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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3666 - pubb. 01/08/2010.

Effetti dello scioglimento del contratto di mandato


Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2010. Est. Cultrera.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Giudizio di reclamo - Natura giuridica del procedimento - Oralità della trattazione - Unica udienza - Conseguenze.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Mandato e commissione - Procura speciale conferita dall'amministratore della società - Sopravvenuto fallimento sociale - Effetti - Scioglimento del mandato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art.18 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, riformato dalla legge n.169 del 2007 - deve essere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione di esigenze di snellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzione delle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però tale dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie e consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.189 e 190 cod. proc. civ., essendo semmai consentito al giudice, d'ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la tempistica del procedimento, secondo un temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità del modello camerale. (massima ufficiale)

Qualora l'imprenditore abbia conferito ad un terzo una procura speciale con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, il sopravvenuto fallimento del mandante non priva il mandatario, ai sensi dell'art.78 legge fall. - anche nella formulazione assunta dalla norma a seguito del d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis" -, del potere di compiere le attività che il fallito stesso, come tale, avrebbe potuto ancora esercitare in proprio posto che lo scioglimento del contratto di mandato, per effetto del fallimento, si riferisce solo ai rapporti giuridici che sono gestiti dall'organo fallimentare nell'interesse della massa, mentre tale contratto sopravvive tra le parti originarie, per ogni altra attività giuridica attinente alla sfera personale del fallito e dunque non esclude, in capo al predetto procuratore speciale, la legittimazione alla impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

Massimario, art. 18 l. fall.

Massimario, art. 78 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17250/2008 proposto da:
PA.PO.FIN. S.R.L. (p.i. *06609961005*), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso l'avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, rappresentata e difesa dagli avvocati SORCINELLI Giuseppe, MAIENZA MARIO, CONTE RICCARDO, MANFREDI MARCO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO PA.PO.FIN. S.R.L., PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO;
- intimati -
nonché da:
CURATELA DEL FALLIMENTO PA.PO.FIN. S.R.L., in persona del Curatore Dott. MEI FRANCESCO, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRATELLI MICHELE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PA.PO.FIN. S.R.L., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso l'avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SORCINELLI GIUSEPPE, MAIENZA MARIO, CONTE RICCARDO, MANFREDI MARCO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MANFREDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato COLLODEL ROBERT, per delega avv. FRATELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa riunione, rigetto del ricorso incidentale, accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento dell'istanza 29.3.2007 proposta dal P.M. presso il proprio ufficio, il Tribunale di Pesaro con sentenza 30.1.2008 ha dichiarato il fallimento della società PA.PO.FIN s.r.l. assuntrice del concordato fallimentare della società CONTRACT s.p.a. omologato dal Tribunale di Pesaro con sentenza n. 849 del 20.12.2005, avendone rilevato l'incapacità ad eseguire gli obblighi concordatari. Secondo quanto dedotto dall'istante, la società non aveva pagato i debiti concordatari per complessivi Euro 685.306,78 riferiti a bonifici bancari d'importo superiore ad Euro 47.000,00 cui non era stata data esecuzione perché revocati, e a 92 assegni circolari emessi a favore del ceto creditorio, ma in seguito annullati per un toltale di Euro 231.132,46.
La società PA.PO.FIN. in persona del procuratore speciale Politi Paolo ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Ancona che, con sentenza 17.5.2008 n. 308, ne ha disposto il rigetto. La decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dalla Pa.PO.FIN- col presente ricorso affidato a quattro mezzi, cui hanno resistito con rispettivi controricorsi l'ufficio del P.M. presso il Tribunale di Pesaro ed il curatore fallimentare cha ha sua volta proposto ricorso incidentale in base ad unico motivo, resistito dalla ricorrente principale con controricorso.
Il curatore del fallimento Pa.PO.FIM ha infine depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione.
Il ricorso incidentale, che pone questione logicamente preliminare, è infondato.
Denunciando violazione della L. Fall., art. 78, si ascrive alla Corte d'appello d'aver erroneamente escluso il difetto della legittimazione processuale del procuratore speciale della società fallita, Politi Paolo, per aver egli introdotto il reclamo in virtù di procura notarile divenuta inefficace in quanto gli era stata rilasciata dall'amministratore della stessa società il 16 aprile 2004, anteriormente all'apertura della procedura fallimentare. Conferito in fase di funzionamento della società il mandato si era estinto ai sensi della L. Fall., art. 78, ne' la procura poteva sopravvivere in relazione ad un potere straordinario, che deriva all'amministratore successivamente al mutamento dello status giuridico dell'ente. Il P.M., in piena condivisione, recupera questi argomenti per confortare altresì la sua eccezione d'inammissibilità anche del presente ricorso.
