Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3635 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2010, n. 23506. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Sentenza di accoglimento dell'appello - Deposito in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Impugnazione - Disposizioni riformate - Applicabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Termine previsto dall'art. 18 legge fall. - Decorrenza - Dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza impugnata.



Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, depositata successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto, e resa sull'appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si applica l'art.18, comma 14, del testo riformato, per cui il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza impugnata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 18 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14338/2008 15119/2008
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8424/2008 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO PARADISO ARMANDO (P.I. *00041050725*), in persona del Curatore Avv. D'INNELLA ENRICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso l'avvocato LOBIANCO MICHELE, rappresentata e difesa dall'avvocato BARCONE Mario, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TERRANOVA LORUSSO BARTOLOMEO, #DIGREGORIO GIOVANNI, CRISTIANTELLI ANGELO, LOZITIELLO PAOLO, MANICONE UMBERTO, PERRONE GIUSEPPE, CRISTIANTELLI PASQUALE, PARADISO ARMANDO, BUONAMICO MICHELE, MURAGLIONE VITO, LASSANDRO PIETRO, NUZZI ANGELO, LA BARILE ANNA MARTA, RELLA MICHELE#;
- intimati -
sul ricorso 10421/2008 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO PARADISO ARMANDO, in persona del Curatore Avv. D'INNELLA ENRICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso l'avvocato LOBIANCO MICHELE, rappresentata e difesa dall'avvocato BARCONE MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DIGREGORIO GIOVANNI, #MANICONE UMBERTO, PERRONE GIUSEPPE, CRISTIANELLI ANGELO, LOZITIELLO PAOLO, CRISTIANELLI PASQUALE, PARADISO ARMANDO, TERRANOVA LORUSSO BARTOLOMEO, MURAGLIONE VITO, LASSANDRO PIETRO, LABARILE ANNA MARTA, RELLA MICHELE, NUZZI ANGELO, BUONAMICO MICHELE#;
- intimati -
sul ricorso 11844/2008 proposto da:
TERRANOVA LORUSSO BARTOLOMEO (C.F. *TRRBTL42M27A225D*), #MURAGLIONE VITO (C.F. MRGVTI62C38B737S), MANICONE UMBERTO (C.F. MNCMRT51P06I330W), LASSANDRO PIETRO (C.F. LSSPTR53C06I330F), CRISTIANTIELLI PASQUALE (C.F. CRSPQL68C04B923E), DIGREGORIO GIOVANNI (C.F. DGRGNN48E15I330P), NUZZI ANGELO (C.F. NZZNGL45C10I330R), BUONAMICO MICHELE (C.F. BNMMHL44S14A662C), PERRONE GIUSEPPE (C.F. (C.F. PRRGPP45L24E469R), LOZITIELLO PAOLO (C.F. LZTPLA50A02I330W), LABARILE MARTA ANNA (C.F. LBRMTN7466I330N), CRISTIANTELLI ANGELO (C.F. CRSNGL48R23B923I), RELLA MICHELE (C.F. RLLMHL75A10E223C)#, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato MACRO RENATO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CURATELA FALLIMENTO PARADISO ARMANDO, PARADISO ARMANDO;
- intimati -
sul ricorso 14338/2008 proposto da:
PARADISO ARMANDO (C.F. *PRDRND37S26I330Z*), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato GHIA LUCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCCO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO PARADISO ARMANDO, in persona del Curatore Avv. D'INNELLA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VLE PARIGLI 79/H, presso l'avvocato LOBIANCO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARCONE MARIO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
LOZITIELLO PAOLO, #LASSANDRO PIETRO, LABARILE MARTA ANNA, RELLA MICHELE, BUONAMICO MICHELE, MANICONE UMBERTO, NUZZI ANGELO, CRISTIANTELLI PASQUALE, TERRANOVA LORUSSO BARTOLOMEO, MURAGLIONE VITO, CRISTIANTELLI ANGELO, DIGREGORIO GIOVANNI#;
- intimati -
sul ricorso 15119/2008 proposto da:
PARADISO ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato GHIA LUCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCCO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TERRANOVA LORUSSO BARTOLOMEO, #LOZITIELLO PAOLO, MURAGLIONE VITO, RELLA MICHELE, PERRONE GIUSEPPE, LASSANDRO PIETRO, NUZZI ANGELO, DIGREGORIO GIOVANNI, MANICONE UMBERTO, BUON'AMICO MICHELE, CRISTANTIELLI PASQUALE, LABARILE MARTA ANNA, CRISTANTIELLI ANGELO#, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato MACRO RENATO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale-
contro
D'INNELLA ENRICO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 100/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente Curatela Fallim., l'Avvocato RENATO MACRO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Terranova + altri, l'Avvocato RENATO MACRO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale TERRANOVA ed il rigetto dei ricorsi PARADISO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 novembre 2007 Armando @Paradiso, titolare di omonima impresa edile, ha impugnato innanzi alla Corte d'appello di Bari la sentenza del Tribunale di Bari dell'1.10.2007 che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dei dipendenti, creditori ritualmente chiamati in giudizio, chiedendone la revoca perché la sua attività d'impresa era cessata sin dal marzo 2006 e la sentenza di fallimento era intervenuta oltre il termine annuale posto dalla L. Fall., art. 10.
