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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3599 - pubb. 04/04/2011.

Liquidazione di società mediante trust e specifica valutazione di meritevolezza


Tribunale di Reggio Emilia, 14 Marzo 2011. Est. Fantidini.

Società a responsabilità limitata - Messa in liquidazione - Costituzione di trust con lo scopo di effettuare la liquidazione - Caratteristiche - Meritevolezza tutela da parte dell'ordinamento giuridico - Esclusione - Possibile ostacolo all'esercizio delle ragioni dei creditori - Ritardo nella dichiarazione di fallimento.


Non appare meritevole di tutela il trust costituito dal liquidatore mediante conferimento dell'intero patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo dichiarato di agevolare "l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali" ed altresì di provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della par condicio qualora, dall'analisi complessiva dell'atto istitutivo, si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di trustee; ulteriori elementi che inducono a dubitare della meritevolezza di tale tipo di trust possono essere indicati nel fatto che lo stesso sia stato costituito subito dopo l'inizio della messa in liquidazione della società ed induca a ritenere fondato il timore che la sua istituzione sia in realtà finalizzata ad ostacolare le pretese creditorie nei confronti delle società nonché a dilazionare eventuali istanze di fallimento allo scopo di far decorrere il termine annuale cui all'articolo 10, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Anna Paola Tonelli


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