La ricorrente principale ne deduce l'infondatezza; rilevando anzitutto che la prospettazione della questione rinvia al dettato della L. Fall., art. 78, dal cui testo, riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile al caso controverso, è escluso il contratto di mandato. In memoria difensiva, il curatore del fallimento PA.PO.FIM confuta la rilevanza di tale modifica osservando che, con riguardo al fallimento del mandante, il contratto di mandato resta quiescente sino al subentro del curatore che, se non avviene, ne decreta l'estinzione.
Il ricorso è privo di fondamento.
La decisione impugnata ha respinto l'eccezione di difetto di legitimatio ad processim del procuratore speciale della reclamante Paolo @Politi, dedotta dal P.M. per aver questi speso in giudizio siffatta veste benché il mandato si fosse estinto in conseguenza del fallimento della mandante. Ha osservato che il potere di proporre impugnazione, nonostante il fallimento della mandante, permane in capo al mandatario, trattandosi d'attività che il fallito stesso avrebbe potuto compiere.
Questa conclusione è corretta. Recepisce, pur senza farne menzione, il principio espresso da questa Corte nella sentenza n. 3435/78, secondo cui lo scioglimento del mandato conseguente ai fallimento delle parti contraenti previsto dalla l. Fall., art. 78, si riferisce alle sole iniziative, sostanziali e processuali, in relazione alle quali il fallito perde la capacità d'agire, tra le quali non è compreso il potere di proporre l'opposizione alla sentenza di fallimento, che incide sulla posizione personale e non solo patrimoniale del fallito stesso. Il corollario ammette il procuratore speciale, ancorché sia stato nominato prima del fallimento, a proporre il rimedio legalmente previsto - opposizione, appello, ovvero reclamo a seconda del regime processuale vigente alla data della sua attivazione, siccome esplica attività processuale che l'ente rappresentato era legittimato ad esercitare in proprio e direttamente, per il tramite del suo organo gestorio e rappresentativo.
Lo spazio applicativo della norma fallimentare tracciato alla luce di questa ratio, resta immutato nonostante la modifica apportata al suo testo dal D.Lgs. n. 5 del 2006 che, assolutamente neutra a riguardo, non offre spunto di smentita della riferita costruzione esegetica. Nel testo riformato dell'art. 78, il fallimento del mandatario determina lo scioglimento automatico del contratto, evidentemente perché la designazione del mandatario si basa sulla fiducia del mandante le cui ragioni, in caso di responsabilità del mandatario, non ricevono adeguata tutela nel fallimento. Se fallisce il mandante, si determina invece la sospensione del contratto in attesa che il curatore eserciti la facoltà, rimessagli dall'art. 78, comma 3, di optare, se lo ritiene in concreto vantaggioso per la massa nonché coerente con le esigenze della procedura, per il subentro nella posizione contrattale del fallito. L'opzione, all'evidenza, si riferisce ai rapporti giuridici, oggetto del mandato, che sono gestibili dall'organo fallimentare nell'interesse della massa, restandone escluse le attività giuridiche che ineriscono alla sfera personale del fallito, che non ammette interferenza. Se perciò la procura speciale conferita dal mandante attribuisce al procuratore il potere di reagire alla sentenza di fallimento, attivando lo strumento processuale di legge, è assurdo ritenere estinto il mandato sottostante perché il curatore non ha esercitato la facoltà di scelta attribuitagli dalla norma fallimentare, siccome suddetta attività processuale, che egli non avrebbe potuto compiere, è estranea alla sfera relazionale cui è correlata l'anzidetta facoltà. L'opzione rimessagli dall'art. 78, comma 3, non può riferirsi perciò a tale iniziativa in relazione alla quale il mandato sopravvive fra le parti originarie.
Le argomentazioni critiche spese dai resistenti, seppur conformi al precedente di questa Corte n. 19209/09 contrario all'enunciato sopra richiamato che però non cita ne' rivisita in chiave critica, sono pertanto prive di giuridiche fondamento.
