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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3619 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Novembre 2010. Est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Ricorso depositato anteriormente - Disciplina transitoria - Art. 22 del d.lgs. predetto - Applicabilità delle disposizioni riformate - Ricorso per cassazione - Termine per impugnazione - Art. 18 legge fall. riformata - Applicabilità - Conseguenze.


Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento relativa a procedimento pendente alla data del 1 gennaio 2008. (massima ufficiale)

Massimario, art. 18 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28675/2008 proposto da:
RIDOLFI ROMEO (c.f. *RDLRMO80M04F051R*), in proprio e nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PIEMONTE 32, presso l'avvocato SPADA Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DEL TITANO S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
- intimata -
contro
CURATELA DEL FALIMENTO DELLA DITTA RIDOLFI ROMEO, in persona della Curatrice FALSETTI ANDREINA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CUNFIDA 20, presso l'avvocato DI MARSCIANO EDOARDO, rappresentata e difesa dall'avvocato PEPE ALBERTO, giusta procura speciale per Notaio SALVI MARIA AMELIA di MACERATA - Rep. n. 5461 del 11.09.2009;
- resistente -
avverso la sentenza n. 529/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. SPADA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la resistente, l'Avvocato A. PEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 marzo 2008 Ridolfi Romeo proponeva ricorso R.D. n. 267 del 1942, ex art. 18, avverso la sentenza del Tribunale di Camerino, in data 5 febbraio-3 marzo 2008 con cui era stato dichiarato il suo fallimento, quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede in *Matelica*.
Deduceva, a fondamento del gravame, di essere stato erroneamente sottoposto a procedura concorsuale; rientrando, la propria ditta nel novero delle imprese non assoggettabili a fallimento per non aver realizzato investimenti e ricavi lordi in relazione agli ultimi tre esercizi per un ammontare complessivo annuo superiore rispettivamente ad Euro 300.000,00 e ad Euro 200.000,00 così come previsto dal R.D. n. 267 del 1942, art. 1, comma 2 (modificato con D.Lgs. n. 5 del 2006); sotto altro profilo contestava, comunque, la pretesa azionata dalla istante Banca del Titano S.p.a. per aver questa eseguito operazioni di sconto non autorizzate mentre il successivo accordo raggiunto tra le parti non era stato rispettato in quanto l'istituto di credito non aveva fornito la documentazione richiestagli;
chiedeva, per l'effetto, previa sospensione della liquidazione dell'attivo L. Fall., ex art. 19, che fosse revocata la predetta declaratoria di fallimento con condanna di controparte alla rifusione delle spese di procedura, comprese quelle relative al compenso del curatore, nonché al risarcimento dei danni indicati in Euro 50.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta anche in via equitativa.
Disposta udienza di comparizione delle parti, si costituiva la Banca del Titano contestando il fondamento dell'impugnazione di cui invocava il rigetto sul rilievo, in particolare, che, nella specie, era applicabile la nuova normativa ex D.Lgs. n. 169 del 2007, in ordine ai limiti dimensionali per l'assoggettamento a fallimento a cui la ditta Ridolfi era stata correttamente sottoposta avendo superato detti limiti, mentre la situazione di insolvenza era dimostrata dallo stato passivo depositato il 15 maggio 2008 evidenziante debiti per oltre 950.000 Euro.
Nessuno si costituiva in giudizio per la curatela fallimentare. All'esito della discussione, all'udienza del 17 giugno 2008, la Corte si riservava di decidere a norma del disposto della L. Fall., art. 18, nella nuova formulazione risultante a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 a far data dall'1 gennaio 2008. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 529/08, rigettava il reclamo.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Ridolfi Romeo sulla base di tre motivi cui non resistono gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la sussistenza del requisito di fallibilità costituito dalla esistenza di ricavi lordi sulla media degli ultimi tre anni superiori Euro 200 mila. Con il secondo motivo denuncia il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello che avrebbe deciso prescindendo dai motivi di impugnazione.
Con il terzo motivo lamenta l'errata valutazione delle prove acquisite in istruttoria.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al caso di specie va applicata la legge fallimentare non solo come la stessa è stata modificata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ma altresì come la stessa risulta novellata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, poiché il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 5.2.08. Il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, infatti stabilisce che "le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore".
È agevole constatare dunque che il 1 gennaio 2008, quando il decreto legislativo è entrato in vigore, il procedimento per la dichiarazione di fallimento della ricorrente era ancora in corso onde al medesimo vanno applicate le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007.
Tale disposizione transitoria è del tutto conforme alla regola generale secondo cui le norme processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso, per cui nessuna disparità di trattamento viene da essa creata.
È appena il caso di ricordare, infine, che questa Corte ha affermato che, secondo il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, le disposizioni normative riformate dal c.d. correttivo si applicano non solo alla fase prefallimentare, in cui si svolge l'istruttoria e che si conclude con la sentenza di fallimento ovvero col rigetto del ricorso, ma anche alle fasi che si innestano nell'alveo della procedura già dichiarata per cui anche il giudizio d'impugnazione avverso la sentenza di fallimento pendente alla data del 1 gennaio 2008 è regolato secondo il novellato regime, sia processuale che sostanziale. (Cass 23043/09; Cass. 13086/10). Ciò posto, rileva la Corte che la sentenza della Corte d'appello è stata notificata, come riportato dallo stesso ricorrente nel ricorso, in data 25.9.08, mentre il ricorso risulta notificato il 2.11.08 oltre quindi il termine di trenta giorni di cui alla L. Fall., art. 18, quale risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non si procede a liquidazione delle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010