Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3622 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 10 Dicembre 2010, n. 24963. Est. Virgilio.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Crediti tributari - Fallimento del contribuente intervenuto nel corso del processo tributario - Mancata comunicazione della causa interruttiva - Prosecuzione del processo fra le parti originarie - Utilizzo ai fini dell'insinuazione al passivo del giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria - Possibilità - Esclusione.



In caso di dichiarazione di fallimento del contribuente mentre è in corso il giudizio tributario relativo all'impugnazione di un avviso di accertamento, qualora tale evento interruttivo non sia stato dichiarato nel corso del processo, tanto che quest'ultimo sia proseguito fra le parti originarie, l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'ammissione al passivo fallimentare del credito tributario sulla base del solo ruolo, senza potersi tuttavia, avvalere del giudicato, in quanto la sentenza emessa non è nulla né "inutiliter data", potendo produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità, ma è da considerarsi inopponibile alla procedura fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario, art. 92 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- ricorrente –
contro
FALLIMENTO DISTILLERIA F. PALMA s.p.a.;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 90/50/07, depositata il 14 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BASILE Tommaso il quale ha concluso per l’inammissibilita’, o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ della cartella di pagamento notificata, per IRPEG ed ILOR del 1992, al curatore del Fallimento della Distilleria F. Palma s.p.a., a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, passata in giudicato, che aveva rigettato il ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento proposto dalla societa’ fallita. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che la pretesa tributaria di cui alla cartella impugnata non e’ esercitarle nei confronti del Fallimento, il quale e’ soggetto terzo rispetto alle parti dell’originaria controversia relativa all’avviso di accertamento, la cui sentenza non e’ quindi opponibile al fallimento, ma fa stato soltanto tra le parti, con la conseguenza che la pretesa stessa potra’ essere esercitata nei confronti della societa’ fallita se e quando tornera’ in bonis.
Il Fallimento non si e’ costituito.
2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 2 dicembre 2009, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 47 e all’art. 300 cod. proc. civ..
Premesso che la cartella di pagamento oggetto di controversia e’ stata emessa a seguito del passaggio in giudicato di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla s.p.a. Distilleria F. Palma avverso avviso di accertamento per IRPEG ed ILOR relative al 1992, e che nelle more di tale giudizio la societa’ era fallita senza che tale evento fosse stato dichiarato o notificato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., l’Agenzia delle entrate formula il seguente quesito di diritto: se la sentenza emessa nei confronti di un soggetto fallito faccia stato nei confronti del fallimento, allorche’ il giudizio sia stato intrapreso prima della apertura della procedura concorsuale e sia proseguito nei confronti delle parti originarie per la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo nel corso del giudizio, e se sia pertanto errata la sentenza resa nel caso di specie dal giudice tributario, che ha ritenuto inopponibile al fallimento la sentenza che abbia confermato un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto dichiarato successivamente fallito, per il fatto che il giudizio di opposizione proposto contro tale atto non fosse stato interrotto per effetto di dichiarazione dell’intervenuto fallimento e che il curatore fallimentare non avesse ritenuto di costituirsi in tale causa.
2. La risposta al quesito deve essere negativa.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi) quello secondo cui la dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l’automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall’art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l’interruzione del processo a seguito della perdita della capacita’ della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l’eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non e’ nulla, ne’ inutiliter data, ma e’ inopponibile al fallimento - rispetto al quale il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta - e puo’ produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacita’ (ex plurimis, Cass. nn. 398 del 1993, 8530 del 2001, 6771 del 2002, 14981 del 2006; sulla posizione di terzieta’ del curatore fallimentare, quale portatore dell’interesse della massa alla conservazione del patrimonio del fallito, anche rispetto a quest’ultimo, cfr. Cass. n. 250 del 1996). Ne consegue che il credito tributario puo’ essere ammesso al passivo fallimentare, ma senza potersi avvalere del giudicato. Peraltro, e’ stato recentemente precisato al riguardo che, sulla base del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 come modificati dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 anche i crediti iscritti a ruolo ed azionati da societa’ concessionarie per la riscossione devono seguire, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto dalla L. Fall., art. 92 e segg., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, con la conseguente possibilita’, in presenza di contestazioni davanti al giudice delegato, di ammissione con riserva. Ne’ e’ necessaria la notifica della cartella al fine di consentire al curatore di proporre ricorso contro il ruolo, perche’ una interpretazione intesa a valorizzare, nel rispetto dell’art. 12 preleggi, la lettera dei menzionati artt. 87 e 88 induce a ritenere che le contestazioni possono essere dal curatore fallimentare avanzate ugualmente - come evidenzia il testo delle citate disposizioni - contro il ruolo, e atteso che ogni diversa opinione non tiene conto della specifica sede nella quale si intende far valere il credito e della ratio sottesa alla scelta legislativa, da individuarsi nell’esigenza di assoggettare - seppure nel rispetto dei diversi privilegi che li assistono - pure i crediti tributali alla stessa procedura alla cui osservanza sono tenuti gli altri creditori in ragione del principio della par condicio creditorum e di rifiutare, conseguentemente, la diversita’ di percorsi procedurali differenziati in ragione della posizione del soggetto titolare del credito azionato (Cass. n. 5063 del 2008).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte del fallimento intimato.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010