Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 423 - pubb. 01/01/2007

Sentenza di fallimento e regime transitorio

Tribunale Mondovì, 23 Ottobre 2006. Pres., est. Magrì.


Nuova legge fallimentare – Regime transitorio – Distinzione tra fasi del procedimento – Conseguenze.



La procedura fallimentare deve essere distinta in due fasi: quella pre-fallimentare, introdotta con ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento, e quella concorsuale, aperta con la medesima sentenza e terminata con la chiusura del fallimento. Da ciò consegue che la sentenza di fallimento emessa dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 deve contenere i requisiti di cui all’art. 16 nel testo modificato dal citato d. lgs. e ciò anche se il ricorso per fallimento è stato depositato prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

S E N T E N Z A

Letto il ricorso presentato da:

1) L.L. s.p.a., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. D. Rosso e P. Launo;

2) M.E., residente in Mondovì, rappresentata e difesa dagli avv. D. Mondino e R. Tesio;

finalizzato ad ottenere la declaratoria del fallimento della “B.S: s.r.l.”, con sede in Mondovì, avente per oggetto attività di gestione di locali pubblici in genere, ed in particolare bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde discoteche, piano bar;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

assunte le opportune informazioni;

convocato il legale rappresentante della società debitrice in camera di consiglio;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire;

ritenuto che la società debitrice riveste la qualifica di imprenditore commerciale e che la stessa si trova in stato di insolvenza, com’è dimostrato dal mancato pagamento dei debiti portati dalle istanze in atti;

ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1 L.F. nella sua originaria formulazione, applicabile nella fattispecie, ai sensi dell’art. 150 del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5, in quanto il primo ricorso è stato presentato anteriormente al 16.07.2006;

ritenuto inoltre che, dovendosi distinguere due fasi nelle quali si articola la procedura fallimentare: fase pre-fallimentare, introdotta con ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento, e fase concorsuale, aperta con la medesima sentenza e terminata con la chiusura del fallimento, ed essendo intervenuta la presente sentenza dopo il termine del 16.07.2006, deve applicarsi alla procedura de qua la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 09.01.2006, n. 5;

ritenuto pertanto che questa sentenza debba contenere i requisiti di cui al nuovo art. 16 L.F., in quanto, per la prima fase essa rappresenta soltanto il provvedimento di chiusura (con cui si definisce, con l’accoglimento, la domanda contenuta nel ricorso), mentre per la seconda fase, che da essa trae vita, costituisce l’atto genetico, che ne condizionerà il successivo svolgimento;

P.Q.M.

dichiara

il fallimento della “B.S. s.r.l.”, con sede in Mondovì, ***, avente per oggetto attività di gestione di locali pubblici in genere, ed in particolare bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde discoteche, piano bar;

N o m i n a

Giudice delegato il dr. Rodolfo Magrì e Curatore il dr. ***, con studio in Mondovì,

O r d i n a

alla fallita il deposito in cancelleria, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,

A s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

S t a b i l i s c e

che l’esame dello stato passivo abbia luogo il giorno 22.12.2006, alle ore 11,30, nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Mondovì.