Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3679 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 2010, n. 16757. Est. Piccininni.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Inosservanza del termine dilatorio ex art. 15, terzo comma, della legge fall. e mancata espressa abbreviazione ex art. 15, quinto comma, legge fall. - Conseguenze - Nullità della "vocatio in ius" - Automaticità - Esclusione - Condizioni - Partecipazione all'udienza del debitore - Sanatoria della nullità - Configurabilità - Fondamento.



Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, previste dall'art. 15, quinto comma, legge fallimentare, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 15 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Adone Oddone Giuseppe, in proprio e quale accomandatario della New Service di Adone Oddone Giuseppe & C. s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini 134, presso l'avv. Rosella Zofrea, rappresentato e difeso dall'avv. SCILLIA Giuseppe giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Fallimento New Service di Adone Oddone Giuseppe & C. s.a.s. e di Adone Oddone in persona del curatore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ildebrando Goiran 23 presso gli avv. Isabella e Zaffina, rappresentati e difesi dall'Avv. NICOTERA Gaetano, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
Conf Service di Coralluzzo Lucio & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Cicerone 49, presso gli avv. DI GIACOMO Gaetano e Enza Maria Accarino, che con gli avv. Agostino Salimbene e Beniamino Mariano la rappresenta giusta delega in atti;
- controricorrente -
G.M.G. s.r.l. e Cotton's Club s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 557/2008 del 26.7.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'8.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. Scillia per il ricorrente e Nicotera per il fallimento;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'inammissibilità del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.7.2008 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione proposta dalla New Service di Adone Oddone Giuseppe & C. s.a.s. e da Adone Oddone Giuseppe, quale socio accomandatario, avverso la sentenza con la quale, il 21.12.2007 il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato il loro fallimento. In particolare la Corte territoriale, sui diversi punti sottoposti al suo esame, rilevava: a) che erano infondate le eccezioni di nullità del decreto di convocazione, poiché il debitore aveva presenziato all'udienza fissata per la sua audizione, in tal modo sanando i vizi di notifica esistenti; b) che analogamente doveva dirsi per l'illegittimità derivante dall'abbreviazione del termine ("che nel caso risulta effettivamente compresso in misura estrema"), sanata dalla condotta del debitore, che era comparso, nulla aveva eccepito al riguardo ed aveva concretamente esercitato il diritto di difesa; c) che priva di pregio risultava anche l'eccezione relativa al decorso dell'anno dalla cessazione della società, dovendosi a tal fine fare riferimento non al mancato svolgimento di attività, ma alla cancellazione dal registro delle imprese; d) che sussistevano sia il requisito dimensionale dell'impresa, che quello oggettivo concernente l'ammontare dei debiti scaduti; e) che dalla documentazione in atti emergeva la condizione di precarietà economico - finanziaria in cui versava la società appellante.
Avverso la decisione Adone Oddone in proprio e nella qualità di accomandatario) proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resistevano con controricorso il fallimento, che successivamente depositava anche memoria, e la Conf Service di Coralluzzo Lucio.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.6.2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla L. Fall., art. 15, per l'affermata sanatoria delle nullità della notifica del decreto di convocazione del debitore, per effetto della sua comparizione, e la mancata motivazione sui singoli punti prospettati in proposito all'attenzione del giudicante;
2) al medesimo articolo, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, per l'esiguità del tempo concesso (24 ore) per le relative deduzioni;
3) al medesimo articolo, per il fatto che il decreto di convocazione contenente l'abbreviazione dei termini non era stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, cui è normativamente conferito il relativo potere;
4) al medesimo articolo, per la mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto all'abbreviazione dei termini;
5) al medesimo articolo, per l'avvenuto convincimento del giudice esclusivamente sulla base dell'informativa della polizia giudiziaria, senza ulteriori accertamenti al riguardo;
6 ) all'applicazione della L. Fall., art. 1, secondo il disposto del D.Lgs. n. 169 del 2007, mentre invece, essendo stato dichiarato il fallimento in questione il 21.12.2007, si sarebbe dovuto applicare la formulazione dell'art. 1 risultante dal precedente D.Lgs. n. 5 del 2006.
I primi quattro motivi attengono sostanzialmente ad una identica censura, sia pur prospettata sotto varie angolazioni, essenzialmente consistente alla eccessiva brevità del termine stabilito per l'audizione del debitore, e quindi nella conseguente nullità del decreto di convocazione.
Al riguardo va osservato che la L. Fall., art. 15, nella nuova formulazione, applicabile al caso di specie, stabilisce, tra l'altro, che tra la data della notificazione del detto decreto e quello dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni; che tale termine può essere abbreviato in caso di urgenza,' che a ciò deve provvedere il Presidente del tribunale con decreto motivato,' adempimenti che incontestabilmente nell'ipotesi in esame non sono stati posti in essere.