Ha altresì dedotto di non aver avuto notizia del ricorso di fallimento, in quanto sia tale atto che il decreto che aveva disposto la sua convocazione in camera di consiglio ai sensi della L. Fall., art. 15, non gli erano stati regolarmente notificati. La Corte territoriale, con sentenza depositata il 4 febbraio 2008, ha accolto l'appello ed ha quindi revocato la sentenza di fallimento. Avverso questa statuizione sono stati proposti plurimi ricorsi per cassazione:
1.- iscritto al n. 8424/2008 dal curatore del fallimento Paradiso non resistito da alcuno degli intimati; 2. iscritto al 10421/08 del R.G. ancora dal curatore fallimentare resistito dal Paradiso con controricorso contenente ricorso incidentale resistito dai ricorrente principale; 3. iscritto al n. 11844/08 dai creditori istanti notificato cui ha resistito Armando @Paradiso con controricorso contenente ricorso incidentale resistito dai ricorrenti principali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione.
Il primo ricorso, iscritto al n. 8424/2008 è stato proposto dal curatore del fallimento Paradiso e non è stato resistito da alcuno degli intimati, è stato notificato il 14 marzo 2008.
Il secondo, iscritto al 10421/08 del R.G., è stato proposto ancora una volta dal curatore fallimentare che ha dichiarato nella sua premessa di rinunciare al precedente ricorso. Nessuno degli intimati ha resistito.
Il terzo ricorso, iscritto al n. 11844/08, è stato proposto dai creditori istanti ed è stato notificato il 18 aprile 2008. Non si è costituito alcuno degli intimati.
Ciò premesso:
Il primo ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente, avendo dato atto che la sentenza impugnata gli è stata comunicata nelle forme di rito il giorno 14.2.2008, era obbligato a curare il deposito nel suo fascicolo della copia autentica fornita del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività dell'impugnazione.
Secondo quanto affermato nell'ordinanza delle S.U. n. 9004/2009, siffatta riscontrata lacuna, proprio perché preclude il riscontro circa la tempestività dell'impugnazione, è sanzionata nei termini indicati. L'inottemperanza al disposto dell'art. 369 c.p.c., comma 1, che onera la parte ricorrente del deposito della copia dell'atto impugnato nei termini ivi sanciti, ammessa, quanto meno, a sopperirvi secondo le modalità previste dall'art. 372 c.p.c., comunque nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., è posta a tutela di un'esigenza pubblicistica e ciò spiega l'irrilevanza dell'eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte degli intimati, nella specie peraltro neppure costituiti. Analoga sorte e per le medesime ragioni merita il seconde ricorso proposto dal curatore fallimentare. Seppur ammissibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c., nonostante la contestuale declaratoria d'improcedibilità del primo ricorso - Cass. n. 12898/2010, l'atto, così come il precedente ricorso, reca la medesima indicazione cui non è seguito il deposito della copia comunicata della sentenza impugnata.
Inammissibile è invece il terzo ricorso proposto dai creditori istanti. La sua notifica è stata eseguita il 18 aprile 2008, ed è perciò intempestiva, essendo a tale data decorso il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza impugnata, eseguita presso l'Avv. Casalini che li assisteva il giorno 13 febbraio 2008.
Il disposto dell'art. 13, comma 14, nel testo riformato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, applicabile ratione temporis in quanto la decisione impugnata, depositata nel febbraio del 2008, è stata assunta nel suo vigore, stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Corte d'appello sul reclamo proposto avverso la declaratoria di fallimento è di trenta giorni che decorrono dalla sua notificazione, ovvero dalla sua comunicazione.
I ricorsi incidentali tardivi del Paradiso sono per l'effetto inefficaci.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: Riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibili i ricorsi principali proposti dal curatore fallimentare ed iscritti ai numeri 8424/2008 e 10421/2008 del R.G., inammissibile il ricorso iscritte al n. 11844/2008 ed inefficaci i ricorsi incidentali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010