Il ricorrente principale denuncia col primo motivo violazione della L. Fall., art. 30 e art. 2700 c.c., e, richiamando i precedenti della Cassazione nn. 9963/200 - 12386/2006 e 12311/2007, ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell'aver valorizzato a fine probatorio, attribuendovi efficacia privilegiata, fino a querela di falso, le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare con riferimento alle informazioni attinte presso i destinatari dei bonifici e presso l'istituto bancario interessato all'operazione, nonché dall'elenco dei pagamenti non pervenuti ai creditori formato sulla base delle loro comunicazioni, desumendone la prova di un suo ipotetico inadempimento, ancorché tali dichiarazioni non attestassero attività compiuta personalmente dall'organo fallimentare ma riferissero dichiarazioni a lui rese, non riscontrate quanto alla loro intrinseca veridicità, altresì acquisite senza contraddittorio.
In fatto la dichiarazione del responsabile della CARIPARMA, raccolta senza contraddittorio ne' verificata, secondo cui i bonifici non erano stati eseguiti, non ha contribuito a fornire chiarimenti. Nessuna valenza è stata attribuita al fatto che i bonifici erano muniti del CRO, che ne confermava l'accredito in corso, e che la stessa CARIPARMA in data 21 gennaio 2008 aveva comunicato alla Papofin di non essere a conoscenza di notizie chieste dai beneficiari dei bonifici, e con nota 18 dicembre 2007, d'aver evaso la disposizione conferitale relativa al bonifico con appoggio al n. 43610368 ad essa intestato con emissione di sette contabili. Alla loro stregua, il quadro istruttorio conclusivo conclamava il pagamento della somma di Euro 47.000, che eventuali intralci non le sono addebitabili, che nessuno dei creditori aveva reclamato il pagamento, senza ricevere smentita dalle relazioni del curatore 24 e 28 gennaio 2008, fulcro del vaglio condotto dal giudice d'appello, peraltro di tenore confuso e contraddittorio.
Chiede, con conclusivo quesito di diritto se le dichiarazioni del curatore fallimentare abbiano valore di prova precostituita fino a querela di falso ovvero se necessitino di conferma resa in giudizio. Entrambi i resistenti deducono l'infondatezza della censura. Il P.M. rileva che la Corte territoriale, utilizzando il proprio potere officioso, ha attinto le fonti del suo convincimento da plurime evenienze istruttorie, rappresentate, oltre che dalle contestate dichiarazioni del curatore, anche dall'esame del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2006 che evidenziava una perdita pari ad Euro 63.016,00 che aveva azzerato il capitale sociale, senza assunzione degli adempimenti previsti dall'art. 2482 ter c.c., sia dall'assenza di ogni attività reddituale. Sotto altro aspetto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi e le norme che regolano il valore probatorio attribuibile alla relazione del curatore fallimentare, non essendo necessario riscontrare la veridicità delle dichiarazioni ivi riferite per il semplice fatto che gravava sulla debitrice l'onere di provare l'adempimento. Il curatore fallimentare deduce, a sua volta l'infondatezza del motivo rilevando che il curatore, cui era stato affidato il compito di controllare la corretta esecuzione del concordato, ha segnalato al giudice l'esistenza di un grave inadempimento attestandone l'esistenza attraverso una valutazione unicamente allo stesso riconducibile. Se poi tale valutazione discenda dall'acquisizione di documenti o informazioni assunte da terzi non è circostanza che trasforma l'attestazione in parola in pura e semplice rappresentazione di dichiarazioni altrui. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale non ha attribuito valore privilegiato ai fatti riferiti dal curatore ed ha peraltro fondato il suo convincimento su ulteriori dati probatori.
Il motivo è inammissibile.
Affermato il proprio potere officioso d'acquisire elementi utili alla formazione del suo convincimento, la Corte d'appello ha desunto lo stato d'insolvenza della società PAPOFIN da plurime evenienze, fra le quali le relazioni del curatore della società concordataria del 24 e del 28 gennaio 2008, che attestavano il mancato puntuale pagamento delle percentuali di spettanza dei crediti, sia privilegiati che chirografari, ed il mancato deposito delle somme all'uopo necessarie.
