivo – Successivo fallimento – Credito professionale – Attività prestata nel diretto interesse di persone fisiche – Ammissione al passivo – Esclusione.


Il credito professionale maturato per l’assistenza resa all’amministratore di società in concordato preventivo allo scopo di resistere alle contestazioni mossegli dal commissario giudiziale in relazione a presunti suoi atti di frode, posti in essere in danno della massa dei creditori, non trova collocazione nel passivo del successivo fallimento, trattandosi di attività inutile, o persino dannosa, per i creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 173 l.fall.


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