Tuttavia dalla certa violazione delle prescrizioni sopra richiamate non può discendere la conseguenza indicata dal ricorrente, consistente nella pretesa nullità del contestato decreto. Ed infatti, pur essendo condivisibile l'assunto secondo il quale la violazione delle citate prescrizioni costituisce astrattamente presupposto idoneo a determinare la nullità del decreto di convocazione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, nel concreto è da escludere che si sia verificato tale esito, e ciò per effetto della intervenuta partecipazione all'udienza del fallendo.
La Corte di appello ha invero, rilevato in proposito che questi ha attivamente partecipato all'udienza rendendo dichiarazioni in merito, deducendo "puntualmente in relazione alle istanze di fallimento presentate", omettendo di formulare rilievi e riserve in ordine alla ristrettezza del termine a difesa concesso.
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (art. 156 c.p.c.), ipotesi ravvisatale e ravvisata nel caso in esame, atteso che il debitore ha presenziato all'udienza (con ciò sanando i vizi di notifica) e, assistito dal difensore, ha affrontato le questioni di merito contestategli (sanando, quindi; i vizi connessi alla violazione del diritto di difesa).
Non pare dubbio che se il fallendo avesse rilevato la ristrettezza del termine concesso (circa 24 ore) per la predisposizione di idonea difesa e la richiesta fosse stata disattesa sarebbe stata riscontrabile la denunciata violazione.
Viceversa non risulta che in sede di audizione il debitore si sia doluto di ciò, risultando come detto, l'esatto contrario, essendo stata svolta difesa nel merito.
Nè può dirsi che l'interessato non abbia avuto esatta percezione della situazione in atto e delle conseguenze derivanti dalla strategia processuale adottata, essendo stato assistito, nel corso dell'audizione, dal difensore designato.
D'altra parte è significativo che non solo all'epoca, ma anche in data odierna, il ricorrente non ha indicato alcun elemento rilevante sul piano probatorio, che avrebbe potuto richiamare o produrre ove rispettati i termini normativamente previsti, astrattamente idoneo a determinare un diverso esito del procedimento.
Pure nel ricorso oggetto di esame, infatti, il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione delle disposizioni relative ai termini di convocazione e di quelle dettate in tema di notifica, senza peraltro fornire alcuna specifica indicazione circa il pregiudizio subito sul piano probatorio per effetto del minor tempo disponibile per la predisposizione della difesa.
È poi inconsistente anche il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato che "la sentenza è fondata soltanto sugli accertamenti di ufficio circa i limiti dimensionali dell'impresa, e cioè, è fondata solo sui bilanci depositati e sull'elenco protesti".
In proposito occorre invero precisare, innanzitutto, che il giudizio della Corte territoriale è ampiamente motivato ed è incentrato anche sull'acquisita relazione della Guardia di Finanza; rilevare quindi, che nella specie si tratta di valutazione di merito sorretta da motivazione immune da vizi logici, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimità; considerare, infine che la proposta doglianza risulta del tutto generica, essendosi il ricorrente limitato a denunciare la circostanza che la ristrettezza del termine disponibile non avrebbe consentito il deposito di perizia idonea a contrastare i dati deponenti in senso contrario, perizia che, oltre a non essere stata all'epoca richiesta, è invocata semplicemente a sostegno di una pretesa insufficienza degli accertamenti svolti, senza ulteriori indicazioni in ordine ad elementi da quali poter desumere l'asserita erroneità del giudizio formulato. Resta da ultimo il sesto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha denunciato, per vero confusamente, l'erroneità della decisione per il fatto che sarebbe stata a torto applicata la disciplina del D.Lgs. n. 169 del 2007," sarebbe stata mal considerata la consistenza dell'esposizione debitoria, sarebbe stata omessa ogni considerazione "circa il punto afferente all'impossibilità di ridurre la propria esposizione".
Si tratta, per le ultime due, di censure assolutamente generiche, in quanto tali inidonee a contrastare adeguatamente la correttezza della decisione adottata, atteso che la mancata possibilità di definire le pendenze non comporta automaticamente la certezza della loro definizione e l'inesistenza dell'insolvenza, mentre la congruità della motivazione non presuppone necessariamente una specifica attenzione sui singoli punti sottoposti all'esame del giudicante. Quanto alla disciplina normativa applicabile, può essere condiviso il rilievo secondo cui occorrerebbe a tal fine fare riferimento al D.Lgs. n. 5 del 2006, poiché la sentenza di fallimento è risalente al 21.12.2007, mentre il D.Lgs. n. 169 del 2007, va applicato alle procedure pendenti all'1.1.2008.
Tuttavia la doglianza non può essere accolta sotto il duplice aspetto che la Corte di Appello non ha fatto esplicito e specifico riferimento alla normativa applicata (sicché sotto questo aspetto non è dato conoscere se ed in quale misura sia fondata la censura), nonché per il fatto - che appare assorbente - che il ricorrente non ha dedotto che la disciplina dettata dalla normativa asseritamente a torto inapplicata avrebbe escluso la configurabilità delle condizioni necessarie per la dichiarazione di fallimento, viceversa esistenti alla luce della innovazione legislativa. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010