Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 369 - pubb. 01/01/2007

Riforma fallimentare e ricorsi pendenti

Tribunale Mondovì, 20 Luglio 2006. Est. Demarchi.


Dichiarazione di fallimento – Riforma della legge fallimentare – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito applicabile.

Fallimento di socio illimitatamente responsabile – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito applicabile.



Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce una fase successiva autonoma e distinta. Pertanto, i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, sono disciplinati dalla nuova normativa e ciò anche se il ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato proposto in data anteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fallimento c.d. “in estensione” del socio illimitatamente responsabile trae origine dal fallimento principale, con la conseguenza che, ai fini della scelta del rito applicabile sulla scorta dell’art. 150 del d.lgs. n. 6/2006, si dovrà avere riguardo non al ricorso per la dichiarazione dell’estensione del fallimento, bensì a quello per la dichiarazione del fallimento principale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

S E N T E N Z A

Letto il ricorso presentato dal curatore del fallimento A. s.n.c. per l’estensione del fallimento a carico di G.R., quale socio-amministratore di fatto della medesima società;

vista la documentazione prodotta, ed in particolare le dichiarazioni rese al curatore da M.C. e V.C.;

sentito il sig. G.R. all’udienza del 14.07.2006;

rilevato che lo stesso convenuto ha confermato le dichiarazioni rese dai signori M.C. e V.C., i quali gli attribuivano l’effettiva amministrazione della società;

rilevato che il sig. G.R. è stato socio-amministratore fino al 20 ottobre 1999, quando ha ceduto la propria partecipazione alla moglie, M.C.;

rilevato che il sig. G. ha giustificato la formale cessione delle quota con la necessità di indicare nella ragione sociale una persona che fosse abilitata al trasporto per conto terzi, che lui non poteva operare; ritenuto, per quanto detto, che la cessione delle quote sia stata fittizia e che di conseguenza il sig. G. abbia conservato di fatto sia la qualità di socio che quella di amministratore (che, in effetti, nelle società in nome collettivo sono inscindibili, nel senso che non può essere amministratore chi non sia anche socio);

ritenuta pertanto fondata l’istanza di fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, presentata dal curatore dr. B.;

rilevata l’esistenza di un problema di diritto transitorio, in quanto il ricorso per l’estensione del fallimento è stato proposto prima del 16 luglio, e cioè prima dell’entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali (decreto legislativo 5/2006), mentre la dichiarazione di fallimento è successiva;

ritenuto che ai sensi dell’art. 150 del decreto legislativo 5/2006 i casi di questo tipo vadano risolti con l’applicazione della vecchia disciplina fino alla definizione del ricorso e che il ricorso possa dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce una nuova fase autonoma (pur se funzionalmente collegata a quella precedente);

ritenuto, pertanto, che in linea generale i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006 debbano essere sempre disciplinati dalla nuova normativa; ritenuto, peraltro, che il fallimento in estensione tragga origine dall’originario fallimento “principale”, di cui rappresenta infatti un’estensione, e non sia invece una procedura del tutto autonoma(1); ritenuto, dunque, che per la scelta della disciplina applicabile si debba aver riguardo non al ricorso depositato per l’estensione ed al presente provvedimento, bensì al ricorso che ha dato origine al fallimento “principale” ed alla conseguente sentenza dichiarativa;

rilevato che entrambi i provvedimenti richiamati (ricorso e sentenza di fallimento “principali”) sono anteriori all’entrata in vigore della riforma, per cui ai sensi dell’art. 150 del decreto legislativo 5/2006 deve trovare applicazione la vecchia disciplina;

ritenuto che non si ponga una questione di verifica dei presupposti di fallibilità del soggetto, in quanto il fallimento in estensione costituisce un effetto automatico ed inderogabile sancito dall'art. 147 l. fall., a prescindere dalla sussistenza di uno stato di insolvenza dei soci illimitatamente responsabili (stato di insolvenza che deve, invece, riguardare esclusivamente la società1).

visto l’art. 147 l. fall.

visto l’art. 150 del decreto legislativo 5/2006;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Mondovì a pronunciare il fallimento del prevenuto;

p.q.m.

dichiara il fallimento di G. R., nato **, in estensione al fallimento A. s.n.c., già dichiarato con sentenza di questo tribunale in data 30.03.2005

N o m i n a

Giudice delegato il dr. Paolo Giovanni Demarchi e Curatore il dott. L.B.

O r d i n a

al fallito il deposito in cancelleria, entro 24 ore, dei libri e delle scritture contabili,

A s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di trenta giorni dalla data di affissione della presente sentenza, per la presentazione in cancelleria delle domande;

S t a b i l i s c e

che l’esame dello stato passivo abbia luogo il giorno 22.09.2006, alle ore 12,15 nella stanza del giudice delegato, presso il Tribunale di Mondovì, piano 1, stanza n. 4.

Mondovì, 20 luglio 2007.

 

 

(1) Tribunale Udine, 20 ottobre 1997, Fallimento 1998, 414; Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 1997, n. 1122, Giust. civ. Mass. 1997, 196; Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 1987, n. 9296, Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 12; Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 1987, n. 2311, Giust. civ. Mass. 1987, fasc.3; Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 1985, n. 5394 Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11, in Fallimento 1986, 497; Foro it. 1986, I,1961; Dir. fall. 1986, II,238.