Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3656 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2010, n. 21864. Est. Zanichelli.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Procedimento - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori non integralmente soddisfatti - Necessità - Applicazione dell'art.143 legge fall., a seguito della pronuncia n.181 del 2008 della Corte costituzionale - Domanda del debitore anteriore alla predetta pronuncia - Nullità del procedimento - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.



In tema di esdebitazione, istituto previsto dagli artt.142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 143 legge fall.; nè rileva la circostanza che detta pronuncia sia posteriore all'emanazione del decreto del tribunale di rigetto della domanda, trattandosi di sentenza additiva o manipolativa con cui, in sede di dichiarazione di illegittimità della norma, la Corte costituzionale ha enunciato, con effetti "ex tunc", valevoli per i rapporti ancora non esauriti, quella previsione la cui assenza ha giustificato la pronuncia stessa. (Principio affermato dalla S.C., in sede di cassazione con rinvio al tribunale, con riguardo a decreto della corte d'appello che non aveva rilevato d'ufficio la ritenuta nullità). (massima ufficiale)


Massimario, art. 143 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KNAPP Martin, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso l'Avv. COEN Stefano che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Hansjorg Pobizer, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
KNAPP & UBERBACHER s.a.s. di MARTIN KNAPP, fallita; Dipl. Ing. PATZEL GmbH; C.C.I.A.A. DI BOLZANO, CORNOLDI Claudio, CASSA RAIFFEISEN DI BOLZANO S.c. a R.l.; WIEDENHOFER BERND; WAMSLER HAUS U. KUCHENTECHNIK GmbH; M.C. di COSTA MORENO; BRIGL s.p.a.; PALLADIO TRADING s.r.l.; VIGILIO FRANZINELLI s.r.l.; FERRUNION s.p.a. FALCI s.p.a.; SUDTIROLER RONDA - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA s.r.l.;
CASSA RAIFFEISEN DI RENON s.c. a r.l. GRUPPO PIAZZETTA s.p.a.;
AZIENDA ENERGETICA - ETSCHWERKE s.p.a.; ZOFFEL HOFF PARTNER WERBEAGENTUR s.r.l.; BRENNERCOM s.p.a. CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO s.p.a.; KARO DRUCK di KARLHEINZ KOFLER & ROBERT STUFFERIN s.n.c. PFEIFER FRANZ; SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO s.p.a.;
EQUITALIA ALTO ADIGE - SUDTIROL s.p.a.; DURAL s.p.a.; ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimati -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Trento depositato il 15 aprile 2008, n. 9/08 R.C.C.;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del giorno 28 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Martin @Knapp, dichiarato fallito nel *2005* quale socio accomandatario della Knapp & Uberbacher s.a.s. di Martin Knapp, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Trento che, decidendo sul reclamo proposto contro il provvedimento de tribunale fallimentare, ha confermato l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione.
Il ricorso è affidato a due motivi con i quali si deduce, rispettivamente, la nullità del procedimento che ha portato alla pronuncia impugnata per non essere stati avvisati tutti i creditori in ordine alla domanda di esdebitazione, nonché l'erronea interpreta zio ne della L. Fall., art. 142, per avere la corte territoriale ritenuto necessario ai fine della concessione dell'esdebitazione il parziale pagamento di tutti i creditori.
Nessuno degli intimati a proposto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 143, per avere omesso il tribunale di avvisare tutti i creditori concorrenti in ordine all'avvenuta proposizione della domanda di esdebitazione, così come imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 30.5.2008, e comunque per essere stato proposto il reclamo alla Corte d'appello unicamente nei confronti dei soli creditori componenti il comitato dei creditori. La censura è fondata. Premesso che la pronuncia sulla esdebitazione è intervenuta il 21.1.2008 non contestualmente al decreto di chiusura del fallimento emesso in data 20-22.8.2007 ma in seguito a domanda depositata in data 11.12.2007 e che il Tribunale ha deciso de plano senza la convocazione del debitore e del comitato dei creditori, detta pronuncia è nulla per difetto di costituzione del contraddittorio così come previsto dalla L. Fall., art. 143, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale in data secondo la quale "È dichiarata illlegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, nel testo introdotto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione a cura dei ricorrente e nelle forme previste dall'art. 137 cod. proc. civ., e segg., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio" (Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 181),
Nè ovviamente rileva la circostanza che detta pronuncia sia successiva all'emanazione del decreto del Tribunale in quanto le sentenze additive e/o manipolative della Consulta, quale è quella citata, si caratterizzano per la circostanza che attraverso di esse viene riconosciuta l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui la stessa non contiene una certa previsione che la Corte espressamente enuncia provvedendo, di fatto, a riscrivere la norma integrandone il contenuto: l'effetto prodotto comporta che la norma deve essere riletta come se contenesse le parole aggiunte con la sentenza e tali effetti si producono ex tunc, vale a dire anche in riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità con il limite dei c.d. rapporti esauriti, categoria alla quale non appartiene quello ancora oggetto del giudizio. È pertanto viziata l'impugnata decisione che non ha rilevato d'ufficio la ritenuta nullità perpetrando la violazione del diritto di difesa dei creditori nei cui confronti non ha proceduto, neppure in quella sede, all'integrazione del contraddittorio. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. L'impugnato decreto deve dunque essere cassato a la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale al Bolzano avanti al quale già è intervenuta la violazione del contraddittorio (art. 354 c.p.c.). P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Bolzano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010