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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4455p - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Udine, 09 Maggio 2011. .

Fallimento - Domanda tardiva dell'Agenzia delle entrate - Liquidazione dell'imposta basata sulla dichiarazione presentata dal curatore - Decorrenza del termine per la presentazione della domanda - Presentazione della dichiarazione dei redditi.


Il termine di dodici mesi per il deposito della domanda tardiva, avente ad oggetto il credito che sia conseguenza della liquidazione operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del dpr. n. 600/73 della dichiarazione modello 770 (se presentata in corso di procedura dallo stesso curatore, successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), inizia a decorrere dalla data in cui il curatore presenta la dichiarazione dei redditi, atteso che è da quel momento che l'Agenzia delle Entrate è posta in grado di verificare la dichiarazione ed eventualmente rettificarla in sede di liquidazione, ai sensi del richiamato art. 36 bis del dpr. n. 600/73. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)