Rispondendo alla censura con cui la reclamante aveva lamentato omesso esame delle contestazioni di alcuni crediti, ha riscontrato l'omesso il deposito delle somme corrispondenti, prescritto dalla L. Fall., art. 136. In ordine all'asserito pagamento di bonifici per complessivi Euro 47.058,93, ne ha rilevato smentita proveniente dal curatore, dalle cui affermazioni, facenti prova fino a querela di falso in ordine a quanto attestato nell'esercizio delle sue funzioni, ha desunto che l'inadempimento era emerso dalle informazioni assunte direttamente dal detto organo presso i creditori beneficiari dei bonifici e presso la banca interessata all'operazione, il cui responsabile aveva dichiarato che i bonifici non avevano avuto esecuzione, nonché dalle numerose domande d'insinuazione allo stato passivo. Ha infine valorizzato la perdita integrale del capitale sociale emersa dal bilancio al 31.12.2006 e l'assenza di ogni attività reddituale da parte della società fallita. In conclusione, il giudice d'appello ha ritenuto lo stato d'insolvenza della società assuntrice, odierna ricorrente, acclarato dal coacervo delle circostanze, puntualmente illustrate, la cui sintesi conclusiva, secondo il suo apprezzamento puntualmente illustrato, insindacabile nel merito in fatto, ha fornito un quadro assolutamente indicativo dell'incapacità di adempiere gli obblighi concordatari assunti dalla società stessa. Nel processo di salutazione dei dati probatori, tutti riferiti nel motivo e contestati in dettaglio, le relazioni del curatore della società concordataria hanno assunto sì la valenza privilegiata ora posta in discussione, ma non rappresentano elemento fondante in via esclusiva la decisione conclusiva. Il precipitato logico comporta l'irrilevanza della questione posta col motivo in esame, - ed enunciata nel quesito di diritto, siccome la sua prospettazione appare frutto del travisamento della ratio decidendi, nella cui economia motivazionale, all'atto controverso, per la fede privilegiata che lo connota, non è stato attribuito valore probatorio ne' esclusivo ne' tanto meno esaustivo, ma piuttosto confermativo delle altre risultanze, siccome con esse convergenti ed ad esse complementare.
Il quesito di diritto chiede soluzione a questione giuridica non coerente con l'articolazione logica che sorregge il decisum, la cui soluzione, anche se recepisse le critiche esposte nell'articolazione della censura, sarebbe comunque irrilevante.
Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta omesso esame delle dichiarazioni della CARIPARMA riferite nel mezzo precedente che proverebbero l'effettivo pagamento dell'importo di Euro 47.000,00.
Il P.M. ne rileva l'inammissibilità. L'altro resistente ne deduce l'infondatezza.
Il motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., difetta dell'esposizione della sintesi conclusiva che consenta di cogliere il fatto controverso e la sua decisività, nonché le ragioni per le quali la motivazione sia effettivamente affetta dal vizio denunciato.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 5 e ed ascrive errore consistito nell'aver attribuito valore probatorio:
1.- alle domande d'insinuazione allo stato passivo del fallimento PA.PO.FIN dei creditori del fallimento CONTRACT, che non fanno stato nel giudizio d'opposizione a meno dell'accertamento dei crediti con sentenza passata in giudicato;
2.- alla perdita del capitale sociale, risultante dal bilancio, che non è idonea a conclamare lo stato d'insolvenza, e peraltro era già preconizzabile alla data dell'omologa del concordato fallimentare;
3.- all'assenza d'attività reddituale, già nota;
4.- alla fideiussione prodotta a garanzia delle obbligazioni assunte col concordato, che non è stata escussa.
5.- al mancato deposito delle denaro necessario al pagamento dei crediti. A riguardo, la ricorrente assume sia che, previo avallo del curatore, sottoscrisse copie dei bonifici e degli assegni circolari inoltrati, sia che il g.d. non impartì istruzioni a riguardo, anche perché la fideiussione era sufficiente a garantire il pagamento delle somme.
Si conclude con quesito di diritto con cui chiede se la mancata ricostituzione del capitale sociale sia indice d'insolvenza e detto indice possa essere ricavato ex post sulla base delle insinuazioni al passivo.
Anche questo motivo è inammissibile. Sia perché espone censura con cui rivisita nel merito i dati probatori riferiti, confutando la correttezza della valutazione operata dal giudice del gravame, ad esso rimessa e non scrutinabile in questa sede, a meno di un difetto di motivazione assolutamente inesistente, e parcellizzandoli, laddove risultano apprezzati nel loro complesso, sicché la loro sintesi ha composto un quadro omogeneo, idoneo a comprovare lo stato d'insolvenza. Sia perché il conclusivo quesito di diritto non compendia tutti nodi esposti nel diffuso ed articolato mezzo. Pone infatti questione relativa ai soli effetti giuridici collegabili alla perdita del capitale sociale, tralasciando gli ulteriori temi di discussione illustrati, la cui rilevanza, in chiave probatoria, è nel motivo dibattuta.
Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 24 della Costituzione e lamenta compromissione del suo diritto di difesa, per esserle stato negato il diritto di replicare mediante deposito di memoria, in occasione dell'udienza celebrata il 29.4.2008, per controdedurre alle memorie depositate dai resistenti, anche in ordine alle risultanze del bilancio. La produzione documentale avrebbe consentito di verificare che il bilancio al 31.12.2006 presentava variazioni in aumento per Euro 129.439,00 che avevano prodotto un utile di Euro 66.423. Il conclusivo quesito di diritto chiede se sia legittimo e non violi il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., con conseguente nullità della sentenza, in un procedimento camerale, pur caratterizzato dalle semplificazioni procedura, negare alla parte ricorrente la replica alle eccezioni di controparte, e la produzione di nuovi documenti.
Entrambi i contro ricorrenti deducono l'infondatezza della censura. Il motivo è in parte infondato in parte inammissibile. È privo di fondamento laddove espone la questione giuridica di cui chiede conclusivamente la soluzione.
La natura impugnatoria del reclamo previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, che attribuisce al procedimento l'effetto devolutivo pieno, si coniuga con la dinamica processuale tipica del rito, prescelto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, perché idoneo a garantire suddetto effetto, ma soprattutto perché coerente con la natura della precedente fase del procedimento per la dichiarazione di fallimento, di natura contenziosa ma appunto a rito camerale, maggiormente idoneo ad assicurare le esigenze di snellezza, semplicità di forme e celerità che connotano la procedura concorsuale. La sua scansione, secondo la previsione della L. Fall., art. 18, si articola infatti secondo tempistica procedimentale semplificata t destinata a concludersi, esaurita la fase della costituzione, in un'unica udienza di trattazione orale, in cui ciascuna delle parti è ammessa ad illustrare le proprie difese, anche a replicare a quelle avverse, e quindi a formulare le proprie conclusioni. Oltre agli scritti difensivi introduttivi, tale dialettica non ammette espressamente il deposito di memorie, ne' consente l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c., perché, si è detto, privilegia la trattazione orale - v.. seppur pronunciata in caso non omologo Cass. n. 565/2007. Il carattere inquisitorio del procedimento, che la natura dispositiva dell'istruzione, assicurata in questa così come nella precedente fase, ha attenuato ma non del tutto eliminato, comunque consente ai giudice di acquisire d'ufficio informazioni per completare il quadro istruttorio e non certo per colmare le lacune delle parti, e, se lo ritiene, anche di dilazionare la tempistica del procedimento, nel rispetto delle regole in cui deve esplicarsi, ammettendo il superamento dei limiti espressamente posti dalla sua dinamica, a suo insindacabile giudizio. Il rito camerale, seppur ispirato ai principi cardine del giudizio ordinario, primo fra essi la tutela del contraddittorio, resta inquadrato nell'ambito della c.d. giurisdizione oggettiva, in ragione della concorrente immanenza dell'interesse pubblico che pone un'esigenza di equilibrato bilanciamento tra il principio anzidetto, nonché quello dispositivo, e le esigenze di rapidità e speditezza che ne giustificano la semplificazione della scansione, sicché affida al giudice il potere di ammettere allegazioni e repliche, se le ritiene necessarie ad assicurare al debitore d'interloquire sui presupposti della sua fallibilità. Siamo in presenza di un modello neutro che soddisfa per espressa scelta del legislatore tutte le necessarie garanzie delle parti, ma nel contempo garantisce il ceto creditorio, salvaguardando la rapidità del procedimento. L'applicazione delle regole del codice di rito ordinario subisce perciò l'adattamento consequenziale al necessario bilanciamento tra gli anzidetti principi, che ne esclude l'automatica applicazione e rimette invece all'organo giudicante l'adozione di provvedimenti interlocutori, quali il differimento dell'udienza camerale, ovvero la concessione di termine per il deposito di ulteriore produzione, il cui esercizio, in quanto rappresenta espressione di un potere discrezionale, in nessun caso può essere scrutinato in questa sede.
Il motivo è altresì inammissibile laddove introduce la discussione su di un dato probatorio idoneo a confutare la ritenuta perdita del capitale sociale, che, come si è sopra rilevato, è privo di valore probatorio esclusivo, siccome risulta apprezzato quale fonte di convincimento nel coacervo di ulteriori e convergenti emergenze processuali. La sua smentita, ancorché ne fosse stata ammessa la prova, non avrebbe inciso in senso decisivo sulla decisione. Ne discende il rigetto del ricorso.
La reciproca soccombenza fra le parti, escluso l'ufficio del P.M., giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010