Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4438 - pubb. 16/05/2011

Armonizzazione del trust liquidatorio con la convenzione dell'Aja e clausole di salvaguardia

Tribunale Mantova, 18 Aprile 2011. Est. Gibelli.


Impresa in stato di insolvenza - Trust - Trust liquidatorio allo scopo di tutelare i creditori - Violazione dell'articolo 15 convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 - Sussistenza - Nullità - Atto in frode alla legge.

Impresa in stato di insolvenza - Trust liquidatorio - Scopo dichiarato di tutelare i creditori - Armonizzazione del trust con l'articolo 15 della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 - Previsione di clausole che dispongano la consegna dei beni agli organi della procedura concorsuale - Necessità.



Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell’imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell'effetto segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell'interesse dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto negoziale in frode alla legge ex articolo 1344, codice civile in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente ai creditori) ripugnanti per l'ordinamento giuridico italiano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il trust cd. liquidatorio istituito quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza può armonizzarsi con l'articolo 15 della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, esclusivamente alla condizione che contenga clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza e che prevedano la restituzione agli organi della procedura concorsuale dei beni conferiti in trust. In difetto di tale previsione, l'atto istitutivo del trust deve ritenersi affetto da nullità in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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