Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3632 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 2010, n. 18438. Est. Zanichelli.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Natura costitutiva - Conseguenze - Prescrizione - Interruzione con semplice atto di costituzione in mora - Inammissibilità - Esercizio dell'azione giudiziale - Necessità - Estinzione del giudizio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda proposta dal curatore in via riconvenzionale in giudizio di opposizione a stato passivo.

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora - Rilevanza in tema di azione revocatoria fallimentare - Configurabilità - Esclusione - Esercizio dell'azione giudiziale - Necessità - Fattispecie relativa a domanda riconvenzionale proposta dal curatore in giudizio di opposizione allo stato passivo, poi estinto.



In tema di revocatoria fallimentare, nel regime antevigente applicabile "ratione temporis", la prescrizione del diritto potestativo all'azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora ma l'effetto interruttivo rimane fermo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio, non rilevando a tale specifico fine la rilevata natura costitutiva dell'azione. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria formulata come domanda riconvenzionale in un giudizio, successivamente estintosi, di opposizione allo stato passivo). (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale