Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3662 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2010, n. 20180. Est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - In genere - Creditore non ammesso al passivo - Vendita in sede fallimentare del bene oggetto della garanzia - Contestazione, in sede di piano di riparto dell'attivo, di atti della liquidazione - Inammissibilità - Fattispecie.



In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, nè sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.

Massimario, art. 113 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8208/2008 proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A. (P.I. *05102070827*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BISSOLATI 76, presso l'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato FAZZINO VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI ATTOLINI GIUSEPPINA (c.f. *00056790892*), in persona del Curatore del fallimento Dott. DE BENEDICTIS MARCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso l'avvocato MISIANI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADARO ANTONINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 31/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato V. FAZZINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sicilcassa spa, diede corso nei confronti di Attolini Giuseppina, rimasta inadempiente al pagamento di ratei di un mutuo fondiario, ad esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Siracusa. In detta procedura spiegò intervenuto il Banco di Sicilia spa, Credito Fondiario, surrogandosi alla Sicilcassa spa nella conduzione della procedura, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 646 del 1905, artt. 42 e 55.
Nel corso della procedura veniva dichiarato il fallimento di Attolini Giuseppina.
La procedura esecutiva veniva proseguita, in costanza di fallimento, dal Banco di Sicilia, quale creditore fondiario. La Curatela non interveniva nella procedura esecutiva, ai sensi del disposto della L. Fall., art. 107, ma provvedeva autonomamente a vendere in sede fallimentare i beni posti a garanzia del mutuo fondiario. Successivamente il Banco di Sicilia, depositava, in data 12.12.2006, istanza di insinuazione tardiva al fallimento della Attolini. In data 20.12.2006,11 Curatore depositava un piano di riparto parziale, senza prevedere l'accantonamento delle somme necessarie al soddisfo del credito fondiario, vantato dal Banco di Sicilia, che aveva depositato otto giorni prima istanza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare.
Depositate dal Banco di Sicilia osservazioni al piano di riparto nei termini di legge, con provvedimento di data 12.6.2007, non comunicato, il Giudice Delegato rigettava tali osservazioni. Avverso il suddetto provvedimento il Banco di Sicilia proponeva reclamo L. Fall., ex art. 26.
Con ordinanza del 31.1.2008,, il Collegio rigettava il reclamo sul presupposto che non era applicabile la disciplina della L. Fall., art. 113, in quanto il credito del Banco di Sicilia non era stato ancora verificato. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Banco di Sicilia sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento Attolini.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, così come lo stesso risulta dal quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c., il Banco ricorrente contesta che il fallimento non sia intervenuto nella procedura esecutiva individuale, già in corso ai sensi del R.D. n. 646 del 1905, ed abbia, invece, proceduto alla vendita del bene in sede fallimentare senza avere, oltretutto, dato comunicazione di ciò al giudice dell'esecuzione immobiliare.. Con il secondo motivo lamenta il mancato accantonamento delle somme nel piano di riparto parziale a favore di esso creditore per mutuo fondiario che aveva in corso la procedura di ammissione tardiva al passivo del proprio credito ipotecario.
Il primo motivo di ricorso, prima ancora di essere infondato (v. in proposito Cass. 1025/93; Cass. 15103/95; Cass. 3729/99; Cass. 13865/02; Cass. 17334/02), è inammissibile.
Il presente giudizio ha,infatti, per oggetto l'impugnazione contro il piano di riparto parziale. Da ciò discende che sono in questa sede precluse censure che si riferiscono ad altre fasi della procedura fallimentare, in particolare, alla verifica del passivo od alla fase di liquidazione dei beni.
I provvedimenti di tali fasi sono infatti suscettibili di autonoma impugnazione da proporsi nei tempi dovuti.
È appena il caso di rammentare a tale proposito quanto ripetutamente affermato da questa Corte riguardo ai crediti ammessi al passivo il cui importo e le cui cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione dei crediti non possono essere messe in discussione in sede di piano di riparto, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, e il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti. (Cass. 2321/96 Cass. 6228/93; Cass. 1866/72).
Analogo principio va affermato in ordine ai provvedimenti liquidatori e, in particolare, alla vendita dei beni immobili non più suscettibili di sindacato una volta che il decreto di trasferimento sia diventato definitivo.
Il Banco ricorrente non può pertanto, ora dolersi della avvenuta vendita dell'immobile in sede fallimentare mentre avrebbe dovuto proporre le adeguate doglianze nel corso di detto subprocedimento. Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha in ripetute occasioni già avuto occasione di affermare che il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento (L. Fall., art. 101) può partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo dichiarati esecutivi dopo la definitiva ammissione del credito, ed unicamente nei limiti della disponibilità residua esistente in tali riparti e per la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nello stesso riparto, senza che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, debba procedersi ad accantonamenti - e senza,quindi, debba provvedersi alla sospensione del riparto finale in attesa della previa definizione delle relative controversie - non essendo tali accantonamenti normativamente previsti, ne' essendo consentita l'applicazione analogica od estensiva della L. Fall., art. 113, la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante i principi generali che reggono il processo fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica. (Cass. 5304/09; Cass. 1391/99; Cass. 8575/98;
Cass. 9506/95 Cass. 2186/91).
Del resto, i creditori tardivamente insinuati al passivo conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire, come risulta dall'inciso "salvi i diritti di prelazione" che figura alla L. Fall., art. 112, comma 1, e tale salvezza è da intendersi - anche in analogia con il disposto dell'art. 528 c.p.c., u.c., e art. 566 c.p.c., - nel senso della immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di parità con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado. (Cass. 13895/03). Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010